Art.
1
Campo d’applicazione
Il presente Accordo s’applica alle parti svizzera e francese del lago Lemano. Il Regolamento d’applicazione previsto all’articolo 3 stabilisce i confini tra il lago, gli immissari e l’emissario.
Giusta il presente Accordo, il termine «pesce» designa anche i gamberi.
Art.
2
Scopo
Il presente Accordo ha lo scopo di:
- a) armonizzare tra i due Stati le disposizioni sull’esercizio della pesca;
- b) assicurare un’efficace protezione dei pesci e del loro habitat.
Art.
3
Regolamento di applicazione
Le disposizioni di carattere tecnico relative alla pesca e alla gestione ittica del Lago Lemano costituiscono l’oggetto del Regolamento d’applicazione del presente accordo. Tale Regolamento mira ad assicurare un’intensità della pesca compatibile con le potenzialità del lago e un sano equilibrio fra le specie ittiche.
Le disposizioni devono essere tali da assicurare la riproduzione dei pesci e da evitare che questi ultimi siano feriti o danneggiati inutilmente.
Esso comprende segnatamente:
- le zone di protezione di pesci e biotopi;
- la natura, la portata dei provvedimenti di ripopolamento e la quantità dei prelievi autorizzati a tal fine;
- il numero di patenti ammissibili e i criteri secondo cui sono rilasciate;
- i sistemi di pesca consentiti;
- la lunghezza minima dei pesci che possono essere pescati;
- i periodi di protezione dei pesci.
Salve restando le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti possono, su parere della commissione prevista nell’articolo 7, apportare, mediante scambio di note, qualsiasi modificazione al Regolamento di applicazione di cui al paragrafo I che esse ritenessero necessarie.
Art.
4
Revisione del Regolamento di applicazione
Le Parti contraenti procedono ogni cinque anni a un riesame del Regolamento di applicazione e vi apportano, mediante scambio di note, le modificazioni necessarie, previo parere della commissione prevista nell’articolo 7.
Art.
5
Diritto di pesca
Le Parti contraenti, di comune accordo, possono autorizzare i pescatori professionisti di uno Stato ad esercitare la pesca nelle acque dell’altro Stato, ad eccezione della zona costiera, secondo modalità fissate nel Regolamento di applicazione .
I pescatori sportivi, in possesso di una patente valida rilasciata nello Stato in cui risiedono, possono pescare in tutte le acque del lago Lemano aperte alla pesca. Tuttavia, sia nelle acque francesi, sia nelle acque svizzere, può essere autorizzata la pesca con canna semplice esercitata, senza patente, dalla riva o da un natante, giusta le prescrizioni legislative di ciascuno Stato.
Ciascun pescatore sottostà:
- alle prescrizioni del presente Accordo e del pertinente Regolamento d’applicazione;
- alle disposizioni particolari dello Stato nelle cui acque esercita la pesca, nella misura in cui queste disposizioni non sono contrarie a quelle dei presente Accordo. Egli è tenuto a conoscere dette disposizioni.
La persona privata del diritto di pesca in uno dei due Stati non può ottenere la patente di pesca per il lago Lemano nell’altro Stato.
Art.
6
Protezione dell’habitat ittico
L’habitat ittico, segnatamente i luoghi presentanti un’importanza particolare per la riproduzione e lo sviluppo ittico, deve essere protetto da qualsiasi influenza nociva.
In caso di lavori sulle sponde o sul fondo del lago, come anche di interventi di modifica del regime e della qualità delle acque, i due Stati s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili per la protezione ittica e per la fauna predata dai pesci.
Art.
7
Commissione consultiva
Non appena il presente Accordo entra in vigore è costituita una commissione consultiva.
Ciascuna Parte contraente designa i membri della propria delegazione, che non devono essere più di quattro. La commissione emana il proprio regolamento interno.
Alla commissione sono segnatamente conferiti i compiti di:
- vigilare all’applicazione del presente Accordo;
- assicurare l’informazione tra gli Stati;
- preparare e presentare proposte intese a modificare il Regolamento di applicazione giusta l’articolo 4 del presente Accordo;
- …
- agevolare i rapporti tra le autorità incaricate dell’esecuzione delle prescrizioni previste nel presente Accordo e nel pertinente Regolamento di applicazione;
- sforzarsi di appianare le difficoltà risultanti dall’applicazione del presente Accordo e del pertinente Regolamento di applicazione.
A ciascuna delegazione possono essere affiancati i periti da essa designati.
Ciascun membro di una delegazione può farsi sostituire da un perito.
La commissione può designare gruppi di lavoro.
La commissione si riunisce una volta all’anno e inoltre a richiesta di una o dell’altra delegazione nel termine di tre mesi.
Art.
8
Informazione in casi urgenti
In caso di epizoozia suscettibile di colpire i pesci del lago Lemano, le autorità competenti dei due Stati si informano reciprocamente il più presto possibile.
Art.
9
Provvedimenti di ripopolamento
Le autorità competenti dei due Stati esercitano o fanno esercitare stabilimenti d’incubazione e d’allevamento e organizzano le catture di riproduttori necessari alla piscicoltura.
Specie e razze di pesci estranee al lago Lemano possono esservi immesse unicamente con l’autorizzazione congiunta delle autorità competenti dei due Stati.
Art.
10
Ricerca
I due Stati promuovono la ricerca applicata nei campi dell’idrobiologia e della pesca, segnatamente della piscicultura, dello studio delle forme morbose dei pesci e della lotta contro quest’ultime, dell’economia della pesca e della gestione ittica delle acque.
Art.
11
Vigilanza della pesca
Le autorità competenti dei due Stati designano gli agenti incaricati della vigilanza della pesca e della gestione ittica nelle acque del lago Lemano.
Gli agenti possono esercitare le loro funzioni solamente nella parte del lago sottoposta alla sovranità dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagrante infrazione, possono esercitare le loro funzioni e segnatamente stendere il processo verbale sul territorio dell’altro Stato, fino alla riva del lago, senza prendere alcuna misura coercitiva nè effettuare sequestri.
Gli agenti, nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l’uniforme e portare le armi di servizio. Non possono fare uso delle loro armi di servizio tranne in caso di legittima difesa.
Gli agenti possono domandare alle autorità competenti dell’altro Stato di ricercare le persone o di sequestrare gli oggetti incriminati che si trovano sul territorio di questo Stato nonché il pescato catturato illecitamente. Agli atti d’assistenza s’applica il diritto dello Stato in cui sono eseguiti.
Art.
12
Infrazioni contro gli agenti
Qualora, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 11 del presente Accordo, gli agenti esercitino le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, essi beneficiano della stessa protezione e della stessa assistenza di cui fruiscono gli agenti di questo Stato.
Alle infrazioni commesse contro gli agenti di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio dell’altro Stato si applicano le disposizioni penali che reprimono atti analoghi commessi contro gli agenti di quest’ultimo Stato nell’esercizio di funzioni analoghe.
Art.
13
Procedimento in caso di infrazioni
Ciascuno dei due Stati persegue le persone residenti sul proprio territorio che abbiano commesso, sul territorio dell’altro Stato, un’infrazione al presente Accordo o alle sue disposizioni d’esecuzione concernenti entrambi gli Stati, nello stesso modo e in applicazione delle stesse leggi come se esse si fossero rese colpevoli sul proprio territorio.
L’azione è vincolata alla trasmissione, per via ufficiale, del processo verbale dell’infrazione da parte delle autorità giudiziarie dello Stato in cui l’infrazione è stata commessa alle autorità giudiziarie dello Stato competente per giudicare l’infrazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia non si procederà all’azione qualora il contravventore provi di essere stato oggetto di un provvedimento concludente definitivamente l’azione pubblica oppure di essere stato giudicato definitivamente nell’altro Stato per la medesima infrazione e, in caso di condanna, di aver scontato interamente la pena pronunciata anche se è caduta in prescrizione o è stata oggetto di grazia o amnistia, totalmente o relativamente alla parte non eseguita.
Le spese procedurali non sono rimborsate. L’importo delle multe incassate resta acquisito allo Stato che ha esercitato l’azione. Il risarcimento va alla parte lesa.
Art.
14
Corrispondenza tra autorità
Ciascuno Stato designa le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo e del suo Regolamento e ne trasmette l’elenco all’altro Stato. Le autorità corrispondono fra di loro e si comunicano il più presto possibile:
- gli elenchi nominativi degli agenti incaricati della vigilanza sulla pesca;
- i perimetri delle zone di protezione;
- le statistiche delle catture e delle immissioni;
- le deroghe autorizzate conformemente al Regolamento;
- i programmi e i risultati di studi scientifici;
- gli elenchi dei pescatori privati del diritto di pesca.
Art.
15
Clausola compromissoria
Qualsiasi divergenza tra le Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo non composta per via di negoziato è sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, all’arbitrato conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Accordo, se le Parti contraenti non dispongono altrimenti.
Art.
16
Entrata in vigore e denuncia
Ciascuna Parte contraente notificherà all’altra l’adempimento delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l’entrata in vigore del presente Accordo, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell’ultima di queste notificazioni.
Il presente Accordo è conchiuso per un primo periodo di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore. Se non è denunciato da una delle Parti sei mesi prima della scadenza di questo primo periodo, l’Accordo rimane in vigore per periodi suppletivi di un anno salvo il caso che una denuncia non sia stata notificata all’altra Parte tre mesi almeno prima della scadenza di ciascun periodo.
Fatto a Berna, il 20 novembre 1980, in duplice esemplare, in lingua francese.
Allegato
relativo all’arbitrato
1. Se le Parti in causa non dispongono altrimenti, la procedura d’arbitrato è condotta conformemente alle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna Parte in causa designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.
Se, nel termine di due mesi a contare dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato designato, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua designazione su richiesta della Parte più sollecita.
3. Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della domanda, una delle Parti in causa non ha proceduto alla designazione che le incombe di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di designare il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A contare dalla sua designazione, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di farlo in un termine di due mesi. Scaduto il termine, chiede al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di procedere a questa designazione in un nuovo termine di due mesi.
4. Se, nei casi previsti ai paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito o è cittadino di una delle Parti in causa, la designazione del Presidente del Tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro incombe al Vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impedito nè cittadino di una delle Parti in causa.
5. Le disposizioni precedenti s’applicano analogamente in caso di seggi divenuti vacanti.
6. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e segnatamente del presente Accordo.
7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese alla maggioranza dei voti; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. In caso di parità dei voti, decide il presidente. Le decisioni del tribunale vincolano le Parti. Quest’ultime sopportano le spese dell’arbitro da esse designato e dividono ugualmente le altre spese. Per altro, il Tribunale arbitrale disciplina da sè la procedura.