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0.831.109.518.2

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo Conchiusa il 3 giugno 1967 Approvata dall’Ass. fed. il 3 dic. 1968 Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 1969

RU 1969 417; FF 1968 I 513

Traduzione1

(Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero e
Sua Altezza Reale il Gran Duca del Lussemburgo,

animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione;

hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituisce quella del 14 novembre 1955 2 e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziarie:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

La presente convenzione si applica:

  1. nella Svizzera, alle legislazioni federali attuali e future su:–l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti3;–l’assicurazione invalidità4;–l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;–gli assegni familiari;
  2. nel Lussemburgo, alle legislazioni attuali e future su:–le assicurazioni-pensioni (vecchiaia-invalidità-superstiti) comprese le assicurazioni supplementari;–l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;–gli assegni familiari eccettuate le indennità di nascita.

Art. 2

La presente convenzione è applicabile ai cittadini delle Parti nonché ai loro familiari e superstiti che, in quanto i loro diritti siano fondati su detti cittadini, godono della parità di trattamento senza riguardo alla loro nazionalità.

Art. 35

Sotto riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione e del suo protocollo finale, i cittadini di una delle parti contraenti, nonché i membri delle loro famiglie e i loro superstiti ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione dell’altra parte alle stesse condizioni dei cittadini di questa parte.

Art. 4

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione e del protocollo finale, le pensioni, le rendite d’invalidità, di vecchiaia, e per i superstiti come pure le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali acquisite giusta la legislazione di una Parte contraente sono versate integralmente e senza restrizioni al beneficiario residente sul territorio dell’altra Parte.

Con le riserve sopraccitate, le prestazioni di cui sopra sono fornite dalle istituzioni debitrici di una Parte ai cittadini dell’altra, residenti in un terzo Paese, nella medesima misura ed alle stesse condizioni cui hanno diritto i propri cittadini residenti in detto Paese.

Il presente articolo è parimenti applicabile alle prestazioni uniche che sostituiscono le pensioni le le rendite come pure alle indennità di decesso.

La residenza sul territorio dell’altra Parte contraente non è considerata residenza all’estero per quanto riguarda l’acquisto di una rendita.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 5

Con riserva delle disposizioni contrarie del presente Titolo, i cittadini di una Parte contraente che svolgono un’attività professionale soggiacciono alle legislazioni della Parte sul cui territorio essi esercitano la loro attività.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 5 comportano le seguenti particolarità od eccezioni:

I lavoratori salariati, occupati in un’azienda con sede sul territorio di una Parte contraente e trasferiti sul territorio dell’altra Parte per svolgere un’attività temporanea, soggiacciono, per un periodo di 24 mesi, alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda. Se il soggiorno oltrepassa detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che sarà convenuto, di comune accordo, dalle competenti autorità delle Parti contraenti.

Ai lavoratori salariati di un’impresa di trasporti ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna, temporaneamente trasferiti, dal territorio di una Parte ove abitualmente sono occupati, a quello dell’altra Parte, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte.

  1. a. Ai cittadini di una Parte contraente, inviati per servizio ufficiale sul territorio dell’altra Parte, sono applicabili le disposizioni della prima Parte;
  2. i cittadini di una Parte contraente assunti, sul territorio dell’altra Parte, presso un servizio ufficiale della prima Parte soggiacciono alla legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte entro 3 mesi dall’inizio della loro attività;
  3. Le disposizioni della lettera b sono applicabili per analogia ai cittadini di una Parte contraente impiegati al servizio personale di una persona di cui alla lettera a;
  4. Le lettere da a a c non sono applicabili agli impiegati dei membri onorari delle sedi consolari.

Art. 7

In casi particolari, e tenuto conto delle esigenze sociali degli interessati, le competenti autorità delle Parti contraente possono, di comune accordo, derogare ai disposti degli articoli 5 e 6.

Titolo III Disposizioni particolari ai vari settori assicurativi

Capo 1: Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

I. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 86

I cittadini lussemburghesi hanno diritto, sotto riserva delle disposizioni particolari della convenzione e del suo protocollo finale, alle rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

I cittadini lussemburghesi non domiciliati in Svizzera che devono lasciare la loro occupazione o la loro attività in questo Paese in seguito a malattia o ad infortunio sono considerati, fino a quando beneficiano delle misure di reintegrazione dell’assicurazione d’invalidità svizzera o fino a quando risiedono in Svizzera, come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto concerne l’apertura del diritto ad una rendita ordinaria e sono sottoposti all’obbligo di versare contributi come se possedessero il loro domicilio in Svizzera.

Per quanto concerne il diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione d’invalidità svizzera, sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera i cittadini lussemburghesi affiliati ad un regime lussemburghese di assicurazione pensione.

I cittadini lussemburghesi sono considerati affiliati ad un regime lussemburghese d’assicurazione pensione ai sensi del paragrafo precedente,

  1. quando l’evento assicurato giusta le disposizioni legali svizzere insorge durante un mese nel corso del quale è stato versato un contributo valido all’assicurazione pensione lussemburghese, o
  2. quando l’evento assicurato giusta le disposizioni legali insorge nel corso d’un periodo assimilato conformemente alle disposizioni legali lussemburghesi concernenti il mantenimento dei diritti.

Le rendite ordinarie previste per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, sono concesse ai cittadini lussemburghesi solo fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera.

Art. 9

I cittadini lussemburghesi hanno diritto, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti e dell’assicurazione invalidità fino a quando mantengono il domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della data in cui domandano la rendita, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno dieci anni quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno cinque anni quando si tratta di una rendita di superstiti e d’invalidità o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Art. 10

I cittadini lussemburghesi hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera fino a quando mantengono il loro domicilio in Svizzera se, immediatamente prima del verificarsi dell’invalidità, hanno pagato i contributi all’assicurazione svizzera almeno per un anno intero.

Le moglie e le vedove di cittadinanza lussemburghese che non esercitano un’attività lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera fino a quando mantengono il loro domicilio in Svizzera se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita. I figli, nati invalidi nel Lussemburgo e la cui madre abbia soggiornato in territorio lussemburghese complessivamente durante due mesi al massimo prima della nascita pur conservando il suo domicilio in Svizzera, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione d’invalidità svizzera prende inoltre a carico, nei casi di infermità congenita d’un figlio, le spese avute nel Lussemburgo durante i tre primi mesi dopo la nascita, e ciò nella misura in cui essa sarebbe stata obbligata ad accordare tali prestazioni in Svizzera. 7 II. Applicazione della legislazione Lussemburghese

Art. 11

Per l’acquisizione, il mantenimento o la riacquisizione del diritto alle prestazioni lussemburghesi dell’assicurato sottoposto successivamente od alternativamente alla legislazione delle Parti contraenti, i periodi d’assicurazione ed i periodi assimilati compiuti giusta la legislazione di ciascuna Parte contraente sono totalizzati sempreché non esista sovrapposizione.

Se la durata dei periodi d’assicurazione lussemburghese non raggiunge un anno, non è accordata alcuna prestazione. Questa disposizione non si applica se l’invalidità o il decesso è imputabile ad un infortunio professionale o ad una malattia professionale riconosciuta. 8

Art. 12

Le prestazioni cui l’assicurato giusta l’articolo 11 della presente convenzione, od i suoi superstiti, hanno diritto in virtù della legislazione lussemburghese, sono liquidate come segue:

  1. le prestazioni o parti di esse dipendenti dalla durata dell’assicurazione sono esclusivamente calcolate tenendo conto dei periodi d’assicurazione trascorsi sotto la legislazione lussemburghese e non sono oggetto di alcuna riduzione;
  2. 9 Il complemento per migliorare la pensione minima, il supplemento per figlio, nonché le maggiorazioni speciali sono accordate nella stessa proporzione della parte fondamentale.

10

Capo 2: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 13

I cittadini svizzeri e lussemburghesi, assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraente, vittime di un infortunio sul lavoro o contraenti una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono domandare all’istituto assicurativo di quest’ultima Parte, tutte le prestazioni in natura richieste dal loro stato di salute.

Se i cittadini svizzeri e lussemburghese hanno diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, esse fruiscono parimente de tali prestazioni, salvo restando l’articolo 16, paragrafo 1, capoverso b, ove abbiano trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto assicurativo competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione d’ordine medico e se la persona si reca dai propri familiari.

secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicurativo del luogo di residenza.

Le prestazioni in natura, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono accordate:

  1. nella Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
  2. nel Lussemburgo dalla Compagnia d’assicurazione contro gli incidenti, sezione industriale (Association d’assurance contre les accidents, section industrielle),

Protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza devono essere concesse, salvo per casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto assicurativo debitore.

Art. 14

Eccettuate le rendite, le indennità per spese funerarie e l’indennità per invalidi bisognosi di cure e assistenza, le prestazioni in contanti pagabili a cittadini svizzeri o lussemburghesi secondo le disposizioni legali di una Parte, sono versate, nei casi di cui all’articolo 13, paragrafi 1 o 2, a richiesta dell’istituto assicurativo debitore e conformemente alla legislazione applicabile a quest’ultimo:

  1. nella Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
  2. nel Lussemburgo dalla Compagnia d’assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale (Association d’assurance contre les accidents, section industrielle).

L’istituto assicurativo debitore comunica, nella domanda, l’ammontare e la durata massima delle prestazioni in contanti cui l’interessato ha diritto.

Art. 15

L’istituto assicurativo debitore rifonde all’istituto assicurativo le spese delle prestazioni fornite giusta gli articoli 13 e 14 ad eccezione delle spese d’amministrazione.

Art. 16

Gli istituti assicurativi delle Parte considerano, per la valutazione del diritto a prestazioni in caso di malattia professionale, le occupazioni svolte da un cittadino di una Parte contraente sul territorio delle Parti e suscettivi, per natura, di aver provocato tale malattia. Essi procedono come segue:

  1. ciascun istituto assicurativo decide se, giusta le disposizioni legali che gli sono applicabili, sono adempiuti i presupposti del diritto alla prestazione;
  2. ove sussista un diritto alle prestazioni, secondo le disposizioni legali di ambedue le Parti, le prestazioni in natura e in contanti vanno unicamente accordate, ad eccezione delle rendite, conformemente alle disposizioni legali della Parte, sul cui territorio abita la persona considerata;
  3. ove suscita un diritto alla rendita secondo le disposizioni legali d’ambedue le Parti, ciascun istituto assicurativo accorda unicamente la parte corrispondente al rapporto tra la durata della occupazione svolta sul territorio della propria Parte e la durata delle occupazioni considerabili secondo la prima frase del presente articolo;
  4. il capoverso cè parimenti applicabile alla revisione delle rendite, in caso d’aggravamento della malattia professionale.

Ove siano adempiuti i presupposti per la concessione di una rendita, l’istituto assicurativo della Parte sul cui territorio abita il beneficiario, versa degli acconti prima di fissare definitivamente l’ammontare di tale rendita. L’istituto assicurativo dell’altra Parte deve, all’occorrenza, rimborsare la parte di prestazioni a suo carico.

Se l’ammontare della prestazione cui l’assicurato ha diritto fondandosi sui soli periodi d’impiego svolti sul territorio di una Parte contraente, è superiore al totale delle prestazioni risultante dall’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’istituto assicurativo di detta Parte deve versare all’assicurato un complemento uguale alla differenza.

Il presente articolo è applicabile alle pneumoconiosi e ad ogni altra malattia professionale che sarà designata di comune accordo dalle competenti autorità delle Parti contraenti.

Capo 3: Assegni familiari

Art. 1711

Le persone che esercitano un’attività professionale sul territorio di una delle due parti contraenti e aventi figli che risiedono o che sono allevati sul territorio dell’altra parte hanno diritto, per tali figli, alle indennità familiari giusta le disposizioni della legislazione della prima parte come se risiedessero sul territorio di questa parte.

Titolo IV Diversi

Art. 18

Le autorità competenti delle Parti contraenti, segnatamente

  1. per quando riguarda la Svizzera l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna;
  2. per quanto riguarda il Lussemburgo i membri del Governo competenti per le legislazioni menzionate all’articolo 1; a.prendono gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nei casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell’altra Parte;b.si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;c.si comunicano, appena possibile, tute le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione.

Per agevolare l’esecuzione della presente convenzione e, segnatamente, i rapporti vicendevoli degli istituti assicurativi, sono stati istituiti i seguenti enti di collegamento:

  1. nella Svizzera per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti la Cassa federale di compensazione, in Ginevra per l’assicurazione contro gli infortuni l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna
    per gli assegni familiari l’Ufficio federale delle assicurazione sociali, in Berna;
  2. nel Lussemburgo l’Ufficio delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo.

Art. 19

Al fine dell’esecuzione della presente convenzione, le autorità amministrative e giurisdizionali come pure gli uffici competenti delle due Parti contraenti cooperano fra di loro nella stessa misura in cui collaborano all’applicazione della legislazione nazionale sulla sicurezza sociale.

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle tasse, dei diritti di bollo, di cancelleria e d’iscrizione previsti dalla legislazione di una delle Parti contraenti per gli atti giustificativi ed i documenti da produrre, in applicazione della legislazione di questa Parte, è esteso agli atti giustificativi ed ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Tutti gli atti ed i documenti da produrre per l’applicazione della presente convenzione, contrassegnati dal timbro di servizio o dal sigillo ufficiale dell’autorità o dell’Ufficio da cui provengono, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 20

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato ad un’autorità amministrativa o giurisdizionale oppure a un Ufficio della sicurezza sociale in applicazione della legislazione di una delle parti contraenti, saranno considerati ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un’autorità o a un ufficio corrispondente dell’altra Parte. In tal caso quest’ultimo organismo trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’organismo competente della prima Parte.

Le autorità amministrative e giurisdizionali come pure gli Uffici competenti di una Parte non possono rifiutare domande o altri documenti perché redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.

Art. 21

Gli uffici di sicurezza sociale obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione soddisfano validamente il loro obbligo pagandole nella moneta del loro Paese.

Nel caso in cui siano emanate disposizione dall’una o dall’altra Parte contraente intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, saranno prese immediatamente misure, con accordo tra le due Parti, per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 22

Ove una persona, cui spetti una prestazione secondo le disposizioni legali d’una Parte per un danno cagionato sul territorio dell’altra, abbia diritto, rispetto a un terzo e giusta le disposizioni legali di quest’ultima Parte, al risarcimento del danno, tale diritto è trasferito all’istituto assicurativo della Parte tenuta alla prestazione mentre la seconda Parte riconosce tale trasferimento alla condizione che, anche le sue disposizioni legali applicabili allo stesso ramo assicurativo, contemplino il trasferimento del diritto al risarcimento.

Se istituti assicurativi delle due Parti, in applicazione al paragrafo 1, del presente articolo hanno diritto al risarcimento circa prestazioni assegnate per lo stesso evento, tali istituti sono considerati creditori solidali. Nei loro rapporti interni, essi soggiacciono all’obbligo di compensare in ragguaglio agli importi dovuti a ciascuno di essi.

Se, in virtù della legislazione di una Parte, una persona beneficia di prestazioni per un danno cagionato sul territorio dell’altra Parte, sono applicabili le disposizioni di detta legislazione ai fini della determinazione dei casi ove sia esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o degli impiegati assunti da quest’ultimi verso la sopraccitata persona od istituto competente. Ove detta responsabilità non sia esclusa, le disposizioni del paragrafo 1 reggono le eventuali azioni dell’istituto debitore contro un datore di lavoro o gli impiegati assunti da quest’ultimo.

Art. 23

Le vertenze che dovessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.

Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale dev’essere costituito, per ogni vertenza, entro tre mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la lite al tribunale arbitrale. Esso è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, e di un presidente, cittadino di un terzo Stato, designato, di comune intesa, dai Governi delle Parti.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Esso stabilisce la propria procedura e definisce la ripartizione delle spese.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

La presente convenzione non pregiudica i diritti acquisiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

La presente convenzione non giustifica alcun diritto per periodi trascorsi innanzi la sua entrata in vigore.

Senza pregiudicare le disposizioni del numero 13 del protocollo finale, ogni periodo assicurativo od altro assimilato come pure ogni periodo di residenza compiuto sotto la legislazione di una delle Parti prima della data d’entrata in vigore della presente convenzione, può essere considerato per la determinazione del diritto alla prestazioni previsto dalla presente convenzione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo un diritto è giustificato, in virtù della presente convenzione, anche se è riferito ad un’evento anteriore alla sua entrata in vigore. Tuttavia le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono concesse, giusta le disposizioni della presente convenzione, solo per eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1959 sempreché le quote non siano state trasferite o rimborsate in ossequio all’articolo 7, paragrafo 3, della convenzione fra la Svizzera e il Lussemburgo del 14 novembre 1955 12 . I diritti fatti valere da cittadini lussemburghesi, per eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1960, sono disciplinati dall’articolo 7 della sopraccitata convenzione del 14 novembre 1955.

La presente convenzione non è applicabile ai diritti tacitati mediante pagamento di un’indennità globale o rimborso delle quote.

Art. 25

Se per ragioni di nazionalità o di residenza dell’interessato, le disposizioni della legislazione applicabile ostano alla liquidazione dei diritti, i termini per far valere i diritti previsti dalle legislazioni delle Parti contraenti cominceranno a decorrere alla data d’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 26

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.

Art. 27

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno a contare dal giorno dell’entrata in vigore; essa si rinnova di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine prescritto.

In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione.

Art. 28

La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati scambiati gli strumenti.

A contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione e con riserva dei disposti dell’articolo 24, paragrafo 4, capoverso 2 della presente convenzione, è abrogata l’analoga convenzione fra la Confederazione svizzera e il Granducato del Lussemburgo del 14 novembre 1955 13 .

In fede di che , i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 1967, in due esemplari.

(Seguono le firme)

Protocollo finale
concernente la Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo (chiamata qui di seguito «la convenzione»), i sottoscritti plenipotenziari convengono quanto segue:

  1. 14 La convenzione non deroga alle disposizioni dell’accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. Tuttavia per quanto concerne un diritto ad una rendita ordinaria dell’assicurazione d’invalidità svizzera i cittadini lussemburghesi che erano occupati in qualità di battellieri del Reno su navi svizzere e che hanno dovuto abbandonare la loro attività per sopravvenuta incapacità lavorativa, sono considerati come assicurati ai sensi delle disposizioni legali svizzere se hanno, nei tre anni immediatamente precedenti l’insorgere del rischio, versato contributi giusta queste disposizioni durante almeno dodici mesi.
  2. 15 La convenzione è pure applicabile ai rifugiati ai sensi della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 195116 e del protocollo finale relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196717, nonché agli apolidi ai sensi della convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 28 settembre 195418, quando essi risiedano sul territorio di una delle parti contraenti. Essa si applica alle stesse condizioni ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto fondino i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  3. 19 Il principio dell’uguaglianza di trattamento enunciato all’articolo 3 della convenzione, non è applicabile per quanto concerne le disposizioni legali svizzere relative all’assicurazione vecchiaia e superstiti e all’assicurazione invalidità facoltative dei cittadini svizzeri all’estero e alle prestazioni di soccorso versate a cittadini svizzeri residenti fuori della Svizzera. Lo stesso varrebbe nel caso in cui il Lussemburgo introducesse regolamentazioni analoghe.
  4. Per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sono considerate sia le disposizioni di diritto internazionale sia quelle di diritto interno.
  5. Gli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 7, 13 e 22 della convenzione s’applicano indipendentemente dalla nazionalità delle persone cui si riferiscono.
  6. Quando lasciano il Lussemburgo, i cittadini svizzeri, affiliati alle assicurazioni sociali lussemburghesi enumerate nell’articolo 1 della convenzione, possono continuarle volontariamente alle stesse condizioni previste per i cittadini lussemburghesi.
  7. 20 Per quanto attiene alla nozione di «periodo assimilato giusta le disposizioni legali lussemburghesi concernenti il mantenimento dei diritti» che figura al paragrafo 4 b) dell’articolo 8 della convenzione, contano per il mantenimento dei diritti a.nei regimi dei salariati:–i periodi durante i quali l’assicurato godeva di una pensione d’invalidità o di un’indennità che ne faceva le veci o durante i quali questa pensione o questa indennità erano sospese;–i periodi durante i quali l’interessato era sottoposto ad un trattamento curativo;–le giornate durante le quali l’interessato, senza dedicarsi ad un’occupazione sottoposta all’assicurazione, ha ricevuto una rendita di infortunio per una riduzione del 20 per cento almeno della sua capacità lavorativa;–i periodi durante i quali l’assicurato ha ricevuto o avrebbe avuto il diritto di ricevere un’indennità di disoccupazione.b.nei regimi dei lavoratori indipendenti:–i periodi durante i quali l’azienda era chiusa a causa di malattia o d’infortunio;–i periodi durante i quali l’assicurato beneficiava di una pensione d’invalidità.
  8. 7a.21 Le donne di nazionalità lussemburghese che hanno il loro domicilio nel Lussemburgo e che soddisfano le altre condizioni giusta le disposizioni legali svizzere per l’apertura di un diritto a rendite ordinarie per orfani di madre, sono considerate come assicurate per questo diritto. Per il resto, l’articolo 8 paragrafo 2 si applica per analogia.
  9. La durata della residenza, di cui all’articolo 9 della convenzione, non è considerata come interrotta ove il soggiorno fuori del territorio svizzero non superi 3 mesi nel corso di un anno civile. I periodi di residenza in Svizzera, durante i quali l’interessato è stato esentato dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera di invalidità, vecchiaia e superstiti, non sono computati nella durata di residenza richiesta.
  10. Le disposizioni dell’articolo 1722 della convenzione non ostano all’applicazione di quelle d’una legislazione nazionale ove quest’ultime siano più favorevoli.
  11. L’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera è facilitata nel seguente modo:a.quando un cittadino di una Parte trasferisce il proprio domicilio dal Lussemburgo alla Svizzera e esce dall’assicurazione malattia lussemburghese dev’essere accettato, indipendentemente dalla sua età, da una cassa malati svizzera designata dall’autorità competente; egli può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le spese mediche e farmaceutiche, a condizione:–che soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione,–che, prima di trasferire il domicilio sia affiliato a un istituto lussemburghese d’assicurazione malattia,–che, entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Lussemburgo, faccia domanda d’ammissione a una cassa malati svizzera, e–che il cambiamento di residenza non avvenga al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo.b.Poiché la coassicurazione è assimilata all’affiliazione, la moglie e i figli d’età inferiore a 20 anni di un cittadino di una Parte, che soddisfano le condizioni sopra enunciate, beneficiano del medesimo diritto d’ammissione, per le cure mediche e farmaceutiche, a una cassa ammalati riconosciuta.c.Per le prestazioni di maternità, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione malattia lussemburghese vengono computati unicamente ove l’assicurata sia affiliata da 3 mesi a una cassa malati svizzera.
  12. L’affiliazione all’assicurazione malattia lussemburghese è facilitata nel seguente modo:a.quando un cittadino di una Parte trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera al Lussemburgo e lascia la cassa malati svizzera presso la quale era assicurato, i periodi di assicurazione compiuti in quest’ultima, a titolo di cure mediche e farmaceutiche, sono presi in considerazione per l’ammissione all’assicurazione continuata facoltativa lussemburghese;b.i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattia svizzera vengono presi in considerazione per l’inizio del diritto alle prestazioni di malattia e, purché l’assicurata sia affiliata da tre mesi all’assicurazione malattia lussemburghese, per l’inizio del diritto alle prestazioni di maternità;c.per l’assicurazione malattia dei beneficiari di pensioni o di rendite, purché, essi risiedano nel Lussemburgo, le pensioni e le rendite svizzere sono assimilate a quelle lussemburghesi;d.nelle ipotesi considerate in a e c, le competenze degli istituti assicurativi e, in generale, le modalità per l’affiliazione, sono decretate dall’autorità lussemburghese competente.
  13. I lavoratori trasferitisi dalla Svizzera al Granducato del Lussemburgo possono affiliarsi volontariamente alla cassa malati competente in ragione del loro impiego.
  14. Gli assicurati che hanno lasciato il Lussemburgo prima del 1° luglio 1938 possono pretendere che, per l’attribuzione e il calcolo dei loro diritti, siano conteggiati i periodi d’affiliazione all’assicurazione lussemburghese anteriori alla data sopraccitata, unicamente a condizione:a.che possano provare di aver compiuto, dopo questa data, 6 mesi d’assicurazione in un ordinamento lussemburghese qualora siano ritornati nel Granducato prima del 1° luglio 1955, oppureb.che abbiano conservato o i loro diritti o li abbiano ricuperati conformemente alla legislazione lussemburghese. Questa disposizione non si applica ai periodi di assicurazione compiuti nelle miniere.
  15. 23 I periodi di assicurazioni compiuti sotto la legislazione lussemburghese da cittadini svizzeri non residenti sul territorio lussemburghese, sono assimilati a periodi di residenza per l’attribuzione della parte fondamentale nelle pensioni lussemburghesi.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 1967, in due esemplari.

(Seguono le firme)