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0.916.111.311

Accordo internazionale
sui cereali del 1995

RU 1996 2642; FF 1995 IV 1588

Traduzione

(Stato 1° luglio 2025)

Preambolo

I firmatari del presente Accordo,

considerando che l’Accordo internazionale sul grano del 1949 1 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell’Accordo internazionale sul grano del 1986 2 ;

considerando che le disposizioni dell’Accordo internazionale sul grano del 1986, costituito, da un lato, dalla Convenzione sul commercio del grano del 1986 3 e, dall’altro, dalla Convenzione sull’aiuto alimentare del 1986 4 , quali sono state prorogate, scadranno il 30 giugno 1995 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo;

hanno convenuto che l’Accordo internazionale sul grano del 1986 sarà attualizzato e ridenominato Accordo internazionale sui cereali del 1995, comprendente due strumenti giuridici distinti:

  1. la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, e
  2. la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995,

e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei governi interessati.

Convenzione
sul commercio dei cereali del 1995

Conclusa a Londra il 7 dicembre 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 1996 5
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 aprile 1996
Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1° luglio 1995

Parte prima Aspetti generali

Art. 1 Obiettivi

Lo scopo della presente Convenzione è:

  1. favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, soprattutto nella misura in cui questi ultimi incidano sulla situazione relativa all’alimentazione cerealicola;
  2. favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l’altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell’interesse di tutti i membri, in particolare dei Paesi in sviluppo;
  3. contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell’interesse di tutti i Paesi membri, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; e
  4. fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l’esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. a) «Consiglio» designa il Consiglio internazionale dei cereali, costituito dall’Accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in essere dall’articolo 9;
  2. b) i) «membro» designa una parte della presente Convenzione, ii)«membro esportatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12,iii)«membro importatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12;
  3. «comitato esecutivo» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 15;
  4. «comitato per la situazione del mercato» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 16;
  5. «cereale» o «cereali» designa l’avena, il frumento, il granoturco, il miglio, l’orzo, la segala, il sorgo, il triticale e i prodotti derivati come pure qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il Consiglio potrà decidere;
  6. f) i) «acquisto» designa, a seconda del contesto, l’acquisto di cereali ai fini dell’importazione o il quantitativo di cereali acquistato, ii)«vendita» designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell’esportazione o il quantitativo di cereali venduto,iii)quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente Convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato;
  7. «votazione speciale» designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi (calcolati conformemente all’art. 12) espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi (calcolati conformemente all’art. 12) espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
  8. «annata agricola» o «esercizio» designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno;
  9. «giorno lavorativo» designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il Consiglio.

Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, relativa a un «governo» o a «governi» o a «membro» vale anche per la Comunità europea (appresso designata CE). Conseguentemente, nella presente Convenzione, ogni menzione di «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o di uno «strumento di adesione» o di una «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo, nel caso della CE è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CE per la conclusione di un accordo internazionale.

Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, di un «governo», di «governi» o di un «membro» comprende, se necessario, ogni territorio doganale ristretto ai sensi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

Art. 3 Informazione, relazioni e studi

Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati nell’articolo 1, rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del Consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell’interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire, regolarmente, l’elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché, se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazione e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente:

  1. sulla situazione dell’offerta, della domanda e del mercato;
  2. sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale;
  3. sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l’incremento degli scambi, dell’utilizzazione, dell’immagazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei Paesi in sviluppo.

Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del Consiglio e di completare le direttive già impartite dal Consiglio per le proprie sessioni, viene istituito un comitato per la situazione del mercato, le cui riunioni sono aperte a tutti i membri del Consiglio. Il comitato svolge le funzioni specificate nell’articolo 16.

Art. 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato

Se il comitato per la situazione del mercato, nel corso dell’esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell’articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionale dei cereali possano recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all’attenzione del comitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio, il comitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell’informare il comitato esecutivo, il comitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.

Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del Consiglio di convocare una sessione del Consiglio per esaminare la situazione.

Art. 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali

«Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente Convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all’articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

«Transazione speciale» designa, ai fini della presente Convenzione, una transazione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono:

  1. le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale;
  2. le vendite per le quali i fondi necessari all’operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all’acquisto dei cereali;
  3. le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel Paese membro esportatore;
  4. le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedono conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, salvo nel caso in cui il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;
  5. le operazioni di permuta:i)che risultano dall’intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale oii)che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, salvo nel caso in cui l’acquisto di cereali risulti da un’operazione di permuta nella quale il Paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;
  6. un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore;
  7. ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali.

Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro intesa a stabilire se, per una data transazione, si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è risolta dal Consiglio.

Art. 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore

I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale.

A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno i provvedimenti necessari per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel Paese beneficiario. Tali provvedimenti dovranno, per quanto riguarda i Paesi membri dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze nonché agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l’altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell’utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.

I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono consultarsi con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari.

Il segretariato riferisce periodicamente al Consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

Art. 7 Notifica e registrazione

I membri forniscono regolarmente relazioni e il Consiglio registra per ogni annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri. Il Consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri.

I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il Consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali.

Ai fini del presente articolo:

  1. i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonché di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle sue competenze, potrebbe aver bisogno, compresi:i)per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite nell’articolo 5,ii)i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il grado e la qualità dei cereali in questione;
  2. i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d’esportazione di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno;
  3. il Consiglio riceve regolarmente informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.

Se un quantitativo di cereali giunge al Paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello di cui il cereale è originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal Paese di origine verso il Paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il Paese di origine durante l’annata agricola in questione.

Il Consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il Consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo avvia consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.

Art. 8 Controversie e denunce

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio affinché decida in merito.

Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente Convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato provvedimenti tali da compromettere il funzionamento della presente Convenzione, può rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il Consiglio approfondisce l’esame della stessa e può rivolgere raccomandazioni ai membri interessati.

Parte seconda Disposizioni amministrative

Art. 9 Costituzione del Consiglio

Il Consiglio (in precedenza denominato Consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell’Accordo internazionale sul grano del 1949 e chiamato ora Consiglio internazionale dei cereali) continua ad esistere ai fini dell’applicazione della presente Convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.

I membri possono essere rappresentati alle riunioni del Consiglio da delegati, supplenti e consiglieri.

Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica durante un’annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.

Art. 10 Poteri e funzioni del Consiglio

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente Convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.

Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente Convenzione, il Consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 2.

Il Consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.

Il Consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l’esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti:

  1. regolamento delle questioni di cui all’articolo 8;
  2. riesame, conformemente all’articolo 11, dei voti dei membri elencati nell’allegato;
  3. determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all’articolo 12;
  4. scelta della sede del Consiglio conformemente all’articolo 13 paragrafo 1;
  5. designazione del direttore esecutivo conformemente all’articolo 17 paragrafo 2;
  6. adozione del preventivo e determinazione dei contributi dei membri conformemente all’articolo 21;
  7. sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente all’articolo 21 paragrafo 6;
  8. qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell’UNCTAD6 per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all’articolo 22;
  9. esclusione di un membro dal Consiglio in virtù dell’articolo 30;
  10. raccomandazione di emendamento conformemente all’articolo 32;
  11. proroga o fine della presente Convenzione in virtù dell’articolo 33.

Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del Consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal Consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.

Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente Convenzione, il Consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 11 Voti per l’entrata in vigore e le procedure relative al bilancio di previsione

Ai fini dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i calcoli da effettuare in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 sono basati sui voti censiti nella sezione A dell’allegato.

Ai fini della determinazione delle quote conformemente all’articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell’allegato, con riserva delle disposizioni del presente articolo e delle modalità connesse del regolamento interno.

Ogniqualvolta la presente Convenzione è prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2, il Consiglio riesamina e adegua il numero dei voti dei membri conformemente al presente articolo. Questi adeguamenti intendono fare in modo che la ripartizione dei voti rifletta più fedelmente la struttura degli scambi di cereali del momento e sono effettuati secondo i metodi stipulati nel regolamento interno.

Se il Consiglio decide che la struttura degli scambi mondiali di cereali ha subito una modifica profonda, può riesaminare i voti dei membri e procedere al loro adeguamento. Tali adeguamenti sono assimilati a emendamenti apportati alla presente Convenzione e sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 32, fermo restando che un adeguamento del numero dei voti può diventare effettivo solo all’inizio dell’esercizio. Se il numero dei voti dei membri è modificato in virtù del presente paragrafo, devono passare tre anni prima che possa essere effettuato un altro adeguamento di questo tipo.

Tutte le ridistribuzioni di voti secondo il presente articolo devono essere effettuate conformemente al regolamento interno.

Ai fini dell’amministrazione della presente Convenzione, salvo per quanto concerne la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 e la determinazione delle quote in virtù dell’articolo 21, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 12.

Art. 12 Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti

Alla prima sessione tenuta in virtù della presente Convenzione, il Consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della Convenzione. Il Consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi.

Dopo che il Consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente Convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell’articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.

Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.

Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio riesamina l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori, tenendo conto dell’evoluzione della struttura dei loro scambi di cereali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la Convenzione viene prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2.

Qualora un membro ne faccia richiesta, il Consiglio può, all’inizio di ogni esercizio, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall’elenco dei membri esportatori all’elenco dei membri importatori o dall’elenco dei membri importatori all’elenco dei membri esportatori, secondo il caso.

Il Consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo.

Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente Convenzione o cessa di esserlo, il Consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al Consiglio in forma adeguata.

Se, alla data di una riunione del Consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perso il proprio diritto di voto o l’ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente Convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.

Art. 13 Sede, sessioni e quorum

La sede del Consiglio è Londra, salvo decisione contraria del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni esercizio almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente o lo esigano le disposizioni della presente Convenzione.

Il presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il 10 per cento dell’insieme dei voti o c) dal comitato esecutivo.

Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 9, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori è necessaria per costituire il quorum.

Art. 14 Decisioni

Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.

Fatta salva la completa libertà d’azione di ciascun membro nell’elaborazione e nell’applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal Consiglio in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 Comitato esecutivo

Il Consiglio costituisce un comitato esecutivo composto di al massimo 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e di al massimo 8 membri importatori, eletti ogni anni dai membri importatori. Il Consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.

Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente Convenzione e gli altri poteri e funzioni che il Consiglio può delegargli in virtù dell’articolo 10 paragrafo 4.

I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri importatori.

Il Consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente Convenzione per il Consiglio quando adotta una decisione su una questione analoga.

Ogni membro del Consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.

Art. 16 Comitato per la situazione del mercato

Il Consiglio istituisce un comitato per la situazione del mercato, che è un comitato plenario. Se il Consiglio non decide diversamente, il direttore esecutivo è designato presidente del comitato per la situazione del mercato.

Anche i rappresentanti di governi non membri o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, in qualità di osservatori, a partecipare alle riunioni del comitato per la situazione del mercato, se il presidente del comitato lo ritiene opportuno.

Il comitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull’economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il comitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del Consiglio.

Il comitato completa gli orientamenti forniti dal Consiglio, per facilitare al segretariato l’esecuzione dei compiti previsti nell’articolo 3.

Il comitato formula pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente Convenzione e su qualunque problema che il Consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.

Art. 17 Segretariato

Il Consiglio dispone di un segretariato composto di un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati.

Il Consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l’amministrazione della presente Convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati.

Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio.

Al direttore esecutivo e al personale viene imposto come condizione d’impiego l’obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un’autorità estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente Convenzione.

Art. 18 Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia sua riunione.

Art. 19 Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative

Il Consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, e, se del caso, con altre istituzioni specializzate e organizzazioni intergovernative, in particolare con la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Fondo comune per i prodotti di base e il Programma alimentare mondiale.

Considerato il ruolo particolare dell’UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente Convenzione comporta un’incompatibilità di base con gli obblighi che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente Convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell’articolo 32.

Art. 20 Privilegi e immunità

Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall’accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.

L’accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente Convenzione. Tuttavia esso terminerà:

  1. qualora venga concluso un accordo fra il governo del regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio;
  2. nel caso in cui la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito o
  3. nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere.

Qualora la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del Consiglio stipula con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del Consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal Consiglio.

Art. 21 Disposizioni finanziarie

Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e gruppi di lavoro sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per esercizio è fissata in proporzione al numero di voti che gli sono attribuiti nell’allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell’allegato, essendo inteso che il numero di voti assegnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, in funzione della composizione del Consiglio alla data in cui viene adottato il preventivo dell’esercizio considerato.

Durante la prima sessione successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio vota il proprio preventivo per l’esercizio che termina il 30 giugno 1996 e fissa la quota di ciascun membro.

Il Consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni esercizio, vota il proprio preventivo per l’esercizio successivo e fissa la quota di ciascun membro per tale esercizio.

La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 paragrafo 2 è fissata dal Consiglio in base al numero di voti convenuto con il Consiglio come condizione della sua adesione e in funzione del periodo restante dell’esercizio al momento dell’adesione; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri per l’esercizio in corso non sono modificate.

Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.

Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al Consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento della quota.

Un membro i cui diritti di voto siano sospesi conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, salvo decisione del Consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota o ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione.

Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni esercizio, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l’esercizio precedente.

Prima del suo scioglimento, il Consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.

Art. 22 Disposizioni economiche

Il Consiglio può esaminare in tempo opportuno la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe contenere disposizioni economiche; fa rapporto ai membri formulando ogni raccomandazione che ritiene appropriata. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo, il Consiglio invita il segretario generale dell’UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.

Parte terza Disposizioni finali

Art. 23 Depositario

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente Convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni degli articoli 29 e 32.

Art. 24 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma dei governi elencati nell’allegato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1995 inclusi.

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1995. Il Consiglio può tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il Consiglio informa il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.

Art. 26 Applicazione provvisoria

Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente Convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal Consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente Convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.

Art. 27 Adesione

Ogni governo elencato nell’allegato può, fino al 30 giugno 1995 incluso, aderire alla presente Convenzione, essendo inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data.

Dopo il 30 giugno 1995, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione alle condizioni che il Consiglio riterrà appropriate. L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.

Quando è fatta menzione, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, dei membri elencati nell’allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente Convenzione alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente al presente articolo si considera elencato nel suddetto allegato.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 1995 se, al 30 giugno 1995, i governi elencati nella sezione A dell’allegato e che dispongono di almeno l’88 per cento dei voti indicati nella sezione A dell’allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entri in vigore fra di essi.

Art. 29 Ritiro

Ogni membro può ritirarsi dalla presente Convenzione allo scadere di ciascun esercizio, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell’esercizio in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima dello scadere del suddetto esercizio. Il membro interessato informa simultaneamente il Consiglio della decisione adottata.

Art. 30 Esclusione

Se il Consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente Convenzione e decide inoltre che l’infrazione ostacola seriamente il funzionamento della stessa, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal Consiglio. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del Consiglio.

Art. 31 Liquidazione dei conti

Il Consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente Convenzione o che è stato escluso dal Consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente Convenzione. Il Consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest’ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute al Consiglio.

Allo scadere della presente Convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del Consiglio; esso non può essere tenuto a coprire alcuna parte del disavanzo del Consiglio.

Art. 32 Emendamento

Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente Convenzione. L’emendamento ha effetto 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che detengono i due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il Consiglio fissa con votazione speciale. Il Consiglio può assegnare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l’emendamento; se l’emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l’emendamento abbia effetto.

Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l’accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente Convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al Consiglio di non aver potuto far accettare l’emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il Consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall’emendamento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.

Art. 33 Durata, proroga e fine della Convenzione

La presente Convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 1998 7 , a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtù dell’articolo 22 o da una nuova Convenzione negoziata in virtù dello stesso articolo.

Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare la presente Convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente Convenzione lo comunicheranno al Consiglio almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di detta proroga. Essi cessano di essere parte della presente Convenzione a decorrere dall’inizio del periodo di proroga ma non saranno esentati dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima di tale data.

Il Consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente Convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite.

Allo scadere della presente Convenzione, il Consiglio continua ad esistere per il tempo necessario per procedere alla sua liquidazione, e a quel momento dispone dei poteri e esercita le funzioni necessarie a tale scopo.

Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 34 Rapporti tra il preambolo e la Convenzione

La presente Convenzione comprende il preambolo dell’Accordo internazionale sui cereali 1995.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente Convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.

Fatto a Londra, il sette dicembre millenovecentonovantaquattro, i testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Voti dei membri secondo l’articolo 11

(dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998)

Sezione A

Algeria

15

Arabia Saudita

17

Argentina

97

Australia

122

Austria

5

Barbados

5

Bolivia

5

Canada

243

Comunità europea

443

Corea (Repubblica di)

26

Costa d’Avorio

5

Cuba

6

Ecuador

5

Egitto (Repubblica araba d’)

55

Federazione di Russia

100

Finlandia

5

Giappone

187

India

32

Iran (Repubblica islamica d’)

9

Iraq

9

Israele

8

Malta

5

Marocco

10

Mauritius

5

Norvegia

11

Pakistan

14

Panama

5

Santa Sede

5

Stati Uniti d’America

475

Sudafrica

16

Svezia

10

Svizzera

15

Tunisia

5

Turchia

7

Ungheria

13

Yemen (Repubblica dello)

5

2000

Sezione B

Bangladesh

9

Bielorussia

5

Brasile

32

Bulgaria

7

Cile

6

Cipro

5

Colombia

5

El Salvador

5

Estonia

5

Etiopia

5

Filippine

7

Ghana

5

Giamaica

5

Giordania

5

Guatemala

5

Indonesia

9

Kazakistan

5

Kenya

5

Kuwait

5

Lettonia

5

Lituania

5

Malaysia

8

Messico

28

Nigeria

6

Nuova Zelanda

5

Paraguay

5

Perù

9

Polonia

31

Repubblica araba di Siria

7

Repubblica ceca

6

Repubblica Dominicana

5

Repubblica popolare di Cina

77

Romania

14

Senegal

5

Slovacchia

6

Slovenia

5

Sri Lanka

5

Sudan

5

Taiwan

26

Tanzania

5

Thailandia

17

Trinidad e Tobago

5

Ucraina

8

Uruguay

5

Uzbekistan

14

Venezuela

13

Vietnam

5

Zaire

5

Zambia

5

Zimbabwe

5

0.916.111.311

Campo d’applicazione della Convenzione il 1° agosto 19968

Una conferenza dei Governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, ha deciso di mettere in vigore la Convenzione a partire dal 1° luglio 1995 tra i governi e l’organizzazione integovernativa menzionati qui appresso, che hanno depositato uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione, d’adesione o una notifica d’applicazione a titolo provvisorio, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 28 della Convenzione:

Algeria

Argentina

Australia

Canada

Comunità europea

Corea (Sud)

Cuba

Giappone

India

Marocco

Mauritius

Norvegia

Santa Sede

Sudafrica

Svizzera

Tunisia

Turchia

Ungheria

0.916.111.311

Convenzione
sull’aiuto alimentare del 19999