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Scambio di lettere del 27 maggio 1964
tra la Svizzera e la Francia concernente
le assicurazioni sociali
RU 1964 671
Il 27 maggio 1964, l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero degli affari esteri della Repubblica francese hanno proceduto a uno scambio di lettere concernenti l’applicazione della convenzione conchiusa tra la Svizzera e la Francia il 16 aprile 1959 1 , per regolare, rispetto agli assegni familiari, lo stato dei lavoratori salariati confinanti alla frontiera franco-ginevrina. Diamo il testo della lettera francese
Traduzione 2
Lettera francese
Signor Ambasciatore,
Riferendomi al punto 1 del processo verbale dei negoziati franco-svizzeri sulla sicurezza sociale, condotti a Parigi il 6, 7 e 8 novembre 1963, ho l’onore di proporre a Vostra Eccellenza il modo seguente per appianare talune difficoltà sorte nell’appli-cazione della convenzione conchiusa tra la Svizzera e la Francia il 16 aprile 1959, per regolare, rispetto agli assegni familiari, lo stato dei lavoratori salariati confinanti alla frontiera franco-ginevrina:
I. Attività salariata svolta nello stesso mese, successivamente nei due Paesi
Ove un frontaliere salariato, francese o svizzero, sia occupato, durante lo stesso mese civile, tanto in un comune francese, di cui all’articolo 3, capoverso 1, della convenzione del 16 aprile 1959, quanto in un comune del Cantone di Ginevra, verrà tenuto conto, per la valutazione del diritto agli assegni familiari nell’ambito della legislazione di ciascuno dei due Paesi, della somma dei periodi di attività professionale o dei periodi equivalenti trascorsi sul territorio dei due Paesi.
Gli assegni familiari ai quali un tale operaio ha diritto, conformemente a ciascuna delle legislazioni francese e svizzera, corrispondono al numero degli assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione pertinente. Ove una delle due legislazioni prescriva assegni mensili, verrà accordato, in ossequio a tale legislazione, 1 / 25 mo della somma corrispondente all’assegno mensile, per ogni giornata d’attività professionale, oppure per ogni giornata equivalente compiuta nel Paese considerato.
II. Esercizio simultaneo dell’attività d’agricoltore oppure di operaio
indipendente in Francia e di un’attività salariata in Svizzera
Riguardo alle prestazioni familiari, la legislazione ginevrina, come quella francese attenente al sistema agricolo e a quello degli operai indipendenti, rinvia al concetto di attività principale. Nella valutazione di tale concetto si ammette che qualora l’interessato abbia compiuto almeno 20 giorni di lavoro salariato in Svizzera, le prestazioni verranno accordate unicamente dal sistema svizzero.
Se però l’interessato ha compiuto meno di 20 giorni di lavoro salariato in Svizzera, egli fruirà delle prestazioni familiari previste dal sistema francese, applicabile sia agli agricoltori, sia agli operai indipendenti.
Sarei grato a Vostra Eccellenza qualora vorrà informarmi se i suggerimenti che precedono saranno graditi dalle autorità svizzere. In caso di risposta affermativa la presente e la risposta che Vostra Eccellenza vorrà farmi giungere costituirebbero un accordo intervenuto tra i nostri due Governi.
Questo accordo entrerebbe in vigore il primo giorno del mese seguente lo scambio di lettere.
Gradite, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.
Leduc |
La lettera svizzera è del seguente tenore
Lettera svizzera
Ministro,
Ho l’onore di confermare il ricevimento della lettera di Vostra Eccellenza, data oggi con il seguente tenore:
(segue il testo della lettera francese)
Sono in grado di informare vostra Eccellenza che il Consiglio federale gradisce il tenore della lettera suindicata, la quale costituisce, pertanto, con la presente risposta, un accordo tra i nostri due Governi.
Gradite, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.
Soldati |
Il presente accordo ha avuto effetto a decorrere dal 1° giugno 1964.