Lexipedia

0.832.311.18

Convenzione n. 27 concernente l’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello Adottata a Ginevra il 21 giugno 1929 Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 1934 Ratificazione depositata dalla Svizzera l’8 novembre 1934 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 novembre 1935

CS 14 82; FF 1933II 758 ediz. franc. 1933 II 746 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 2 settembre 2010)

La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione,

dopo aver risolto d’adottare diverse proposte relative all’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l’indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

Art. 1

Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima diessere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.

La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo. 1

L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.

Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri. 2

Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Art. 3

La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 4

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 5

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d’un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione alla fine d’ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 63

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 7

Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d’un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denunzia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l’art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.

A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.

La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.

Art. 8

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

(Seguono le firme)

0.832.311.18

Campo d’applicazione il 2 settembre 20104

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Argentina

14 marzo

1950

14 marzo

1951

Australia*

9 marzo

1931

9 marzo

1932

  1. Norfolk

12 settembre

1931

9 marzo

1932

Austria

16 agosto

1935

16 agosto

1936

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Belarus

11 marzo

1970

11 marzo

1971

Belgio*

6 giugno

1934

6 giugno

1935

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Bulgaria

4 giugno

1935

4 giugno

1936

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Canada

30 giugno

1938

30 giugno

1939

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

31 maggio

1933

31 maggio

1934

Cina

24 giugno

1931

24 giugno

1932

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

7 settembre

1954

7 settembre

1955

Danimarca*

18 gennaio

1933

18 gennaio

1934

Estonia

18 gennaio

1932

18 gennaio

1933

Finlandia

8 agosto

1932

8 agosto

1933

Francia

29 luglio

1935

29 luglio

1936

  1. Guadalupa

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Guayana francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Martinica

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Riunione

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Germania*

5 luglio

1933

5 luglio

1934

Giappone

16 marzo

1931

16 marzo

1932

Grecia

30 maggio

1936

30 maggio

1937

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Honduras

9 giugno

1980

9 giugno

1981

India

7 settembre

1931

7 settembre

1932

Indonesia

12 giugno

1950 S

12 giugno

1950

Iraq

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Irlanda

5 luglio

1930

9 marzo

1932

Italia

18 luglio

1933

18 luglio

1934

Kenya

9 febbraio

1971

9 febbraio

1972

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lituania

28 settembre

1934

28 settembre

1935

Lussemburgo

1° aprile

1931

1° aprile

1932

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Marocco

20 settembre

1956

20 settembre

1957

Messico

12 maggio

1934

12 maggio

1935

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

18 maggio

1948 S

18 maggio

1948

Nauru

5 settembre

1968 S

5 settembre

1968

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1935

Norvegia

1° luglio

1932

1° luglio

1933

Paesi Bassi

4 gennaio

1933

4 gennaio

1934

Pakistan

31 ottobre

1947 S

31 ottobre

1947

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1971

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Perù

4 aprile

1962

4 aprile

1963

Polonia

18 giugno

1932

18 giugno

1933

Portogallo*

1° marzo

1932

1° marzo

1933

Romania

7 dicembre

1932

7 dicembre

1933

Russia

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Serbia

22 aprile

1933

22 aprile

1934

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

29 agosto

1932

29 agosto

1933

Sudafrica*

21 febbraio

1933

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

11 aprile

1932

11 aprile

1933

Svizzera

8 novembre

1934

8 novembre

1935

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Ucraina

17 giugno

1970

17 giugno

1971

Ungheria

6 dicembre

1937

6 dicembre

1938

Uruguay

6 giugno

1933

6 giugno

1934

Venezuela

17 dicembre

1932

17 dicembre

1933

Vietnam

3 ottobre

1994

3 ottobre

1995

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite: www.unece.org > About UNECE > Legal instruments, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.