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Protocollo per l’applicazione dell’articolo I della convenzione veterinaria tra la Svizzera e la Romania Conchiusa il 28 febbraio 1964

RU 1965 726

Traduzione1

Entrata in vigore il 28 febbraio 1964

(Stato 28 febbraio 1964)

I. Norme generali

Art. 1

L’ordinamento previsto nell’articolo I della convenzione veterinaria svizzero-romena2 concernente i seguenti animali e prodotti d’origine animale:

  1. equini, domestici e selvatici
  2. ruminanti e suini, domestici e selvatici
  3. roditori, domestici e selvatici
  4. carnivori, domestici e selvatici
  5. volatili, domestici e selvatici (compresi gli psittacidi)
  6. animali da pelliccia
  7. crostacei e molluschi destinati all’alimentazione
  8. prodotti d’origine animale: carne di bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili, selvaggina, pesci, rane, tartarughe, crostacei, molluschi, refrigerata, congelata o conservata con qualunque procedimento autorizzato, latticini e uova.

Gli animali vivi, i prodotti d’origine animale o altri prodotti che possono portare dei germi contagiosi e non sono menzionati nel presente protocollo soggiaciono alle disposizioni corrispondenti della legislazione veterinaria di ciascuna delle Parti contraenti.

Le autorità veterinarie concedono i permessi d’importazione richiesti dalle loro legislazioni.

Art. 2

L’importazione, l’esportazione e il transito degli animali vivi e dei prodotti d’origine animale sono sottoposti al controllo veterinario di confine.

Gli uffici doganali designati per il controllo veterinario sono:

  1. Nella Confederazione Svizzera:
  2. per via ferrata o fluviale: Basilea, St. Margrethen, Buchs, Chiasso;
  3. per via aerea: Zurigo-Kloten, Basilea-Blotzheim, Ginevra-Cointrin.
  4. Nella Repubblica Popolare Romena:
  5. per via ferrata o marittima: Episcopia Bihor, Curtici, Stamora-Moravita, Constanza;
  6. per via aerea: gli aeroporti di Baneasa a Arad.

L’elenco degli uffici doganali indicati per il controllo veterinario al confine potrà, se occorre, essere modificato dopo che ne sia stata informata l’altra Parte.

Art. 3

Gli animali e i prodotti d’origine animale menzionati nell’articolo 1, provenienti dalla Repubblica Popolare Romena e dalla Confederazione Svizzera, devono essere provvisti d’un certificato d’origine e di sanità o di salubrità, concesso da un medico veterinario.

II. Animali vivi

Art. 4 Certificato

I certificati d’origine e di sanità per gli animali vivi devono affermare che:

  1. gli animali sono stati allevati sul territorio del paese d’esportazione;
  2. al momento dell’esportazione, sono stati controllati, riconosciuti sani e privi d’alcun segno di malattia contagiosa;
  3. il Comune d’origine, i Comuni contermini e il territorio attraversato per arrivare al luogo di caricamento sono, almeno da 40 giorni, esenti da malattia contagiosa soggetta alla dichiarazione obbligatoria.

I certificati possono essere collettivi, salvo che per gli equini e i bovini non inviati direttamente al macello. Il certificato collettivo può concernere solamente animali della medesima specie, spediti al medesimo destinatario e caricati su un solo veicolo (carro ferroviario, aeroplano). Gli animali, eccettuati i volatili e i selvatici saranno contrassegnati mediante un tatuaggio all’orecchio, l’applicazione d’un nastro o d’un bottone metallico recante un numero oppure mediante un contrassegno indelebile qualsiasi (marcatura a fuoco per i cavalli).

Gli animali devono arrivare all’ufficio doganale provvisti dei certificati richiesti, emessi al più tardi 6 giorni innanzi, salvo che le circostanze non giustifichino un termine più lungo.

Art. 5

I certificati per gli animali che possono contrarre una malattia indicata qui appresso sono concessi soltanto se non sia stato riscontrato:

  1. nel paese, durante gli ultimi 6 mesi, alcun caso di peste bovina, peripneumonia contagiosa dei bovini, peste equina, febbre catarrale delle pecore;
  2. nel Comune d’origine e nei Comuni contermini, durante gli ultimi 3 mesi, alcun caso di durina, moccio, anemia infettiva, vaiolo ovino;
  3. nel Comune d’origine e nei Comuni contermini, durante gli ultimi 2 mesi, alcun caso di afta epizootica, peste suina, peste o pseudopeste aviaria, agalassia delle pecore e dei solipedi.

I certificati per i maiali devono menzionare che nessun caso di trichinosi è stato riscontrato durante l’ultimo anno nei macelli, sia del Comune d’origine sia dei Comuni contermini.

Per i ruminanti e i maiali da allevamento o ingrasso, il servizio veterinario centrale farà menzione sul permesso d’importazione, o informerà il servizio veterinario centrale del paese esportatore, della necessità d’eseguire la vaccinazione antiaftosa e ne specificherà i modi.

La vaccinazione contro la peste suina sarà fatta almeno 15 giorni e, al massimo, tre mesi prima della concessione del certificato, con vaccino esente da virus patogeno.

Art. 6 Animali da reddito

I certificati d’origine e di sanità per gli animali da reddito devono inoltre affermare che:

  1. i bovini provengono da fattorie riconosciute esenti da tubercolosi, brucellosi e tricomonosi;
  2. i maiali provengono da allevamenti riconosciuti esenti da brucellosi, leptospirosi, rinite atrofica e broncopolmonite virotica;
  3. gli ovini e i caprini provengono da fattorie riconosciute esenti da brucellosi e da tubercolosi;
  4. i solipedi provengono da fattorie riconosciute esenti da moccio, durina, anemia infettiva, encefalite contagiosa e leptospirosi;
  5. i volatili da riproduzione e le uova da incubatrice provengono da allevamenti sottoposti a vigilanza veterinaria e riconosciuti esenti da malattie soggette a dichiarazione, da pullorosi e da malattie respiratorie riscontrabili clinicamente.

I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti stabiliscono di comune accordo i metodi, gli esami e i testi biologici da eseguirsi nel paese per accertare l’essenza delle malattie menzionate nel presente articolo.

Art. 7 Animali di specie diverse

Gli animali menzionati qui appresso possono essere trasportati nel territorio d’una Parte contraente solo se sono provvisti d’un certificato concesso da un medico veterinario ufficiale o autorizzato dallo Stato, affermante:

  1. per i cani e i gatti: che, nel circondario d’ispezione veterinaria in cui l’animale si trovava negli ultimi 100 giorni, non è occorso, in quello spazio di tempo, alcun caso di rabbia o sospetto di rabbia e che, alla visita veterinaria, l’animale è stato trovato in perfetta salute. Questo certificato, steso fino a sei giorni prima dell’arrivo dell’animale nel paese di destinazione, deve menzionarne il proprietario, la razza, il sesso, l’età, il colore e i contrassegni;
  2. per le lepri, i conigli e gli animali da pelliccia: che il paese di provenienza è esente da tularemia e mixomatosi, da almeno 1 anno;
  3. per gli psittacidi: che il paese è esente da psittacosi, da almeno 1 anno;
  4. per i biungulati e carnivori selvatici o esotici: che sono rimasti almeno 2 mesi in un giardino zoologico o in chiuso di quarantena e sono esenti da malattia contagiosa;
  5. per l’uccellame selvatico; che il Comune d’origine e i Comuni contermini sono esenti da pseudopeste, peste aviaria e colera aviario, da almeno 2 mesi.

Art. 8 Cavalli da corsa e da concorso

Il certificato veterinario non è richiesto per i cavalli da corsa o da concorso che giungano al confine provveduti d’una carta di legittimazione, concessa dalla competente società sportiva equestre, recante il nome e il domicilio del proprietario, i contrassegni del cavallo e il luogo del concorso, qualora siano condotti direttamente dal confine al luogo della manifestazione e ricondotti subito dopo al paese d’origine.

III. Carni e preparazioni di carni

Art. 9 Bestiame grosso e minuto

1I certificati veterinari per la carne e le preparazioni di carne destinate all’alimentazione – d’origine equina, bovina, ovina, caprina o suina – fresca, refrigerata, congelata o conservata con altri metodi autorizzati, devono affermare che:

  1. i prodotti provengono da un macello abilitato all’esportazione e sottoposto a vigilanza veterinaria;
  2. gli animali, esaminati prima e dopo la macellazione, sono stati trovati sani, e la carne è stata riconosciuta assolutamente salubre e idonea al consumo;
  3. la carne di maiale è stata esaminata quanto alla cisticercosi e alla trichinosi, con risultato negativo;
  4. le preparazioni di carne sono state fabbricate sotto controllo veterinario e non contengono sostanze il cui impiego sarà vietato dalla legislazione del paese importatore;
  5. il grasso di maiale non contiene grassi rigenerati, nè altra sostanza il cui impiego sia vietato dalla legislazione del paese importatore.

Il servizio veterinario centrale di ciascuna Parte contraente notificherà all’altra Parte l’elenco delle sostanze che, secondo la legislazione del proprio paese, possono essere aggiunte alle preparazioni di carne e ai grassi.

I recipienti contenenti le preparazioni di carne e le loro scritte devono essere conformi alla legislazione del paese importatore.

Salvo un permesso d’importare dei pezzi speciali accordato dall’autorità competente del paese importatore, i bovini adulti e i cavalli sono accettati scorticati e tagliati per metà o per quarti; i vitelli sono accettati interi o divisi per metà; le pecore e le capre sono accettate intere.

Ogni animale intero, ogni metà, quarto o terzo speciale deve portare il bollo ufficiale dell’ispettore delle carni.

La raschiatura delle sierose, l’asportazione dei gangli o d’una parte qualsiasi della carne sono vietate e implicano la reiezione dell’invio.

Ogni collo contenente pezzi, organi o preparazioni di carne deve portare un cartellino con il numero dell’impresa abilitata all’esportazione e il bollo del servizio veterinario.

Il servizio veterinario centrale di ciascuna Parte contraente notificherà all’altra Parte l’elenco dei macelli e delle imprese abilitate all’esportazione e comunicherà la legislazione concernente l’ispezione delle carni.

Art. 10 Volatili

I volatili macellati, freschi o congelati, devono essere provveduti d’un certificato concesso da un medico veterinario ufficiale, o autorizzato dallo Stato, accertante che:

  1. provengono da circondari d’ispezione veterinaria e da fattorie esenti, da almeno 40 giorni, da malattia contagiosa soggetta alla dichiarazione legale;
  2. sono stati macellati in un macello abilitato all’esportazione e sottoposto a vigilanza veterinaria;
  3. prima della macellazione, non sono stati trattati con estrogeni o con sostanze arsenicali o antimoniali.

I volatili macellati saranno presentati spiumati, all’importazione, salvo le oche e le anitre che possono avere alcune piume alle ali.

Art. 11 Pesce, selvaggina, rane, tartarughe, crostacei e molluschi

Il pesce, la selvaggina e altri prodotti alimentari della pesca e della caccia sono ammesse all’importazione senza certificato sanitario.

Il pesce fresco o congelato può essere fornito intero o a filetti.

Il pesce e altri prodotti alimentari della pesca condizionati in scatole o conservati in altri recipienti ermeticamente chiusi, sono ammessi all’importazione a condizione che siano stati sottoposti a un procedimento efficace di sterilizzazione o di conservazione e non contengano alcuna sostanza il cui impiego è vietato dalla legislazione del paese importatore. I recipienti, inoltre, devono essere conformi alla legislazione del paese importatore, recare le iscrizioni prescritte e indicare, se occorre, i prodotti conservativi adoperati.

Art. 12 Latticini e uova

I latticini e le uova, eccettuate quelle per l’incubazione che devono corrispondere alle disposizioni dell’articolo 6, lettera e, sono ammessi all’importazione nè sono soggette a restrizioni sanitario-veterinarie.

L’importazione di uova senza guscio, delle loro parti costitutive o in polvere è ammessa mediante produzione d’un certificato concesso da un medico veterinario ufficiale, o autorizzato dallo Stato, accertante che sono esenti da salmonelle o altri germi patogeni.

Art. 13 Prodotti d’origine animale

Per l’importazione di prodotti d’origine animale, come pelli, sete, crini, peli, lana, piume, corna, zoccoli, ossa, concimi o foraggi per animali (nella misura in cui i concimi e i foraggi per animali si compongono interamente o in parte di polvere di carne, di ossa, di sangue o di pesce), può essere richiesta la produzione d’un certificato concesso da un medico veterinario ufficiale, o autorizzato dallo Stato, che permetta l’identificazione dei prodotti e accerti che essi hanno subito un trattamento disinfettante o sterilizzante e non sono sospetti di contenere salmonelle o altri germi patogeni.

Il servizio veterinario centrale di ciascuna Parte contraente notificherà all’altra Parte i procedimenti tecnici adoperati per disinfettare o sterilizzare i prodotti d’origine animale prima dell’esportazione.

IV. Disposizioni finali

Art. 14

Allorchè il veterinario di confine riscontra, in un trasporto, animali affetti o sospetti di malattia contagiosa, essi saranno macellati d’ufficio, a spese del proprietario o dell’esportatore, nel macello più vicino designato dall’autorità veterinaria del paese dove è fatto l’accertamento. Secondo la natura della malattia, questo provvedimento s’applicherà agli animali della medesima specie o del medesimo convoglio. La carne e i prodotti ricavati dagli animali macellati saranno trattati in conformità delle regole applicabili agli animali indigeni.

Gli animali non ammessi all’importazione potranno nondimeno, a domanda del proprietario o dell’esportatore, essere riesportati nel paese d’origine, semprechè non vi si oppongano le autorità del paese per il quale avviene il transito.

I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere applicati ai trasporti di animali che sono presentati all’importazione, ma non corrispondono alle disposizioni del presente protocollo.

Il veterinario di confine del paese importatore deve menzionare nel certificato il motivo della reiezione o della macellazione degli animali.

Il veterinario di confine deve stendere processo verbale sull’accertamento d’una malattia contagiosa in un animale presentato all’entrata nel paese importatore.

Ove per animali presentati all’importazione siano presi dei provvedimenti sanitari secondo le disposizioni che precedono, il servizio veterinario centrale del paese importatore deve comunicarlo immediatamente per telegramma al servizio veterinario centrale del paese esportatore, indicando in particolare il numero degli animali cui il provvedimento è applicato, i sintomi e la malattia riscontrati e i provvedimenti presi. Il telegramma sarà confermato con un rapporto particolareggiato.

La procedura di cui al capoverso 6 si applica parimente alle importazioni di carni, grassi e preparazioni di carne.

Art. 15

L’importazione di animali vivi e di prodotti d’origine animale, considerati nel presente protocollo, dal territorio di una delle Parti contraenti in quello dell’altra Parte, è subordinata a un permesso accordato dal servizio veterinario centrale del paese importatore.

Art. 16

Le disposizioni della convenzione sono applicabili agli animali e ai prodotti d’origine animale provenienti dal territorio d’una Parte contraente per il transito diretto sul territorio dell’altra Parte, qualora il paese importatore si obblighi ad accettare in ogni caso gli animali e le merci a esso destinati. Per traversare altri paesi, dev’essere precedentemente ottenuto il permesso di transito da parte degli stessi.

Art. 17

La disinfezione dei mezzi di trasporto, degli animali e dei prodotti d’origine animale, fatta secondo i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente, sarà riconosciuta valida dall’altra Parte.

Art. 18

Le disposizioni del presente protocollo potranno essere allargate, mediante accordi addizionali tra i servizi veterinari centrali delle Parti contraenti, a altre malattie presentemente conosciute o ignorate, delle quali si potrebbe temere con ragione la trasmissione.

Art. 19

Qualora sul territorio di una delle Parti contraenti sia riscontrata un’epizoozia tendente ad allargarsi, l’altra Parte avrà diritto, fintanto che duri il pericolo della contagione, di vietare o restringere l’importazione e il transito degli animali, dei loro prodotti e d’ogni altro prodotto che possa servire da veicolo al contagio.

Art. 20

La corrispondenza e i documenti considerati nel presente protocollo saranno compilati in francese.

Art. 21

Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore insieme con la convenzione veterinaria conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Romena il 28 febbraio 1964 3 , della quale è parte integrante.

Fatto a Bucarest, il 28 febbraio 1964, in due esemplari originali, nelle lingue francese e romena, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)