I cittadini olandesi che sono o sono stati soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se al momento in cui accade l’evento assicurato:
- abbiano complessivamente pagato, almeno per cinque anni interi, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- abbiano complessivamente abitato in Svizzera, almeno dieci anni – cinque dei quali, immediatamente, e senza interruzione, prima che sia accaduto l’evento – e, durante tale intervallo di tempo, abbiano pagato complessivamente, almeno per un anno intiero, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
Nel caso di morte d’un cittadino olandese, il quale soddisfaccia alle condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
I cittadini olandesi, che non adempiono le condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, come pure i loro superstiti, hanno diritto al rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.
I cittadini olandesi che, in virtù del numero che precede, hanno ottenuto il rimborso dei contributi, decadono dal diritto di far valere, sul fondamento dei medesimi, delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.