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Scambio di lettere del 20 ottobre 1954
concernente le norme di polizia veterinaria sulla
circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera
e il pascolo di lunga durata (con allegato)

RU 1956 604

Testo originale

(Stato 17 febbraio 1956)

Ministero degli affari esteri Roma, 20 ottobre 1954

Signor Ministro,

ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data di oggi, del seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi a quanto disposto dall’art. 10 della «Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera e il pascolo» firmata a Roma il 2 luglio 1953 1 , il quale – al suo ultimo capoverso – rinviava a un successivo Scambio di Note fra i due Governi la fissazione delle misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame.

In base alle intese che sono nel frattempo intervenute tra le competenti Autorità tecniche dei due Paesi, ho l’onore di sottoporre qui unito il testo delle «Norme di Polizia Veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera e il pascolo di lunga durata», che il Governo svizzero è pronto ad accettare a integrazione delle disposizioni contenute nella sopra citata Convenzione e ad applicare a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione stessa.

Le sarò grato se vorrà cortesemente confermarmi che il Governo italiano è d’accordo su quanto precede».

Nel confermarLe l’accordo del Governo italiano su quanto precede, Le porgo, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Corrias