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0.831.109.598.12

Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia

RU 1980 1859

Traduzione1

Concluso il 22 settembre 1980
Entrato in vigore il 1° novembre 1980

In conformità all’articolo 25 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 21 febbraio 1979 2 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia (chiamata in seguito: Convenzione), le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Le disposizioni che seguono riprendono i termini utilizzati nell’articolo 1 della Convenzione nel senso ivi loro attribuito.

Art. 2

Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:

  1. in Svizzera:a)la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,b)l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per tutti gli altri casi;
  2. In Norvegia:
  3. l’Istituto nazionale della sicurezza sociale (Rikstrygdeverket), a Oslo.3

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente al riguardo.

Art. 3

Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano, di comune intesa, i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 4

Nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a e all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le istituzioni designate nel capoverso 2 della Parte contraente la cui legislazione rimane applicabile attestano, a richiesta, che il lavoratore distaccato resta soggetto alla legislazione di tale Parte.

L’attestazione è stesa sul modulo all’uopo previsto:

  1. in Svizzera:
  2. dalla Cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dal competente assicuratore contro gli infortuni;
  3. in Norvegia:
  4. dal «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo.4

Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il termine di dodici mesi previsto dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della Convenzione, il datore di lavoro che ha distaccato il lavoratore deve chiedere, non appena possibile, la proroga di tale termine prima della sua scadenza, conformemente alla seconda frase di detta lettera a, Queste autorità si accordano mediante scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.

  1. all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna;
  2. al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo.

Art. 5

Per l’esercizio del diritto d’opzione previsto dall’articolo 9 capoversi 2 e 4 della Convenzione,

  1. i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta
  2. al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo,
  3. e i lavoratori occupati in Norvegia,
  4. alla Cassa federale di compensazione, a Berna, e all’agenzia circondariale di Berna dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI).5

Se i lavoratori indicati nell’articolo 9 capoversi 2 e 4 della Convenzione optano a favore della legislazione della Parte contraente rappresentata, le istituzioni competente di tale Parte rilasciano loro un’attestazione da cui risulta che essi sono soggetti a detta legislazione.

Titolo III Disposizioni particolari

Capo primo Invalidità, vecchiaia e decesso

Art. 6

I cittadini norvegesi residenti in Norvegia che pretendono prestazioni dell’assicurazioni pensioni svizzera presentano la loro richiesta al «Folketrygd-kontoret for utenlandssaker», a Oslo. 6 I cittadini svizzeri residenti in Norvegia possono presentare la loro richiesta direttamente all’organismo competente a tal fine.

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell’assicura-zione nazionale norvegese presentano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. I cittadini norvegesi residenti in Svizzera possono presentare la loro richiesta direttamente al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» a Oslo.

Le richieste di prestazioni vanno presentate mediante i moduli all’uopo previsti.

L’organismo adito iscrive sul modulo della richiesta di prestazioni la data di ricezione, verifica se la domanda è stata compilata in modo completo ed attesta, se ciò è previsto nel modulo, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente. Esso trasmette il modulo sia alla Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, sia al «Folketrygd-kontoret for utenlandssaker», a Oslo. 7

Art. 78

Nei casi in cui la totalizzazione dei periodi d’assicurazione entra in considerazione per la nascita del diritto e/o per il calcolo di rendite, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, i periodi d’assicurazione assolti dal richiedente giusta la legislazione applicabile alla Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, rispettivamente al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, sono comunicati a richiesta dalla Cassa svizzera di compensazione all’istituto competente norvegese e dal «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» all’istituto svizzero competente, distinguendo tra periodi corrispondenti a un’attività lucrativa e altri periodi.

Art. 8

L’istituzione competente notifica la propria decisione concernente il diritto alle prestazioni direttamente al richiedente, indicandogli i rimedi di diritto.

Art. 9

Se il beneficiario di una rendita d’invalidità accordata secondo la legislazione di una delle Parti contraenti risiede sul territorio dell’altra Parte, l’istituzione competente può chiedere in ogni tempo all’organismo di collegamento di questa Parte contraente di procedere agli esami medici e di fornire le ulteriori informazioni richieste dalla propria legislazione. L’istituzione competente conserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta.

Art. 10

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 capoverso 6 della Convenzione, il «Folke-trygdkontoret for utenlandssaker» a Oslo comunica, a richiesta della Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, l’ammontare della rendita d’invalidità norvegese.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 capoverso 4 della Convenzione, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra comunica, a richiesta dell’Istituto nazionale della sicurezza sociale o del «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» a Oslo, l’am-montare della rendita svizzera per superstiti.

Capo secondo Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 119

Le persone residenti in Norvegia che pretendono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale presentano la loro richiesta al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni, sia direttamente, sia tramite il «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, o l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna.

Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legisla-zione norvegese in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale presentano la loro richiesta al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, sia direttamente, sia tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI).»

Art. 12

L’istituzione competente notifica la propria decisione concernente il diritto alle prestazioni direttamente al richiedente, indicandogli i rimedi di diritto.

Art. 13

Nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono assegnate in Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (INSAI), e in Norvegia dall’ufficio d’assicurazione del luogo di residenza, se esiste un diritto alle prestazioni secondo la legislazione applicata dal-l’istituto competente. 10

L’istituzione del luogo di residenza chiede, se del caso, all’istituzione competente di fornire un’attestazione che confermi il diritto alle prestazioni.

Art. 14

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione che certifica il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della sua residenza. Tale attestazione può essere parimenti inviata all’istituzione del luogo di residenza.

Art. 15

Le protesi e le prestazioni in natura di grande importanza menzionate nell’articolo 21 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’Allegato al presente accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire modifiche di tale Allegato.

Art. 16

Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni delle Parti contraenti ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione sono conteggiati separatamente per ogni caso.

Art. 1711

Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.

Capo terzo Assicurazione malattie

Art. 18

Per beneficiare delle agevolazioni previste nel numero 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione, le persone interessate presentano a una delle casse malati svizzere che partecipano all’applicazione di tale disciplina un’attestazione che indichi la data della loro uscita dall’assicurazione norvegese contro le malattie e i periodi di assicurazione compiuti nel corso degli ultimi sei mesi. La cassa malati svizzera può, all’occorenza, chiedere al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, conferma di periodi d’assicurazione più lunghi. 12

L’attestazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall’ufficio d’assicurazione locale che era da ultimo competente per il suo caso. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, la cassa malati svizzera, che si occupa della domanda d’ammissione, può rivolgersi direttamente o tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», a Oslo, per ottenere detta attestazione. 13

L’autorità competente svizzera indica all’autorità competente norvegese quali sono le casse malati che partecipano all’applicazione del numero 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione.

Art. 19

Per beneficiare delle agevolazioni previste nel numero 20 del Protocollo finale relativo alla Convenzione, le persone interessate presentano al competente ufficio d’assicurazione locale norvegese un’attestazione che indichi la data della loro uscita dall’assicurazione svizzera contro le malattie.

L’attestazione è rilasciata, a domanda della persona interessata, dalla cassa malati svizzera riconosciuta a cui essa era da ultimo affiliata. Se tale persona non è in grado di fornire l’attestazione, il competente ufficio d’assicurazione sociale norvegese può rivolgersi all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Quest’ultimo indicherà il nome della cassa malati a cui la persona interessata era da ultimo affiliata e quello dell’ultimo datore di lavoro in Svizzera.

Capo quarto Disposizioni comuni

Art. 20

Con riserva delle disposizioni della Convenzione, le prestazioni in denaro dovute in virtù della legislazione di una delle Parti contraenti sono pagate direttamente dall’istituzione competente all’avente diritto che risiede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 21

Gli organismi di collegamento si comunicano ogni anno una statistica delle rendite e indennità versate sul territorio dell’altra Parte contraente.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 22

I beneficiari di prestazioni accordate in virtù della legislazione di una delle Parti contraenti che risiedono sul territorio dell’altra Parte sono tenuti a comunicare all’istituzione competente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale o familiare, del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro e di guadagno, che possa modificare i loro diritto o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate nell’articolo 3 della Convenzione o delle disposizioni di quest’ultima.

Le istituzioni si comunicano reciprocamente, tramite gli organismi di collegamento, tutte le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza.

Art. 23

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono addossate agli organismi incaricati di applicarli.

Le spese risultanti dagli accertamenti medici, comprese le spese di spostamento, di vitto, d’alloggio e le altre spese che ne derivano, sono anticipate dalle istituzioni incaricate di effettuarli e poi rimborsate, separatamente per ogni caso, dall’istituzione che li ha richiesti.

Art. 24

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione. Fatto a Berna e a Oslo il 22 settembre 1980, in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e l’altro in lingua norvegese; entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero Sociale:

J.-D. Baechtold

Emil Vindsetmo

Allegato

Per protesi e altre prestazioni in natura di grande importanza, di cui all’articolo 21 capoverso 4 della Convenzione e all’articolo 15 dell’Accordo amministrativo, s’intendono le prestazioni seguenti, in quanto esse siano previste, per il caso singolo, dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o di domicilio e in quanto il loro costo presumibile superi l’importo indicato qui appresso:

in Svizzera

500 franchi

in Norvegia

1500 corone

  1. protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure gli accessori e gli utensili;
  2. scarpe ortopediche su misura e scarpe correttive (non ortopediche);
  3. protesi mascellari e facciali, parrucche;
  4. protesi oculari, lenti di contatto, occhiali;
  5. apparecchi per i sordi, specificamente apparecchi acustici e fonici;
  6. protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina);
  7. carrozzelle per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle da passeggio o da camera, e altri mezzi meccanici adatti per spostarsi, cani da guida per ciechi;
  8. rinnovo degli apparecchi menzionati alle voci precedenti;
  9. soggiorni e cure mediche in convalescenziari, sanatori, preventori o istituti per cure d’aria;
  10. provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale;
  11. ogni altro intervento medico e ogni altra fornitura sanitaria, comprese le forniture dentarie e chirurgiche;
  12. sussidi destinati a coprire una parte del costo risultante dall’erogazione delle prestazioni accordate, menzionate nelle lettere da a fino a j.