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0.922.74

Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena Conchiusa a Washington il 2 dicembre 1946 Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 1980 Adesione svizzera notificata il 29 maggio 1980

RU 1980 1072; FF 1979 III 603

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1980

(Stato 14 novembre 2019)

I Governi, i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione,

riconoscendo che le nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future, le grandi risorse naturali costituite dalle specie di balene;

considerando che, sin dall’inizio, la caccia alla balena s’è tradotta in uno sfruttamento eccessivo di una zona dopo l’altra e nella distruzione indiscriminata di una specie dopo l’altra, al punto da rendere essenziale la protezione di tutte le specie di balene contro il dilagare d’abusi di tale genere;

riconoscendo che un regolamento appropriato della caccia alla balena varrebbe ad assicurare un incremento naturale di questi cetacei, così da permettere un aumento del numero delle balene catturabili senza pertanto comprometterne le risorse naturali;

riconoscendo che, nell’interesse generale, la popolazione delle balene deve raggiungere un livello ottimale il più rapidamente possibile senza peraltro cagionare una penuria più o meno generalizzata sul piano economico-alimentare;

riconoscendo che, per raggiungere questi obiettivi, occorre circoscrivere le operazioni di caccia alle specie meglio in grado di sopportare uno sfruttamento, onde dare a quelle in via di estinzione il tempo di ricostituirsi;

desiderando istituire un sistema di regolamento internazionale della caccia alla balena tale da assicurare in maniera appropriata ed efficace la conservazione e l’accrescimento dì questi cetacei, sulla base dei principi contemplati nelle disposizioni dell’Accordo internazionale che regola la caccia alla balena, firmato a Londra il 18 giugno 1937, e dei protocolli del medesimo, firmati a Londra il 24 giugno 1938 e il 26 novembre 1945; e

avendo deciso di conchiudere una convenzione destinata ad assicurare la conservazione appropriata delle popolazioni di balene e desiderando offrire all’industria baleniera la possibilità di svilupparsi in maniera metodica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

La presente Convenzione comprende l’allegato che ne è parte integrante. Qualsiasi riferimento alla «Convenzione» concerne parimenti l’allegato, sia nella ver-sione attuale, sia nella versione eventualmente modificata giusta le disposizioni dell’articolo V.

La presente Convenzione s’applica alle navi officina, alle stazioni di terraferma e alle baleniere sottoposte alla giurisdizione dei Governi contraenti, come anche a tutte le acque in cui queste officine galleggianti, officine di terraferma e baleniere si dedicano a tale industria.

Art. II

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Con «nave officina» s’intende una nave a bordo della quale le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
  2. Con «stazione di terraferma» s’intende un’officina sulla terraferma in cui le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
  3. 1 Con «baleniera» s’intende una nave2 utilizzata per cacciare, catturare, rimorchiare, inseguire o reperire le balene.
  4. Con «Governo contraente» s’intende qualsiasi governo che abbia depositato uno strumento di ratificazione o notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

Art. III

I Governi contraenti hanno convenuto di creare una Commissione internazionale della caccia alla balena, qui appresso chiamata «Commissione», che sarà composta di membri designati dai Governi contraenti, in ragione di un membro per Governo. Ciascun membro disporrà di un voto; egli potrà essere accompagnato da uno o più periti o consulenti.

La Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente ed elaborerà il suo regolamento interno. Essa deciderà alla maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia, la maggioranza di tre quarti dei membri votanti sarà richiesta per le decisioni prese in virtù dell’articolo V. Il regolamento interno potrà disporre che le decisioni siano prese anche fuori seduta.

La Commissione potrà designare il proprio segretario e il proprio personale.

La Commissione potrà creare, facendo capo ai propri membri, periti e consulenti, tutti i comitati che riterrà opportuni per adempiere le funzioni demandabili.

Ogni Governo determinerà e assumerà le spese del suo rappresentante nella Commissione, come anche quelle dei periti e consulenti che l’accompagneranno.

Dato che talune istituzioni specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite già s’interessano al mantenimento e allo sviluppo dell’industria baleniera, come anche ai prodotti di questa, i Governi contraenti, per evitare doppioni, si consulte-ranno, nei due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, onde decidere se non convenga integrare la Commissione in una delle suddette istituzioni specializzate.

Trattando, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, di concerto con gli altri Governi contraenti, prenderà le necessarie disposizioni per convocare una prima volta la Commissione e farà procedere alle consultazioni, di cui al paragrafo 6 qui innanzi.

Per le sedute successive, la Commissione stabilirà da sé le modalità di convocazione.

Art. IV

La Commissione, sia agendo di concerto con le organizzazioni autonome dei Governi contraenti o con altri organismi, istituzioni oppure enti pubblici o privati, o tramite i loro intermediari, sia agendo indipendentemente, potrà:

  1. Incoraggiare, raccomandare e, occorrendo, organizzare studi ed inchieste sulle balene e la caccia alla balena;
  2. Riunire ed analizzare dati statistici circa la situazione attuale e l’evoluzione delle popolazioni di balene, come anche circa le ripercussioni delle operazioni di caccia sulle medesime;
  3. Studiare, valutare e diffondere informazioni sui metodi utilizzabili onde preservare e ricostituire le popolazioni di balene.

La Commissione provvederà a pubblicare i rapporti d’attività; essa potrà parimenti pubblicare, sia indipendentemente, sia in collaborazione con l’Ufficio internazionale di statistica delle balene, a Sandefjord, in Norvegia, o con altri organismi o servizi, qualsiasi altro rapporto ritenuto utile, nonché dati statistici e scientifici o altre informazioni pertinenti sulle balene e la caccia alla balena.

Art. V

1.3 La Commissione potrà modificare di quando in quando le disposizioni dell’alle-gato adottando, per quanto attiene alla conservazione e all’utilizzazione delle risorse baleniere, regolamenti concernenti:

  1. le specie protette e non protette;
  2. le stagioni autorizzate e vietate;
  3. le acque aperte o chiuse alla caccia, compresa la delimitazione delle zone di rifugio;
  4. la taglia minima per ogni specie;
  5. l’epoca, i metodi e l’intensità delle operazioni di caccia (compreso il numero massimo delle catture autorizzate durante una data stagione);
  6. il genere e le caratteristiche degli attrezzi, apparecchi e strumenti utilizzabili;
  7. i procedimenti di misurazione, e
  8. i rilevamenti delle catture ed altri documenti di carattere statistico o biologico e
  9. i metodi d’ispezione.

Tali modificazioni dell’allegato dovranno:

  1. essere dettate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e gli scopi della Convenzione e di assicurare la conservazione, lo sviluppo e l’utilizzazione ottimale delle risorse;
  2. fondarsi sui dati scientifici;
  3. evitare di istituire una restrizione per quanto concerne il numero o la nazionalità delle navi officina e delle stazioni di terraferma, nonché di assegnare contingenti determinati a una nave officina o stazione di terraferma, oppure a un gruppo di tali navi o stazioni, e
  4. tener conto degli interessi dei consumatori di prodotti derivanti dalla balena e degli interessi dell’industria baleniera.

Una modificazione siffatta entrerà in vigore, nei confronti dei Governi contraenti, novanta giorni dopo la data di notificazione da parte della Commissione a ciascun Governo contraente; tuttavia:

  1. se un Governo presenta alla Commissione un’obiezione contro la modificazione nel termine menzionato, la sua entrata in vigore nei confronti dei Governi contraenti sarà sospesa durante un nuovo periodo di novanta giorni, e
  2. qualsiasi altro Governo contraente potrà, in tal caso, presentare un’obiezione contro la modificazione, entro questo nuovo termine di novanta giorni, o, successivamente, prima dello scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima obiezione pervenuta nel corso di questo termine suppletivo di novanta giorni, dopo di che
  3. la modificazione entrerà in vigore nei confronti dei Governi contraenti che non avranno sollevato obiezioni, mentre, nei confronti di un Governo sollevante obiezione, essa entrerà in vigore solamente dopo il ritiro di questa. La Commissione dovrà notificare immediatamente tutte le obiezioni e tutte le revoche d’obiezioni ai Governi contraenti, ciascuno di questi essendo tenuto a confermare la ricezione delle notificazioni relative alle modificazioni, obiezioni o revoche d’obiezioni.

Nessuna modificazione entrerà in vigore innanzi il 1° luglio 1949.

Art. VI

La Commissione potrà formulare, di quando in quando, in favore di uno qualsiasi o di tutti i Governi contraenti, raccomandazioni circa le questioni riguardanti sia le balene e la caccia alla balena, sia gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Art. VII

I Governi contraenti dovranno vigilare affinché le notificazioni e i dati statistici o altri, richiesti dalla presente Convenzione, vengano trasmessi senza indugio all’Ufficio internazionale di statistica delle balene a Sandefjord, in Norvegia, oppure a qualsiasi altro organismo designato dalla Commissione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla medesima.

Art. VIII

Nonostante qualsiasi disposizione contraria della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà accordare ai propri cittadini un permesso speciale autorizzante l’interessato ad uccidere, catturare e trattare le balene per le ricerche scientifiche, tale autorizzazione potendo essere subordinata alle restrizioni quantitative e alle altre condizioni che il Governo contraente riterrà opportune; in questo caso, le balene potranno essere uccise, catturate o trattate senza che ci si debba conformare alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni Governo contraente dovrà immediatamente notificare alla Commissione tutti i permessi di siffatta natura da esso accordati. Un Governo contraente potrà annullare in ogni momento un permesso speciale accordato.

Nella misura del possibile, le balene catturate in base a tali permessi speciali andranno trattate giusta le direttive impartite dal Governo autorizzante, valide anche per l’utilizzazione dei prodotti ottenuti.

Nella misura del possibile, ogni Governo contraente, ad intervalli d’un anno al massimo, dovrà trasmettere, all’organismo designato all’uopo dalla Commissione, le informazioni di carattere scientifico di cui disporrà sulle balene e la caccia alla balena, compresi i risultati delle ricerche effettuate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo IV.

Riconoscendo che è indispensabile, per assicurare una gestione sana e proficua dell’industria baleniera, di riunire e di analizzare costantemente le informazioni biologiche raccolte in occasione delle operazioni delle officine galleggianti e di quelle di terraferma, i Governi contraenti adotteranno tutti i provvedimenti in loro potere per procurarsele.

Art. IX

Ogni Governo contraente adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e punire le infrazioni commesse nel corso d’operazioni effettuate da persone o navi sottoposte alla sua giurisdizione.

Nessun premio, o altro incentivo commisurato ai risultati del lavoro, verrà versato ai cannonieri e agli equipaggi delle baleniere per ogni balena la cui cattura è vietata dalla presente Convenzione.

In caso d’infrazione o di contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione, l’azione giudiziaria sarà intentata dal Governo competente per giudicare il reato.

Ogni Governo contraente dovrà trasmettere alla Commissione le informazioni dettagliate fornitegli dai suoi, ispettori circa le infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione commesse da persone o da navi sottoposte alla sua giurisdizione. Questa comunicazione dovrà indicare i provvedimenti presi per reprimere l’infrazione, come anche le sanzioni inflitte.

Art. X

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America.

Ogni Governo non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d’America.

Il Governo degli Stati Uniti d’America renderà note, a tutti gli altri Governi firmatari e aderenti, le ratificazioni depositate e le adesioni ricevute.

Allorché almeno sei Governi firmatari, compresi quelli dei Paesi Bassi, della Norvegia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, avranno depositato gli strumenti di ratificazione, la presente Convenzione entrerà per essi in vigore, mentre, per ciascun Governo che la ratificherà o vi aderirà successivamente, essa entrerà in vigore alla data in cui è stato depositato lo strumento di ratificazione o alla ricezione della notificazione d’adesione.

Le disposizioni dell’allegato non saranno applicabili innanzi il l° luglio 1948. Le modificazioni dell’allegato, eventualmente adottate in virtù dell’articolo V, non saranno applicabili innanzi il 1° luglio 1949.

Art. XI

Ogni Governo contraente potrà recedere dalla presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno inviando, al più tardi il 1° gennaio dello stesso anno, una notificazione di ritiro al Governo depositario il quale, alla ricezione di questa notificazione, sarà tenuto di comunicarne il contenuto agli altri Governi contraenti. Ciascuno degli altri Governi contraenti potrà, entro un mese dalla data in cui avrà ricevuto, dal Governo depositario, copia della detta notificazione, rendere noto il suo recesso secondo la medesima procedura, e la Convenzione cesserà di valere nei suoi confronti a contare dal 30 giugno dello stesso anno. La presente Convenzione recherà la data nella quale essa è aperta alla firma, e rimarrà aperta alla firma per un periodo di quattordici giorni dopo tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.

Fatto a Washington il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, l’originale dovendo essere depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Questo Governo trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli altri Governi firmatari, nonché a tutti i Governi che avranno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato4

0.922.74

Campo d’applicazione il 14 novembre 20195

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

21 luglio

1982 A

21 luglio

1982

Argentina**

18 maggio

1960

18 maggio

1960

Australia**

1° dicembre

1947

10 novembre

1948

Austria

20 maggio

1994 A

20 maggio

1994

Belgio

14 luglio

2004 A

14 luglio

2004

Belize

17 giugno

2003 A

17 giugno

2003

Benin

26 aprile

2002 A

26 aprile

2002

Brasile**

4 gennaio

1974 A

4 gennaio

1974

Bulgaria

10 agosto

2009 A

10 agosto

2009

Cambogia

1° giugno

2006 A

1° giugno

2006

Camerun

14 giugno

2005 A

14 giugno

2005

Ceca, Repubblica

26 gennaio

2005 A

26 gennaio

2005

Cile* **

6 luglio

1979

6 luglio

1979

Cina*

24 settembre

1980 A

24 settembre

1980

Hong Kong

3 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

26 febbraio

2007 A

26 febbraio

2007

Colombia

22 marzo

2011 A

22 marzo

2011

Congo (Brazzaville)

29 maggio

2008 A

29 maggio

2008

Corea (Sud)

29 dicembre

1978 A

29 dicembre

1978

Costa Rica

24 luglio

1981 A

24 luglio

1981

Côte d’Ivoire

8 luglio

2004 A

8 luglio

2004

Croazia

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Danimarca

23 maggio

1950

23 maggio

1950

Dominica

18 giugno

1992 A

18 giugno

1992

Dominicana, Repubblica

30 luglio

2008 A

30 luglio

2008

Ecuador

10 maggio

2007 A

10 maggio

2007

Eritrea

10 ottobre

2007 A

10 ottobre

2007

Estonia

7 gennaio

2009 A

7 gennaio

2009

Finlandia

23 febbraio

1983 A

23 febbraio

1983

Francia**

3 dicembre

1948

3 dicembre

1948

Gabon

8 maggio

2002

8 maggio

2002

Gambia

17 maggio

2005 A

17 maggio

2005

Germania**

2 luglio

1982 A

2 luglio

1982

Ghana

17 luglio

2009 A

17 luglio

2009

Grenada

7 aprile

1993 A

7 aprile

1993

Guinea

21 giugno

2000 A

21 giugno

2000

Guinea-Bissau

29 maggio

2007 A

29 maggio

2007

India

9 marzo

1981 A

9 marzo

1981

Irlanda

2 gennaio

1985 A

2 gennaio

1985

Islanda*

10 ottobre

2002 A

10 ottobre

2002

Isole Marshall

1° giugno

2006 A

1° giugno

2006

Israele

7 giugno

2006 A

7 giugno

2006

Italia**

12 febbraio

1998 A

12 febbraio

1998

Kenya

2 dicembre

1981 A

2 dicembre

1981

Kiribati

28 dicembre

2004 A

28 dicembre

2004

Laos

22 maggio

2007 A

22 maggio

2007

Liberia

10 agosto

2018 A

10 agosto

2018

Lituania

25 novembre

2008 A

25 novembre

2008

Lussemburgo

10 giugno

2005 A

10 giugno

2005

Mali

17 agosto

2004 A

17 agosto

2004

Marocco

12 febbraio

2001 A

12 febbraio

2001

Mauritania

23 dicembre

2003 A

23 dicembre

2003

Messico**

30 giugno

1949 A

30 giugno

1949

Monaco**

15 marzo

1982 A

15 marzo

1982

Mongolia

16 maggio

2002

16 maggio

2002

Nauru

15 giugno

2005 A

15 giugno

2005

Nicaragua

5 giugno

2003 A

5 giugno

2003

Norvegia**

3 marzo

1948

10 novembre

1948

Nuova Zelanda**

15 giugno

1976 A

15 giugno

1976

Oman

15 luglio

1980 A

15 luglio

1980

Paesi Bassi**

14 giugno

1977 A

14 giugno

1977

Aruba

9 gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

14 giugno

1977 A

14 giugno

1977

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

14 giugno

1977 A

14 giugno

1977

Sint Maarten

14 giugno

1977 A

14 giugno

1977

Palau

8 maggio

2002

8 maggio

2002

Panama

12 giugno

2001

12 giugno

2001

Perù* **

18 giugno

1979

18 giugno

1979

Polonia

17 aprile

2009 A

17 aprile

2009

Portogallo

14 maggio

2002

14 maggio

2002

Regno Unito* **

17 giugno

1947

10 novembre

1948

Romania

9 aprile

2008 A

9 aprile

2008

Russia

11 settembre

1948

10 novembre

1948

Saint Kitts e Nevis

24 giugno

1992 A

24 giugno

1992

Saint Lucia

29 giugno

1981 A

29 giugno

1981

Saint Vincent e Grenadine

22 luglio

1981 A

22 luglio

1981

Salomone, Isole

10 maggio

1993 A

10 maggio

1993

San Marino**

16 aprile

2002 A

16 aprile

2002

São Tomé e Príncipe

18 maggio

2018 A

18 maggio

2018

Senegal

15 luglio

1982 A

15 luglio

1982

Slovacchia

22 marzo

2005 A

22 marzo

2005

Slovenia

20 settembre

2006 A

20 settembre

2006

Spagna**

6 luglio

1979 A

6 luglio

1979

Stati Uniti

18 luglio

1947

10 novembre

1948

Sudafrica

5 maggio

1948

10 novembre

1948

Suriname

14 luglio

2004 A

14 luglio

2004

Svezia**

15 giugno

1979 A

15 giugno

1979

Svizzera

29 maggio

1980 A

29 maggio

1980

Tanzania

23 giugno

2008 A

23 giugno

2008

Togo

15 giugno

2005 A

15 giugno

2005

Tuvalu

30 giugno

2004 A

30 giugno

2004

Ungheria

1° giugno

2004 A

1° giugno

2004

Uruguay

27 settembre

2007 A

27 settembre

2007

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.