Alla prima sessione tenuta in virtù della presente Convenzione, il Consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della Convenzione. Il Consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi.
Dopo che il Consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente Convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell’articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.
Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.
Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio riesamina l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori, tenendo conto dell’evoluzione della struttura dei loro scambi di cereali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la Convenzione viene prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2.
Qualora un membro ne faccia richiesta, il Consiglio può, all’inizio di ogni esercizio, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall’elenco dei membri esportatori all’elenco dei membri importatori o dall’elenco dei membri importatori all’elenco dei membri esportatori, secondo il caso.
Il Consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo.
Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente Convenzione o cessa di esserlo, il Consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al Consiglio in forma adeguata.
Se, alla data di una riunione del Consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perso il proprio diritto di voto o l’ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente Convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.