Gli organismi di collegamento, secondo l’articolo 15, numero 1, lettera a, periodo 2, della convenzione, sono:
- in Svizzera:a.rispetto all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, all’assi-curazione olandese per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei salariati e all’assicurazione generale olandese per la vecchiaia, la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra, (chiamata appresso: Cassa svizzera);b.rispetto all’assicurazione svizzera contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali, e all’assicurazione olandese contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna, (chiamato appresso: Istituto nazionale).
- nei Paesi Bassi:a.rispetto all’assicurazione olandese per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei salariati, all’assicurazione generale olandese per la vecchiaia e all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, la «Sociale Verzekeringsbank», in Amsterdam;b.rispetto all’assicurazione olandese contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e all’assicurazione svizzera contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali, la «Sociale Verzekeringsbank».
La alte autorità amministrative delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento.