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Protocollo aggiuntivo all’Accordo d’assicurazione-disoccupazione concluso il 20 ottobre 1982 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

RU 1994 2207; FF 1993 IV 156

Traduzione1

Concluso il 22 dicembre 1992

Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19942

Ratificato con strumenti scambiati il 27 giugno 1994

Entrato in vigore il 1° agosto 1994

(Stato 10 giugno 1997)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

desiderose di adattare l’Accordo d’assicurazione-disoccupazione concluso il 20 ottobre 1982 3 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, in seguito definito «Accordo», alle condizioni attuali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nell’articolo 3 dell’Accordo, il punto che si trova alla fine della lettera b è sostituito da una virgola e all’articolo è aggiunta una nuova lettera c con il seguente tenore:

  1. 4

Art. 2

Il presente protocollo aggiuntivo è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1988. Nella misura in cui sia applicabile l’articolo 8, i periodi di occupazione stabiliti prima di tale data sono presi in considerazione come se il presente protocollo fosse già stato in vigore.

Art. 3

Il presente protocollo aggiuntivo è sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn non appena possibile.

Il presente protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del dodicesimo mese che segue quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 4

Il presente protocollo aggiuntivo è applicabile per la stessa durata dell’Accordo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo.

Fatto a Berna il 22 dicembre 1992, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Jean-Luc Nordmann

Werner Graf von der Schulenburg