Ai fini della presente Convenzione:
- «norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell’articolo 2;
- «territorio» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera,–per quanto riguarda il Montenegro, il territorio del Montenegro;
- «cittadini» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera,–per quanto riguarda il Montenegro, le persone di cittadinanza montenegrina;
- «familiari e superstiti» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, nella misura in cui i loro diritti derivano da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi,–per quanto riguarda il Montenegro, i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, nella misura in cui i loro diritti derivano da persone assicurate secondo le norme giuridiche del Montenegro;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali o come periodi determinanti per le rendite dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «domicilio» designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «risiedere» significa dimorare abitualmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;
- «luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
- «autorità competente» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto riguarda il Montenegro, il Ministero competente in materia di assicurazioni sociali;
- «istituzione» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «istituzione competente» designa l’istituzione presso la quale la persona assicurata è assicurata al momento della richiesta di prestazioni o l’istituzione nei cui confronti una persona ha o avrebbe un diritto a prestazioni;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
- «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura;
- «prestazioni familiari» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, le prestazioni previste dalla legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura,–per quanto riguarda il Montenegro, le prestazioni previste dalla legge sugli assegni per i figli.
I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.