Ai fini del presente articolo, ai Membri sono attribuiti 2000 voti.
- a) Ciascun Membro detiene il numero di voti specificati nell’allegato, come indicato nel paragrafo d) più sotto.
- Ciascun Membro detiene almeno 6 voti.
- Non sono ammesse le frazioni di voto. Le cifre possono essere arrotondate nel corso dei calcoli e per controllare che il numero totale dei voti sia ripartito.
- I voti indicati nell’allegato, che non sono attribuiti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, verranno ripartiti tra i Membri che detengono più di sei voti, come indicato nell’allegato. I voti non attribuiti sono ripartiti secondo il rapporto esistente tra il numero dei loro voti indicati nell’allegato e il numero totale di voti di tutti i Membri che detengono più di sei voti.
I voti sono esaminati ogni anno secondo la procedura indicata di seguito:
- Ogni anno, compreso quello dell’entrata in vigore del presente Accordo, al momento della pubblicazione dell’Annuario dello zuccheroda parte dell’Organizzazione internazionale dello zucchero, è calcolata una base composita di tonnellaggio per ciascun membro, la quale comprende:
- 35 per cento delle esportazioni di questo Membro sul mercato libero;
- più 15 per cento delle esportazioni complessive di questo Membro in virtù di Accordi speciali;
- più 35 per cento delle importazioni di questo membro provenienti dal mercato libero;
- più 15 per cento delle importazioni complessive di questo Membro in virtù di Accordi speciali.
- I dati utilizzati per calcolare la base composita di tonnellaggio di ciascun Membro sono, per ogni categoria summenzionata, la media di questa categoria riferita ai tre anni più forti dell’ultimo quadriennio considerato dall’edizione più recente dell’Annuario dello zuccherodell’Organizzazione. La parte di ciascun Membro nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i Membri è calcolata dal Direttore esecutivo. Tutti i dati menzionati più sopra sono comunicati ai Membri al momento in cui si effettuano i calcoli.
- Per il secondo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo e per gli anni successivi, i voti di ciascun Membro sono attribuiti in funzione dell’evoluzione della sua parte nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i Membri, rispetto all’anno precedente.
- I Membri che detengono 6 voti beneficiano di un adeguamento verso l’alto in virtù delle disposizioni del paragrafo b) più sopra, unicamente se la loro parte nel totale delle basi composite di tonnellaggio di tutti i membri supera lo 0,3 per cento.
In caso di adesione di un Membro o di Membri dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, i voti di questo Membro o di questi Membri sono determinati conformemente all’allegato adeguato in funzione dei paragrafi 2 e 3 qui sopra. Se detto Membro o detti Membri non figurano nell’allegato del presente Accordo, il Consiglio decide il numero di voti che saranno attribuiti. Dopo l’accettazione, da parte del Membro o dei Membri in questione che non figurano nell’allegato, del numero di voti attribuiti dal Consiglio, i voti dei membri esistenti sono ricalcolati in modo che il totale dei voti sia ancora 2000.
Nel caso in cui uno o più Membri si ritirino, i voti di questo o questi Membri sono ripartiti tra i Membri rimasti proporzionalmente alla loro parte nel totale dei voti, in modo che quest’ultimo sia ancora 2000.
Accordi transitori:
- Le disposizioni seguenti si applicano solo ai Membri dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987 al 31 dicembre 1992 e sono limitate ai primi due anni civili che seguono l’entrata in vigore del presente Accordo (vale a dire sino al 31 dicembre 1994).
- Il numero totale di voti attribuiti a ciascun Membro nel 1993 non deve superare il numero di voti detenuti da questo Membro nel 1992 in virtù dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,33 e, nel 1994, il numero di voti detenuti da questo Membro nel 1992 in virtù dell’Accordo internazionale sullo zucchero del 1987, moltiplicato per 1,66.
- Per stabilire l’importo del contributo per voto, i voti non attribuiti in applicazione del paragrafo 6b) più sopra non sono ripartiti tra gli altri Membri. Di conseguenza, il contributo per voto è determinato in funzione del totale diminuito di questi voti.
Le disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 2, concernenti la sospensione dei diritti di voto in caso di non esecuzione degli obblighi, non sono applicabili al presente articolo.
Nella seconda metà di ogni anno, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio successivo e stabilisce l’ammontare del contributo dovuto dai Membri per ogni voto per finanziare tale bilancio, dopo aver tenuto conto nel corso dei primi due anni delle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.
Il contributo di ogni Membro al bilancio amministrativo è calcolato moltiplicando il contributo per voto per il numero di voti detenuto da tale Membro ai sensi del presente articolo, ossia:
- per coloro che sono Membri al momento dell’adozione definitiva del bilancio amministrativo, il numero di voti da essi detenuto a quel momento;
- per coloro che diventano Membri dopo l’adozione del bilancio amministrativo, il numero di voti ad essi attribuito al momento della loro adesione, adattato proporzionalmente al rimanente periodo di applicazione del bilancio o dei bilanci. I contributi stabiliti per gli altri Membri restano invariati.
Se il presente Accordo entra in vigore più di otto mesi prima dell’inizio del primo anno completo, il Consiglio adotta, nel corso della sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all’inizio di questo primo anno completo. Negli altri casi il primo bilancio amministrativo copre sia il periodo iniziale che il primo anno completo.
Il Consiglio può prendere, con votazione speciale, i provvedimenti che ritiene opportuni per attenuare gli effetti che un’eventuale partecipazione limitata al presente Accordo al momento dell’adozione del bilancio di gestione per il primo esercizio del presente Accordo o una diminuzione rilevante dei partecipanti all’Organizzazione potrebbero avere sui contributi dei membri.