Ai fini della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e
- «Tunisia» designa la Repubblica tunisina;
- «territorio» designa –per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Svizzera,–per quanto concerne la Tunisia, il territorio e gli spazi marittimi sui quali essa esercita la propria sovranità, compresi il territorio continentale, le isole, le acque interne, il mare territoriale e il relativo spazio aereo nonché gli altri spazi marittimi sui quali esercita la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- «cittadino» designa –per quanto concerne la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera, e,–per quanto concerne la Tunisia, una persona di cittadinanza tunisina;
- «autorità competente» designa –per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto concerne la Tunisia, il Ministro o i Ministri o qualsiasi altra autorità competente per le legislazioni di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
- «prestazioni» designa
- le prestazioni previste dalle legislazioni di cui all’articolo 2;
- «familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano
- le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;
- «istituzione competente» designa
- l’istituzione incaricata di fornire le prestazioni spettanti in forza della sua legislazione o l’istituzione cui l’interessato è affiliato;
- «organismo di collegamento» designa
- l’organismo indicato come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza per l’applicazione della presente Convenzione;
- «legislazione» designa
- le legislazioni di cui all’articolo 2;
- «periodo di assicurazione» designa
- un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;
- «domicilio» designa
- il luogo in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa
- il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
- «rifugiati» designa
- i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa
- le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile dei rispettivi Stati contraenti.