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Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente lo Stato di certi conduttori di fondi francesi rispetto alla legislazione sugli assegni familiari Conchiusa il 24 settembre 1958 Approvato dall’Assemblea federale il 29 giugno 1960 Entrata in vigore il 6 settembre 1962

RU 1962 1016; FF1960 521

Traduzione

(Stato 6 settembre 1962)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,

hanno risolto di conchiudere una convenzione concernente lo stato di certi conduttori svizzeri di fondi francesi rispetto alla legislazione sugli assegni familiari, e a tale scopo hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali essendosi scambiati i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto:

Art. 1

I lavoratori delle aziende agricole situate nel Cantone di Vaud, alle quali siano annessi dei fondi nei Dipartimenti francesi dell’Alto Reno, del Doubs, del Giura, dell’Ain e dell’Alta Savoia, come anche nel territorio di Belfort, continuano, durante gli intervalli di tempo in cui siano impiegati in quei Dipartimenti, e quale che sia la loro opera professionale in territorio francese, a godere degli assegni di famiglia, degli assegni domestici, e degli assegni di nascita, ai quali hanno diritto nel Cantone di Vaud. La Cassa mutua francese d’assegni familiari agricoli del luogo di lavoro assume l’onere di queste prestazioni, il cui ammontare è rimborsato dalla cassa vodese.

Art. 2

Durante lo spazio di tempo in cui i lavoratori delle aziende agricole situate nel Cantone di Vaud sono impiegati in uno dei Dipartimenti francesi menzionati nell’ar-ticolo 1, le casse d’assegni familiari del Cantone di Vaud non riscuotono la quota attenente al loro salario.

Art. 3

Le autorità vodesi useranno di ogni sforzo a raccomandare ai dirigenti delle aziende situate nel Cantone di Vaud il pagamento tempestivo delle quote legali dovute alle casse mutue d’assegni familiari agricoli a ragione delle terre che conducono nei Dipartimenti francesi menzionati nell’articolo 1. Qualora tali quote non siano pagate, al debitore mancante sarà sostituito, per l’ammontare dovuto e con riserva di regresso, un ufficio, o un’organizzazione, designato dal Cantone di Vaud.

Art. 4

Un accordo amministrativo, da conchiudersi tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero francese dell’agricoltura, determinerà le norme d’applicazione della presente convenzione e, in particolare, le condizioni di pagamento delle quote, o delle prestazioni, per il tramite dell’assistenza amministrativa.

Art. 5

I due Governi hanno facoltà di estendere la presente convenzione ad altri Cantoni svizzeri, mediante uno scambio di note.

Art. 6

La presente convenzione è conchiusa per un anno. Essa sarà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, la quale dovrà essere notificata dall’un Governo all’altro sei mesi prima del decorso del termine annuale. La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

In fede di che , i sottoscritti a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e apposto alla medesima i loro sigilli.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 24 settembre 1958.

Pierre Micheli

Philippe Monod