Le disposizioni degli articolo da 2 a 12 della presente Convenzione sono applicabili al lago di Costanza (Lago Superiore compreso quello di Überlingen) fino al ponte sul Reno a Costanza.
0.923.31
Convenzione che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel lago di Costanza Conchiusa a Bregenz il 5 luglio 1893 Ratificazioni scambiate il 22 dicembre 1893
CS 14 217
Traduzione1
Entrata in vigore il 22 dicembre 1893
(Stato 1° ottobre 1967)
All’intento di conservare e di moltiplicare le specie pregiate di pesci nel lago di Costanza, il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e i Governi d’Austria-Ungheria, di Baden, della Baviera, del Liechtenstein e del Württemberg hanno convenuto di adottare delle disposizioni uniformi.
A questo scopo hanno nominato a delegati:
(Seguono i nomi dei delegati)
i quali hanno conchiuso, sotto riserva di ratificazione, la Convenzione seguente:
Art. 1
Art. 22
Sono proibiti gli ordigni da pesca d’ogni genere e denominazione le cui maglie non abbiano, bagnate, almeno 3 centimetri di lato. 3 Per la pesca del Gangfisch (coregonus Wartmanni B1.) e del Kropffelchen o Kilch (coregonus hiemalis Jur.) si potranno impiegare delle reti le cui maglie siano larghe 23 millimetri almeno. Per la pesca dei pesci destinati a servire di alimento negli stabilimenti di piscicultura e per quelli destinati a servir d’esca, l’autorità incaricata della sorveglianza può, con le necessarie precauzioni, permettere l’uso di reti a maglie più strette 4 , senza però derogare alle prescrizioni relative alle dimensioni minime dei pesci (art. 5) e ai periodi di pesca proibita (art. 6). Questo permesso sarà per iscritto. Il permesso dovrà menzionare le specie di pesci che si possono prendere a questo scopo, il tempo durante il quale questa pesca può aver luogo, la parte del lago dove è permessa e tutte le disposizioni che fossero necessarie per impedire gli abusi. L’autorità di sorveglianza può nello stesso modo permettere la pesca dell’abletto, anche quando questo fosse destinato all’alimentazione. Per questa pesca non si farà uso che di reti le cui maglie abbiano la larghezza di almeno 14 millimetri.
Art. 3
I tramagli potranno essere collocati solamente a una distanza di 20 m gli uni dagli altri. Quando le rive siano molto erte, l’autorità incaricata della sorveglianza può apportare dei temperamenti a questa prescrizione. 5
Art. 46
È proibito:
- l’uso di materie esplodenti o altrimenti nocive (specialmente la dinamite, le cartucce esplosive, le esche avvelenate) e di mezzi atti a stordire i pesci;
- l’uso di tridenti da pesci e di arpioni, di armi da fuoco e d’altri ordigni simili che possano ferire i pesci. È permesso invece di servirsi di ami, tranne però gli ordigni detti Zockschnur o Juckschnur;
- la pesca notturna con l’intervento attivo dell’uomo (cominciando a un’ora dopo il tramonto del sole fino a un’ora prima della sua levata). L’autorità di sorveglianza non può consentire eccezioni a questi divieti che in caso di necessità provata.
Art. 57
I pesci delle specie qui appresso nominate saranno subito gettati di nuovo nell’acqua, se, misurati dalla punta della testa all’estremità della coda, non hanno le lunghezza seguenti 8 . L’anguilla 35 cm Il luccioperca 35 cm Il luccio 40 cm 9 La trota lacustre 40 cm Il temolo 25 cm La trota rossigna (Salmo salvelinus L.) 25 cm Il barbio 25 cm La carpa 25 cm Weissfelchen (Coregonus Fera Jur.) 20 cm Blaufelchen (Coregonus Wartmanni B1.) 10 20 cm Kropffelchen (Coregonus hiemalis Jr.) 20 cm La gran marena (Coregonus Maraena B1.) 20 cm La marena americana 20 cm La tinca 20 cm
Art. 611
Se nella pesca permessa venissero presi anche dei pesci compresi nel tempo proibito, questi saranno rimessi subito nell’acqua. Si può esercitare la pesca delle trote lacustri, dei salvelini e dei coregoni (C. Fera Jur., Wartmanni B1., hiemalis Jur. e le marene) anche durante i tempi proibiti, ma soltanto con l’autorizzazione espressa e sempre revocabile dell’autorità competente. Questo permesso sarà accordato, quando l’autorità di sorveglianza è sicura che gli elementi di riproduzione (uova e latte) dei pesci presi al tempo che vanno in fregola serviranno alla piscicultura artificiale. 12 A questa condizione l’autorità competente potrà, in certi casi, per mettere anche la pesca delle altre specie di pesci indicate qui sopra (capoverso primo), durante il tempo proibito. 13 … 14
Per le specie di pesci qui appresso indicate, i tempi nei quali la pesca è proibita, sono fissati come segue:
Art. 717
Le autorità competenti veglieranno che, durante la fregola del Gangfisch (coregonus Wartmanni Bl.), le uova fecondate dei pesci presi vengano rimesse agli stabilimenti di piscicultura o gettati nel lago in luoghi adatti.
Art. 8
Dal 15 aprile alla fine di maggio la pesca con reti da fondo è proibita. 18 Durante questo periodo è permessa la pesca di tutte le specie di pesci per i quali non sia stato stabilito un tempo di proibizione. Essa potrà farsi sia per mezzo di reti natanti nelle parti profonde del lago, evitando ogni contatto con le sponde ripide e con tutta la flora acquatica, sia per mezzo di tramagli e di nasse poste ovunque si voglia, sia finalmente con l’amo, non esclusa la pesca all’amo esercitata per mestiere.
Art. 919
I pesci la cui pesca è vietata, sia perchè non hanno la lunghezza voluta (art. 5), sia perchè si trovano sotto protezione durante un tempo determinato (art. 6), non potranno essere venduti nè spediti, salvo, nell’ultimo caso, nei tre primi giorni del tempo proibito. È pure proibito di servire questi pesci negli alberghi, nelle trattorie, ecc. Questo divieto non si applica ai coregoni la cui pesca sia stata permessa a tenore dell’art. 6, cpv. 3. L’autorità di sorveglianza competente può, con le necessarie precauzioni 20 , permettere la vendita e la spedizione anche degli altri pesci, e specialmente della trota dei laghi, quando siano destinati o abbiano servito alla piscicultura artificiale. Durante il tempo che resta vietata la pesca della trota dei laghi, anche la vendita e la spedizione delle trote argentee saranno sottoposte a un controllo speciale 21 .
Art. 10
L’autorità di sorveglianza potrà, a scopo scientifico, consentire delle eccezioni alle norme concernenti la larghezza delle maglie, le dimensioni dei pesci e i tempi di pesca proibita. 22
Art. 11
Le prescrizioni emanate dai diversi Stati sulla pesca all’amo di cui non si faccia mestiere, non sono punto modificate dalla presente Convenzione.
Art. 12
Gli Stati contraenti regoleranno le questioni concernenti le costruzioni idrauliche e gli usi industriali delle acque conformemente alle proprie leggi, tenendo conto degli interessi della pesca.
Art. 13
La trota dei laghi che ha l’abitudine di andare in fregola negli affluenti del lago di Costanza, sarà protetta in questi dai Governi interessati almeno nella stessa misura stabilita dalla presente Convenzione per il lago di Costanza. Gli Stati contraenti impediranno pure che la migrazione della trota dei laghi non sia intercettata in questi affluenti da apparecchi stabili occupanti più della metà della larghezza della corrente. Il Consiglio federale e il Governo del Granducato di Baden non dovranno emanare per la pesca, nel Lago Inferiore, disposizioni men severe di quelle previste nella presente Convenzione per le altre parti del lago di Costanza. 23
Art. 1424
Ogni Governo interessato nomina uno o più commissari. Questi si comunicheranno reciprocamente i provvedimenti presi dai loro Governi per l’esecuzione della presente Convenzione, e si raduneranno di tempo in tempo per discutere le misure da prendersi nell’interesse della pesca. Nella loro prima riunione essi elaboreranno un regolamento relativo ai loro lavori, e lo sottoporranno all’approvazione del loro Governo.
Art. 15
La presente Convenzione entrerà in vigore subito dopo la sua ratificazione da parte dei Governi interessati, e avrà forza di legge durante dieci anni. Trascorsi dieci anni dal giorno dello scambio delle ratifiche, ogni parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione dandone avviso un anno prima.
Art. 16
Lo scambio delle ratifiche avrà luogo quanto prima.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione sei esemplari.
Fatto a Bregenz il 5 luglio 1893.
(Seguono le firme)
Protocollo finale
All’atto di firmare la presente Convenzione relativa all’adozione di disposizioni uniformi per la pesca nel lago di Costanza, i plenipotenziari hanno giudicato utile e conveniente di inserire nel presente Protocollo le dichiarazioni e spiegazioni seguenti.
I
È libero ai Governi interessati di ordinare che nel controllo delle nasse e reti, una differenza d’un decimo venga tollerata (art. 2 della Convenzione).
II
È convenuto che il primo e l’ultimo giorno dei periodi di pesca proibita devono essere computati (art. 6, N. da 1 a 5, e art. 8 della Convenzione).
III
I Governi interessati incaricheranno i loro commissari (articolo 14 della Convenzione) di prendere le misure necessarie per l’adozione di marche di controllo uniformi (art. 9 della Convenzione).
IV
È a desiderare che i Governi interessati vietino di gettare nel lago di Costanza e nei suoi affluenti nuove specie di pesci, senza averne prima avvertita l’autorità e averne ricevuto il permesso.
Questo non sarà accordato che dopo esame dei vantaggi che può procurare una misura simile, e solamente dopo che tutti gli Stati partecipanti a questa Convenzione e i loro commissari (art. 14 della Convenzione) si saranno intesi tra loro.
V
È a desiderare che nel regolamento relativo ai lavori dei commissari (art. 14 della Convenzione) si prescrivano delle riunioni periodiche a epoche fisse, che avranno luogo alternativamente nelle principali località situate sul lago di Costanza.
Bregenz, 5 luglio 1893
(Seguono le firme)