Lexipedia

0.923.413

Convenzione fra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca negli invasi del Reno presso l’officina idroelettrica di Rheinau Conchiusa a Rheinau il 1° novembre 1957

RO 1959 369

Traduzione1

Entrata in vigore il 10 aprile 1959.

(Stato 10 aprile 1959)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Paese del Baden-Württemberg,

animati dal desiderio di conservare e aumentare mediante una economia ittica comune il valore degli invasi del Reno, presso l’officina idroelettrica di Rheinau,

hanno convenuto

di conchiudere una convenzione concernente la pesca in detti invasi, che modifica e completa la convenzione tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l’Alsazia-Lorena del 18 maggio 1887 2 per l’applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e suoi affluenti, compreso il lago di Costanza.

A questo scopo, i Governi dei due Paesi contraenti hanno designato come loro plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri e averli riconosciuti di buona e debita forma,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I. Campo d’applicazione

Campo d’applicazione

Art. 1

Gli invasi dell’officina idroelettrica di Rheinau, nel senso della presente convenzione, comprendono le acque del Reno dalla cascata sino allo sbarramento ausiliario inferiore presso Rheinau.

II. Esercizio della pesca

Attrezzi permessi

Art. 2

Per la pesca è permesso l’uso dei seguenti attrezzi: attrezzi con amo, rete a strascico, tramaglio, sparviero, rete da fondo, rete per battute, nassa, bertovello, guadino a mano.

Pesci da esca

Art. 3

Come esca viva possono essere usati solo i pesci delle specie per le quali non sono stabilite una lunghezza minima nè un tempo proibito.

Chi è autorizzato a usare pesci da esca può, mediante un utensile appropriato (ad esempio una bottiglia), catturarli, per il suo fabbisogno, nelle acque dove ha il diritto di pescare.

Battelli

Art. 4

Solo i battelli a remi e a motore sono ammessi per l’esercizio della pesca. Le pesca mediante canotti, canoe e simili imbarcazioni è vietata.

E’riservato il permesso richiesto dalle autorità per l’uso di battelli.

III. Misure di protezione

Tempi proibiti

Art. 5

I tempi proibiti sono stabiliti come segue: trota dal 1° ottobre al 31 gennaio trota arcobaleno dal 1° ottobre al 30 aprile temolo dal 1° febbraio al 30 aprile coregone dal 15 novembre al 31 dicembre luccio dal 1° marzo al 30 aprile luccio perca dal 1° aprile al 31 maggio gamberi dal 1° ottobre al 30 giugno

Qualsiasi pesce preso durante il tempo proibito deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.

Ore di pesca

Art. 6

La pesca è permessa

  1. dalle ore 3 alle 22, dal 1° marzo al 31 ottobre;
  2. dalle ore 7 ore 20, dal 1° novembre alla fine di febbraio.

E’ considerata pesca, nel senso della presente disposizione, quella esercitata con l’intervento attivo dell’uomo.

Lunghezza regolamentare

Art. 7

È permesso pescare solo i pesci e i gamberi che hanno almeno le seguenti lunghezze, misurate, per i pesci, dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale normalmente spiegata, e, per i gamberi, dall’apice della testa all’estremità della coda: trota 28 cm trota arcobaleno 28 cm temolo 30 cm coregone 24 cm luccio 45 cm luccioperca 35 cm pesce persico 15 cm barbio o barbo 25 cm tinca 25 cm anguilla 35 cm gamberi 7 cm

Qualsiasi pesce che fosse preso e non avesse la lunghezza regolamentare deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.

Limitazioni di cattura

Art. 8

Per conservare a aumentare il patrimonio ittico, i Paesi rivieraschi, di comune intesa, limiteranno, se necessario, il numero dei pesci che le persone autorizzate a pescare possono prendere giornalmente o il numero di dette persone.

Limitazioni locali di pesca

Art. 9

Dal 1° ottobre al 30 aprile, è vietato penetrare nelle acque per esercitare la pesca.

Possono essere delineate bandite, internamente alle quali la pesca è temporaneamente o definitivamente vietata.

IV. Salvaguardia e conservazione del patrimonio ittico

Immissione di pesci

Art. 10

Le persone autorizzate a pescare che procedessero volontariamente all’immissione di pesci devono avvertire dapprima il guardiapesca.

Dette persone non devono immettere pesci delle specie estranee alle acque, oggetto della presente convenzione, senza previo permesso.

Misure di economia ittica

Art. 11

Le Parti contraenti si obbligano a prendere, di comune intesa, tutte le misure atte a conservare e ad aumentare un patrimonio ittico di qualità. Tali misure comprendono, in particolare, le pesche di pescicoltura, le immissioni di pesci, le pesche straordinarie destinate, ad esempio, a combattere le epizoozie e a proteggere talune specie di pesci.

Le Parti contraenti si accorderanno reciproco appoggio nella attuazione di queste misure.

Per l’esecuzione delle misure previste nel capoverso 1, può essere, di comune intesa, derogato alle disposizioni degli articoli dal 2 al 9, in quanto sia esercitata una sufficiente vigilanza.

Statistica della pesca

Art. 12

Le persone autorizzate a pescare, compresi i titolari di diritti privati di pesca, devono comunicare per tempo e conformemente alla verità le loro immissioni di pesci e i prodotti della loro pesca.

V. Esecuzione

Commissari

Art. 13

I commissari designati da ciascuno dei Governi delle due Parti contraenti, in virtù dell’articolo 11 della convenzione del 18 maggio 1887 3 , vigileranno all’esecuzione della presente convenzione.

Commissione di regolamentazione

Art. 14

È istituita una commissione per la regolamentazione degli invasi: il Paese del Baden-Württemberg e i Cantoni di Zurigo e di Sciaffusa vi delegano, ciascuno, un rappresentante. La commissione si dà un regolamento che deve essere approvato dai commissari.

I compiti principali della commissione sono i seguenti:

  1. definizione degli attrezzi permessi (articolo 2 e 3, cpv. 2);
  2. limitazione della pesca (articolo 8);
  3. delimitazione delle zone proibite (articolo 9, cpv. 2);
  4. rilascio del permesso d’immissione di pesci delle specie estranee (articolo 10, cpv. 2);
  5. misure di regolamentazione conformemente all’articolo 11;
  6. organizzazione della statistica della pesca (articolo 12);
  7. organizzazione della sorveglianza (articolo 15);
  8. contabilità e ripartizione delle spese cagionate dalle misure di regolamentazione comuni.

Per essere valide, le decisioni della commissione di regolamentazione devono essere prese all’unanimità.

Se necessario, i Paesi rivieraschi dovranno eseguire rapidamente le decisioni della commissione di regolamentazione.

La commissione di regolamentazione collabora, come organo consultivo, nella determinazione di altre misure destinate a salvaguardare gli interessi della pesca, come ad esempio conservazione della purezza delle acque o subordinazione della costruzione e dello esercizio di officine idroelettriche a taluni condizioni e oneri.

La commissione di regolamentazione invita i commissari alle sue sedute e presenta loro un rapporto annuo sulla sua attività.

Sorveglianza

Art. 15

La sorveglianza della pesca è esercitata, in utile collaborazione, dagli organi incaricati di questo compito dall’una e dall’altra Parte.

VI. Disposizioni penali

Disposizioni penali

Art. 16

Le due Parti contraenti s’impegnano a perseguire penalmente le infrazioni alle disposizioni della presente convenzione, alle prescrizioni esecutive, emanate in virtù di essa, e alle singole decisioni.

VII. Disposizioni finali

Modificazioni e deroghe

Art. 17

Ove occorra, i commissari, indicati all’articolo 13, proporranno ai loro Governi le modificazioni da apportare alla presente convenzione.

Disdetta

Art. 18

La presente convenzione può essere disdetta da ciascuna delle Parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno, mediante un preavviso di 12 mesi, la prima volta il 31 dicembre 1960.

Entrata in vigore

Art. 19

La presente convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio dei documenti di ratificazione. Fatto in quattro esemplari, a Rheinau, il 1° novembre 1957.

Alfr. Matthey- Doret

Dr. Schefold