I Governi contraenti hanno convenuto di creare una Commissione internazionale della caccia alla balena, qui appresso chiamata «Commissione», che sarà composta di membri designati dai Governi contraenti, in ragione di un membro per Governo. Ciascun membro disporrà di un voto; egli potrà essere accompagnato da uno o più periti o consulenti.
La Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente ed elaborerà il suo regolamento interno. Essa deciderà alla maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia, la maggioranza di tre quarti dei membri votanti sarà richiesta per le decisioni prese in virtù dell’articolo V. Il regolamento interno potrà disporre che le decisioni siano prese anche fuori seduta.
La Commissione potrà designare il proprio segretario e il proprio personale.
La Commissione potrà creare, facendo capo ai propri membri, periti e consulenti, tutti i comitati che riterrà opportuni per adempiere le funzioni demandabili.
Ogni Governo determinerà e assumerà le spese del suo rappresentante nella Commissione, come anche quelle dei periti e consulenti che l’accompagneranno.
Dato che talune istituzioni specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite già s’interessano al mantenimento e allo sviluppo dell’industria baleniera, come anche ai prodotti di questa, i Governi contraenti, per evitare doppioni, si consulte-ranno, nei due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, onde decidere se non convenga integrare la Commissione in una delle suddette istituzioni specializzate.
Trattando, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, di concerto con gli altri Governi contraenti, prenderà le necessarie disposizioni per convocare una prima volta la Commissione e farà procedere alle consultazioni, di cui al paragrafo 6 qui innanzi.
Per le sedute successive, la Commissione stabilirà da sé le modalità di convocazione.