Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima diessere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.
La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo. 1
L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri. 2