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Accordo aggiuntivo
fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e
il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo
l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul commercio di prodotti agricoli

RU 2007 5207

Testo originale

Concluso il 27 settembre 2007

Entrato in vigore il 27 settembre 2007

(Stato 1° maggio 2014)

La Confederazione Svizzera («Svizzera»), la Comunità europea («la Comunità») e il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein»),

considerando quanto segue:

(1) Il Liechtenstein costituisce un’unione doganale con la Svizzera a norma del Trattato del 29 marzo 1923 1 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all’inclusione del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero («Trattato doganale»).

(2) In forza del Trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell’Accordo del 21 giugno 1999 2 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»).

(3) Per la gestione dell’Accordo agricolo e per garantire il suo corretto funzionamento, l’articolo 6 prevede l’istituzione di un comitato misto per l’agricoltura e l’articolo 19 dell’allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modificare entrambi parti specifiche dell’Accordo agricolo.

(4) A norma dell’Accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo del 22 luglio 1972 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, l’Accordo del 22 luglio 1972 4 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea si applica al Liechtenstein: il Protocollo n. 3 stabilisce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L’articolo 4 dell’Accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel Protocollo n. 3 dell’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

(5) Tutte le disposizioni dell’Accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, dovrebbero applicarsi al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l’Accordo agricolo, le parti corrispondenti dell’Accordo SEE, in particolare l’allegato I, l’allegato II capitoli XII e XXVII, e il Protocollo 47,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»), comprese eventuali modifiche decise dal comitato misto per l’agricoltura e dal comitato misto veterinario, si applica al Liechtenstein. 2. 5 Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell’allegato del presente Accordo (in seguito: l’‹Accordo aggiuntivo›) e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

Per l’applicazione e lo sviluppo dell’Accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell’ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l’agricoltura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro.

Il comitato misto per l’agricoltura può modificare l’allegato del presente Accordo aggiuntivo, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell’Accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l’allegato del presente Accordo aggiuntivo per quanto concerne l’allegato 11 dell’Accordo agricolo, a norma delle disposizioni dell’articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all’approvazione del delegato del Liechtenstein.

Art. 3

Il presente Accordo aggiuntivo:

  1. entra in vigore il giorno della firma;
  2. può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Esso decade dopo un anno dalla data della comunicazione;
  3. cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l’Accordo agricolo o il Trattato doganale.

Art. 4

Il presente Accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

Per la
Confederazione Svizzera:

Bernhard Marfurt

Per la
Comunità europea:

Matthias Brinkmann
Álvaro Mendonça e Moura

Per il
Principato del Liechtenstein:

Principe Nicolas von und zu Liechtenstein

Allegato6

Principio

Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell’Accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte.

Se alle autorità cantonali svizzere sono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti organismi pubblici del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l’Ufficio dell’ambiente, Divisione agricoltura («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen») Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (es. organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.

Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo

Allegato 4

relativo al settore fitosanitario

Allegato 5

concernente l’alimentazione degli animali

Allegato 6

relativo al settore delle sementi

Allegato 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Denominazioni protette per prodotti vitivinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 5 dell’allegato 7)

Indicazioni geografiche

Vini di qualità

  1. Balzers
  2. Bendern
  3. Eschen
  4. Eschnerberg
  5. Gamprin
  6. Mauren
  7. Ruggell
  8. Schaan
  9. Schellenberg
  10. Triesen
  11. Vaduz.

Vini da tavola con indicazione geografica

  1. Liechtensteiner Oberländer Landwein
  2. Liechtensteiner Unterländer Landwein.

Menzioni tradizionali

  1. Ablass
  2. Appellation d’origine contrôlée
  3. Auslese Liechtenstein
  4. Beerenauslese
  5. Beerle
  6. Beerli
  7. Beerliwein
  8. Eiswein
  9. Federweiss7
  10. Grand Cru Liechtenstein
  11. Kretzer
  12. Landwein
  13. Sélection Liechtenstein
  14. Strohwein
  15. Süssdruck
  16. Trockenbeerenauslese
  17. Weissherbst.

Allegato 8

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 4 dell’allegato 8)

Acquavite di vinaccia

  1. Balzner Marc
  2. Benderer Marc
  3. Eschner Marc
  4. Eschnerberger Marc
  5. Gampriner Marc
  6. Maurer Marc
  7. Ruggeller Marc
  8. Schaaner Marc
  9. Schellenberger Marc
  10. Triesner Marc
  11. Vaduzer Marc.

Allegato 9

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Allegato 10

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Allegato 11

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Allegato 12

Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell’allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:

  1. Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (DOP)
  2. St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)
  3. Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)

Sistema TRACES

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, «Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), integrerà il Liechtenstein nel sistema TRACES, a norma della decisione 2004/292/CE 8 della Commissione, del 30 marzo 2004.

Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein.

Per il Liechtenstein le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE 9 della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell’allegato corrispondente sono: il Liechtenstein.

Legislazione

Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l’ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBl. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l’ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1 ) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all’appendice 5 capitolo 3 titolo III Protezione degli animali, punto 1.