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0.922.73

Convenzione che regola la caccia alla balena Conchiusa a Ginevra il 24 settembre 1931 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1932 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 febbraio 1933

CS 14 209; FF 1932 II 288 ediz. ted.

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935

(Stato 16 gennaio 1935)

Sua Maestà il Re d’Albania; il Presidente del Reich Germanico; il Presidente degli Stati Uniti d’America; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna e dell’Irlanda e dei Domini britannici d’Oltremare, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente del Governo della Repubblica Spagnuola; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Maestà il Re d’Italia; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; Sua Maestà il Re di Romania;il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica di Turchia; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

hanno designato i loro plenipotenziari, ossia:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si accordano per prendere, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, le misure atto ad assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per punire le infrazioni alle disposizioni stesse.

Art. 2

La presente Convenzione è applicabile solo alle balene a fanoni.

Art. 3

La presente Convenzione non è applicabile agli aborigeni che abitano le coste dei territori delle alte Parti contraenti, a condizione che:

  1. facciano uso solo di canotti, piroghe o altre imbarcazioni esclusivamente indigene, a vela o a remi;
  2. non usino armi da fuoco;
  3. non siano al servizio di persone non aborigene;
  4. non siano obbligati a cedere a terzi il prodotto della loro caccia.

Art. 4

È proibito catturare od uccidere le «right whales» comprendenti la balena del Capo Nord, la balena della Groenlandia, la «right whale» australe, la «right whale» del Pacifico e la «right whale» pigmea australe (balenottera).

Art. 5

È proibito catturare od uccidere le giovani balene non slattate, le balene non adulte e le balene femmine accompagnate da piccoli non slattati.

Art. 6

Le carcasse delle balene catturate dovranno essere utilizzate nel modo più completo possibile. In particolare:

  1. L’olio dovrà essere estratto, sia per ebollizione che con altri procedimenti, da tutte le parti bianche, come pure dalla testa e dalla lingua e, inoltre, dalla coda all’apertura esterna dell’intestino retto. Le disposizioni del presento numero sono applicabili solo alle carcasse o parti di carcasse che non siano destinate ad essere utilizzato come commestibili.
  2. Qualsiasi officina, galleggiante o no, destinata alla lavorazione delle carcasse di balene, dovrà essere munita degli apparecchi necessari all’estrazione dell’olio dal bianco, dalla carne e dalle ossa.
  3. Se delle balene saranno tratte a riva, le misure opportuno dovranno essere prese per l’utilizzazione dei residui dopo l’avvenuta estrazione dell’olio.

Art. 7

I cannonieri gli equipaggi delle baleniere dovranno essere ingaggiati a condizioni tali da far dipendere, in gran parte, la loro retribuzione da fattori come: la grandezza, la specie, il valore delle balene catturate e la quantità d’olio estratto e non solo dal numero delle balene catturate, dato però che la retribuzione dipenda dai risultati della caccia.

Art. 8

Nessuna nave delle alte Parti contraenti potrà dedicarsi alla cattura ed alla lavorazione della balena se non sarà provvista di una speciale licenza rilasciata alla nave dall’alta Parte contraente sotto la cui bandiera naviga, o senza che il suo proprietario o noleggiatore abbia notificato al Governo dell’alta Parte contraente, la sua intenzione di utilizzare questa nave per la caccia alla balena ed abbia ricevuto da detto Governo un certificato comprovante questa modificazione. Il presente articolo non lede menomamente il diritto di una qualsiasi delle alte Parti contraenti di esigere pure una licenza rilasciata dalle proprie autorità per tutte le navi che desiderano utilizzare il suo territorio o le sue acque territoriali per catturare, rimorchiare a terra o lavorare delle balene. Il rilascio di questa licenza potrà essere rifiutato o subordinato alle condizioni che l’alta Parte contraente interessata riterrà necessarie o opportuno, qualunque sia la nazionalità della nave.

Art. 9

La zona geografica d’applicazione degli articoli della presente Convenzione si estenderà a tutto le acque del mondo intero, compresivi l’alto mare e le acque territoriali e nazionali.

Art. 10

Le alte Parti contraenti dovranno ottenere dalle baleniere che battono la loro bandiera, delle informazioni per quanto possibile particolareggiate dal punto di vista biologico, su ciascuna balena catturata, e in ogni caso sui punti seguenti:

  1. data della cattura;
  2. luogo della cattura;
  3. specie;
  4. sesso;
  5. lunghezza: precisa se l’animale è ritirato dall’acqua; approssimativa se la balena è sezionata in acqua;
  6. se vi è un feto, lunghezza del feto e suo sesso, se può essere determinato;
  7. informazioni sul contenuto dello stomaco, se ciò è possibile.

La lunghezza menzionata alle lett. e ed f del presente articolo sarà quella della linea retta che va dall’estremità del muso fino all’intersezione delle pinne caudali.

Art. 11

Ciascuna delle alte Parti contraenti si farà mandare da tutte le officine, galleggianti o stabilite su terraferma, sottoposte alla sua giurisdizione, i dati indicanti il numero delle balene di ogni specie sottoposte a lavorazione in ciascuna officina e le quantità di olio di ogni qualità, polvere, guano e degli altri sotto-prodotti provenienti da queste balene.

Art. 12

Ciascuna delle alte Parti contraenti comunicherà, le informazioni statistiche sulle operazioni, relative alle balene, che si sono svolte nell’orbita della loro giurisdizione, all’Ufficio internazionale di statistiche baleniere in Oslo. Queste informazioni dovranno comprendere almeno i particolari di cui all’art. 10, e: 1. il nome e la stazzatura di ciascuna officina galleggiante; 2. il numero e la stazzatura globale delle baleniere; 3. un elenco delle stazioni terrestri che hanno funzionato nel periodo a cui si riferisce il controllo. Questo informazioni saranno fornite ad intervalli opportuni non oltrepassanti un anno.

Art. 13

L’obbligo, per una qualsiasi delle alte Parti contraenti, di prendere delle misure che permettano di assicurare l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione nei propri territori e nelle proprie acque territoriali e da parte delle proprie navi, sarà limitato a quei territori ai quali la Convenzione è applicabile ed alle acque territoriali contigue, come pure alle navi immatricolate in questi territori.

Art. 14

La presente Convenzione, i cui testi francese ed inglese faranno egualmente stato, potrà essere firmata, entro il trentun marzo 1932, da tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni o da qualsiasi altro Stato non membro.

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni 2 che ne notificherà il deposito a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri, indicando la data alla quale è avvenuto il deposito.

Art. 16

A contare dal primo aprile 1932, tutti i membri della Società delle Nazioni e tutti gli Stati non membri in nome dei quali la Convenzione, a quella data, non è stata firmata, potranno aderirvi. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni 3 che notificherà il deposito e la data a cui è avvenuto a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri.

Art. 17

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto delle ratificazioni o delle adesioni da parte di almeno otto Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri. Fra questi devono essere compresi il Regno di Norvegia ed il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord. Per ciò che riguarda ciascun Membro o Stato non membro, in nome dei quali uno strumento di ratificazione o di adesione sarà ulteriormente depositato, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data del deposito di detto strumento.

Art. 18

Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e su domanda di due Membri della Società, o di due Stati non membri, per i quali la presente Convenzione sarà, in quel momento, in vigore, il Consiglio della Società delle Nazioni convoca una conferenza per la revisione della Convenzione, le alte Parti contraenti si impegnano a farvisi rappresentare.

Art. 19

l. La presente Convenzione potrà essere denunciata allo spirare di un termine di tre anni a contare dalla data della sua entrata in vigore.

La denuncia della Convenzione si farà mediante notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 4 che informerà tutti i Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri di ciascuna notificazione, indicando la data del ricevimento.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione.

Art. 20

Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare, al momento della firma della ratificazione o dell’adesione, che accettando la presente Convenzione non intende assumere alcun obbligo per ciò che concerne l’insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la sua sovranità od il suo mandato; in questo caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori che formano oggetto di una tale dichiarazione.

Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà notificare ulteriormente al Segretario generale della Società delle Nazioni 5 che intende applicare la presente Convenzione all’insieme o ad una parte dei suoi territori che furono oggetto della dichiarazione prevista al paragrafo precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà a tutti i territori citati nella notificazione, novanta giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni 6 .

Ciascuna delle alte Parti contraenti può, in ogni momento, spirato il termine di tre anni previsto all’art. 19, dichiarare che intende veder cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o ad una parte delle sue colonie, protettorati, territori di oltre mare, o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori che formano oggetto di una tale dichiarazione sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni 7 .

Il Segretario generale della Società delle Nazioni 8 comunicherà a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri la dichiarazione e la notificazione ricevuta in virtù del presente articolo, come pure la data del loro ricevimento.

Art. 21

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni non appena sarà entrata in vigore.

In fede, di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventiquattro settembre mille novecento trentuno, in un sol esemplare che sarà conservato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni 9 e di cui copia certificata conforme sarà rimessa a tutti i Membri della Società e agli Stati non membri.

(Seguono le firme)

0.922.73

Campo d’applicazione della convenzione il 1° ottobre 1998

Stati contraenti

Ratificazione
o adesione

Entrata in vigore

Austria

2 gennaio

1936

1° aprile

1936

Brasile

21 novembre

1932

16 gennaio

1935

Canadà

12 dicembre

1935

12 marzo

1936

Cecoslovacchia

20 ottobre

1933

16 gennaio

1935

Danimarca (con la Groenlandia)

26 giugno

1934

16 gennaio

1935

Egitto

25 gennaio

1933

16 gennaio

1935

Equatore

13 aprile

1935

12 luglio

1935

Finlandia

21 marzo

1936

19 giugno

1936

Francia

16 maggio

1935

14 agosto

1935

Gran Bretagna e Irlanda del Nord

18 ottobre

1934

16 gennaio

1935

  1. Bahamas

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Barbados

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Bermude

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Borneo del Nord

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Ceylon

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Cipro

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Costa d’Oro

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Isole Falkland e dipendenze

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Figi

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Gambia

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Giamaica (con le Isole Turks, Caikos e Cayman)

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Gibilterra

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Gilbert e Ellice

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Guiana britannica

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Honduras britannico

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Hong-Kong

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Kenia

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Malta

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Isole Maurizio

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Nigeria

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Palestina

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Isole Salomone britanniche

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Sant’Elena e Ascensione

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Sarawak

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Seychelles

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Sierra Leone

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Somalia britannica

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Isole Sottovento

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Stati malesi federati e non federati

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Straits Settlements

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Tanganica

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Terranova

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Tonga

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Trinità e Tobago

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Isole del Vento

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

  1. Zanzibar

17 febbraio

1937

18 maggio

1937

Irlanda

9 aprile

1938

8 luglio

1938

Italia (con riserva*)

12 giugno

1933

16 gennaio

1935

Jugoslavia

16 gennaio

1934

16 gennaio

1935

Lettonia

17 settembre

1935

16 dicembre

1935

Messico

13 marzo

1933

16 gennaio

1935

Monaco

7 giugno

1932

16 gennaio

1935

Nicaragua

30 aprile

1932

16 gennaio

1935

Norvegia

18 luglio

1932

16 gennaio

1935

Nuova Zelanda

16 ottobre

1935

14 gennaio

1936

Paesi Bassi (con le Indie olandesi, il Surinam e Curaçao)

30 maggio

933

16 gennaio

1935

Polonia

27 settembre

1933

16 gennaio

1935

Spagna

2 agosto

1933

16 gennaio

1935

Stati Uniti d’America

7 luglio

1932

16 gennaio

1935

Sudan

13 aprile

1932

16 gennaio

1935

Svizzera

16 febbraio

1933

16 gennaio

1935

Turchia

28 maggio

1934

16 gennaio

1935

Unione sudafricana

11 gennaio

1933

16 gennaio

1935

* Vedi qui di seguito.

0.922.73

Riserva

Italia

La ratificazione è fatta sotto riserva che l’accessione del Governo italiano alla Convenzione non possa in nessun caso costituire un precedente per gli accordi futuri che prevedano una limitazione della pesca nei mari extra-territoriali.