Qualsiasi controversia risultante dall’applicazione degli articoli da 4 a 8 sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, a una commissione speciale di cinque membri, a meno che le Parti non convengano di comporla pacificamente, giusta l’articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite .
I membri della commissione, di cui uno funge da presidente, sono nominati di comune accordo dagli Stati partecipanti alla controversia, entro tre mesi a contare dalla data in cui fu chiesta la sua composizione conformemente al presente articolo. Disatteso detto termine, i membri sono nominati, a richiesta di qualsiasi Stato partecipante alla controversia e nel termine di tre mesi, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo aver consultato gli Stati interessati, il Presidente della Corte internazionale di giustizia e il Direttore generale dell’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e scegliendoli, secondo il genere di controversia, fra le persone debitamente qualificate o specializzate nelle questioni giuridiche, amministrative o scientifiche della pesca, ma che non siano cittadini degli Stati interessati. In assenza d’una membro si procede alla nomina d’un sostituto secondo la prima procedura qui indicata.
Ciascuno Stato che applica la procedura di cui nei presenti articoli ha il diritto di designare un suo cittadino che partecipi ai dibattiti della commissione speciale alle stesse condizioni dei suoi membri senza tuttavia avere il diritto di voto e di partecipare all’allestimento della decisione.
La commissione speciale stabilisce la procedura in modo che ciascuna delle Parti interessate sia sentita e possa difendere le proprie ragioni. Essa si pronuncia inoltre sulla ripartizione delle spese, qualora le Parti non si fossero precedentemente accordate.
La commissione speciale deve pronunciarsi nel termine di cinque mesi dalla data in cui essa fu composta, a meno che non decida, per necessità, di prorogare, ma al massimo di tre mesi, detto termine.
Le decisioni della commissione speciale devono essere prese conformemente ai presenti articoli e agli accordi speciali conchiusi dalle Parti interessate per comporre la controversia.
La commissione decide per maggioranza.