0.941.15
Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale Conchiusi in Washington nel 1962, emendati nel 1983 Approvati dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1983 Adesione della Svizzera notificata il 10 aprile 1984 Entrati in vigore per la Svizzera il 10 aprile 1984
RU 1984 847; FF 1983 II 1350
Traduzione1
(Stato 10 aprile 1984)
Preambolo
Alfine di mettere in grado il Fondo monetario internazionale di espletare più efficacemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, i principali Paesi industrializzati si sono accordati, in uno spirito di ampia e volonterosa cooperazione, a rafforzare il Fondo con impegni generali in base ai quali essi saranno pronti a prestare al Fondo importi determinati, conformemente all’articolo VII sezione 1 dello Statuto, nel caso in cui risorse supplementari fossero necessarie per prevenire o per far fronte ad un deterioramento del sistema monetario internazionale. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti regole e condizioni in base all’articolo VII sezione 1 dello Statuto.
Par. 1Definizioni
I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente:
- «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale;
- «impegni di credito»: impegno di prestare al Fondo secondo i termini e le condizioni della presente decisione:
- «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante:
- «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questo Stato membro;
- «Stato membro partecipante»: Stato membro del Fondo che ha concluso un accordo di credito con il Fondo;
- «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un accordo di credito;
- «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di credito;
- «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito;
- «traente»: Stato membro che acquista al Fondo la valuta mutata attraverso, sia una transazione valutaria diretta, sia una transazione valutaria nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato;
- «indebitamento» del Fondo: importo che esso si è impegnato a rimborsare in virtù di un accordo di credito.
Par. 2Accordi di credito
Qualsiasi Stato membro o istituzione che aderisce alla presente decisione si impegna a prestare la sua valuta al Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente decisione, fino ad un importo in diritti speciali di prelievo convenuto nell’allegato di detta decisione o stabilito conformemente al paragrafo 3 b).
Par. 3Adesione
a) Qualsiasi Stato membro o istituzione indicati nell’allegato può aderire alla presente decisione conformemente al paragrafo 3 c).
b) Qualsiasi Stato membro o istituzione non indicato nell’allegato che desidera diventare partecipante può, in ogni momento, dopo consultazione con il Fondo, comunicare a quest’ultimo la sua disponibilità di aderire alla presente decisione. Se il Fondo è d’accordo e nessun partecipante si oppone, detto Stato membro o detta istituzione può aderirvi conformemente ai termini del paragrafo 3 c). Comunicando la sua disponibilità di aderire conformemente ai termini del paragrafo 3 b), lo Stato membro o l’istituzione specificherà l’importo, espresso in diritti speciali d’emissione, dell’accordo di credito che è disposto a concludere, a condizione che l’importo non sia inferiore alla minore delle somme degli accordi di credito conclusi con i partecipanti.
c) Qualsiasi Stato membro o istituzione può aderire alla presente decisione mediante deposito, presso il Fondo, di uno strumento indicante che vi ha aderito conformemente alla propria legislazione e che ha preso tutte le misure necessarie per consentirgli di osservare le regole e le condizioni della presente decisione. Dopo il deposito di questo strumento, lo Stato membro o l’istituzione diventerà partecipante a contare dalla data del deposito o dell’entrata in vigore della presente decisione, se essa è posteriore.
Par. 4Entrata in vigore
La presente decisione entrerà in vigore qualora vi avranno aderito almeno sette Stati membri o istituzioni i cui nomi sono indicati nell’allegato e i cui accordi di credito ammontano a un totale costituente almeno il controvalore di cinque miliardi e mezzo di dollari S.U. del peso e del titolo valevoli il 1° luglio 1944.
Par. 5Modificazioni degli importi degli impegni di credito
Gli importi degli impegni di credito accordati dai partecipanti possono essere riveduti periodicamente al lume delle circostanze del momento e modificati con il consenso del Fondo e di tutti i partecipanti.
Par. 6Procedura iniziale
Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione ufficiale è un partecipante, entra in trattative con il Fondo per eseguire un’operazione valutaria o ottenere un accordo di conferma o un accordo allargato e se il Direttore generale, previa consultazione, giudica che la transazione o l’accordo di conferma oppure l’accordo allargato sia necessario per prevenire o fronteggiare un indebolimento del sistema monetario internazionale e che occorra aumentare le risorse del Fondo, il Direttore generale inizierà la procedura di richiesta di fondi prevista nel paragrafo 7.
Par. 7Richiesta di fondi
a) Il Direttore generale propone una richiesta di fondi per una transazione valutaria o una futura richiesta di fondi per transazioni valutarie operate nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato soltanto dopo consultazione degli amministratori e dei partecipanti. Una tale proposta avrà effetto unicamente se è stata accettata dai partecipanti, poi approvata dal Consiglio d’amministrazione. Ogni partecipante comunica al Fondo che accetta una proposta prevedente una richiesta di fondi in base al suo accordo di credito.
b) Le valute e gli importi chiesti in virtù di uno o di più accordi di credito devono essere adeguati alla situazione sia attuale, sia prevedibile della bilancia dei pagamenti e delle riserve dei partecipanti, come anche degli averi valutari del Fondo.
c) Salvo disposizioni contrarie convenute in una proposta di future richieste di fondi, approvata conformemente al paragrafo 7 a), gli acquisti di valuta mutuata in virtù di un accordo di conferma o di un accordo allargato saranno operati nelle valute dei partecipanti, proporzionatamente agli importi specificati nella proposta.
d) Se un partecipante, al quale può essere rivolta una richiesta in base al paragrafo 7 a) per gli acquisti di un traente in base ad un accordo di conferma o un accordo allargato, comunica al Fondo che, a cagione della situazione sia attuale sia prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve, giudica che non dovrebbero essere più fatte richieste nei suoi confronti o che le richieste dovrebbero essere di un importo minore, il Direttore generale può proporre agli altri partecipanti di fornire importi compensativi in virtù del loro accordo di credito, tenuto conto che questa proposta verrà sottoposta alle modalità previste nel paragrafo 7 a). La proposta precedentemente accettata in base al paragrafo 7 a) resterà in vigore, a meno che venga approvata, conformemente al paragrafo 7 a), una proposta che domanda importi compensatori.
e) Quando il Fondo procede ad una richiesta conformemente al presente paragrafo 7, il partecipante deve eseguire rapidamente il trasferimento corrispondente alla richiesta.
Par. 8Prova dell’indebitamento
a) Il Fondo consegna al partecipante, se lo esige, strumenti non negoziabili che attestano l’indebitamento del Fondo verso tale partecipante. Il Fondo e il partecipante stabiliscono di comune intesa la forma di questi strumenti.
b) All’atto del rimborso dell’importo di qualsiasi strumento emesso in virtù del paragrafo 8 a), aumentato di tutti gli interessi scaduti, lo strumento è consegnato al Fondo per essere annullato. Se il rimborso concerne un importo inferiore a quello di detto strumento, quest’ultimo è reso al Fondo e sostituito da un nuovo strumento per l’importo rimanente, che scade alla stessa data del precedente.
Par. 9Interessi
a) Il Fondo paga sul suo indebitamento interessi a un tasso uguale all’interesse composto del mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo. Il metodo di calcolo di questo tasso composto del mercato è modificato soltanto d’intesa con il Fondo e dei due terzi almeno dei partecipanti che raggruppano i tre quinti dell’importo totale dei crediti previsti negli accordi corrispondenti, restando inteso che, a domanda di un partecipante all’atto in cui è convenuta questa intesa, la modificazione non si applica rispetto al debito del Fondo nei confronti di questo partecipante alla data della sua entrata in vigore.
b) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati il più rapidamente possibile dopo il 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio e 30 aprile.
c) Gli interessi dovuti a un partecipante sono versati, secondo la decisione del Fondo, in diritti speciali di prelievo o in valuta del partecipante, oppure in altre valute effettivamente convertibili.
Par. 10Utilizzazione delle valute mutuate
Le regole e le pratiche del Fondo di cui all’articolo V sezione 3 e 7, concernenti l’utilizzazione delle sue risorse generali e gli accordi di conferma e allargati, in particolare le norme concernenti il periodo d’utilizzazione, s’applicano agli acquisti di valute mutuate dal Fondo. Nessuna disposizione della presente decisione modifica la facoltà del Fondo per quanto concerne le domande d’utilizzazione delle sue risorse sottoposte dai diversi Paesi membri. L’accesso dei Paesi membri a tali risorse è determinato dalle politiche e dalle pratiche del Fondo e non dipende dai prestiti che il Fondo può contrarre in virtù della presente decisione.
Par. 11Rimborso da parte del Fondo
a) Con riserva di altre disposizioni del presente paragrafo 11, il Fondo, cinque anni dopo l’esecuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimborsa a quest’ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conformemente al paragrafo 12. Se il traente, per i cui acquisti i partecipanti hanno fatto trasferimenti, deve eseguire un riacquisto ad una data fissa prima di cinque anni dall’acquisto, il Fondo rimborsa i partecipanti a tale data. Il rimborso giusta il presente paragrafo 11 a) o il paragrafo 11 c) è eseguito, secondo la decisione del Fondo, nella valuta del partecipante se ciò è possibile, oppure in diritti speciali di prelievo ovvero, previa consultazione del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili. I rimborsi fatti a un partecipante in virtù del paragrafo 11 b) ed e) sono accreditati in contropartita dei trasferimenti eseguiti dal partecipante per gli acquisti di un traente secondo l’ordine nel quale il rimborso dev’essere operato giusta il presente paragrafo.
b) Il Fondo, innanzi la data indicata nel paragrafo 11 a) e dopo aver consultato un partecipante, può rimborsare quest’ultimo in tutto o in parte. Il rimborso di cui al paragrafo 11 b) è operato a scelta del Fondo, sia nella valuta del partecipante, sia in un importo di diritti speciali di prelievo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in quest’ultimi diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, a meno che il partecipante accetti di ricevere diritti speciali di prelievo oltre tale limite all’atto di questi rimborsi oppure, con l’accordo del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili.
c) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è dovuta all’acquisto di una valuta mutuata, il Fondo rimborsa rapidamente un importo equivalente. Se il Fondo è indebitato nei confronti di un partecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanziamento dell’acquisto di un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fondo nella valuta di quest’ultimo non sottoposti a riacquisto sono ridotti in seguito a vendite nette in questa valuta durante un periodo trimestrale al quale si estende un bilancio di previsione operativo, il Fondo rimborsa all’inizio del periodo trimestrale seguente un importo equivalente a tale riduzione, sino a concorrenza dell’importo dovuto al partecipante.
d) I rimborsi secondo il paragrafo 11 c) sono eseguiti in proporzione dell’indebitamento del Fondo nei confronti dei partecipanti che hanno eseguito i trasferimenti cui corrisponde il rimborso.
e) Prima della data indicata nel paragrafo 11 a), un partecipante può far valere che la situazione della sua bilancia dei pagamenti rende necessario il rimborso di tutto o parte dell’indebitamento del Fondo ed esigere tale rimborso. Il Fondo, se non sussistono motivi manifestamente contrari, deve accettare la dichiarazione del partecipante. Il rimborso avrà luogo, previa consultazione del partecipante, nelle valute effettivamente convertibili di altri Stati membri o in diritti speciali di prelievo, secondo la decisione del Fondo. Se gli averi del Fondo nelle valute che devono essere utilizzate per il rimborso non sono completamente sufficienti, taluni partecipanti saranno invitati, ed in principio tenuti, a fornire il saldo necessario giusta il loro accordo di credito. Se i partecipanti non soddisfano questo obbligo di principio, il rimborso verrà eseguito nel limite dell’importo necessario nella valuta del traente per gli acquisti del quale il partecipante che chiede il rimborso ha effettuato trasferimenti. Per l’applicazione di tutte le disposizioni del presente paragrafo, i trasferimenti previsti alla lettera e) sono considerati eseguiti nello stesso momento e per gli stessi acquisti dei trasferimenti del partecipante rimborsato giusta il presente paragrafo.
f) Tutti i rimborsi a un partecipante in valuta diversa dalla sua sono eseguiti tenendo conto, in tutta la misura possibile, della situazione sia attuale sia prevedibile della bilancia dei pagamenti e delle riserve degli Stati membri, le cui valute devono essere utilizzate per il rimborso.
g) Il Fondo non ridurrà in nessun momento i suoi averi nella valuta di un traente al disotto di un importo pari all’indebitamento del Fondo verso i partecipanti, risultante dai trasferimenti eseguiti per gli acquisti del traente.
h) Se a un partecipante è operato un rimborso, l’importo che può essere chiesto secondo il suo accordo di credito, conformemente ai termini della presente decisione, verrà ricostituito nella stessa misura.
i) L’obbligo del Fondo verso un’istituzione partecipante di eseguire un rimborso conformemente alle disposizioni del presente paragrafo o di pagare interessi giusta le disposizioni del paragrafo 9 è considerato adempiuto, se il Fondo trasferisce un importo equivalente di diritti speciali di prelievo allo Stato membro in cui è stabilita l’istituzione.
Par. 12Tassi di cambio
a) Il valore di un trasferimento sarà calcolato alla data dell’invio delle istruzioni relative. Il calcolo sarà eseguito in diritti speciali di prelievo, conformemente all’articolo XIX sezione 7 a) degli Statuti, e il Fondo sarà tenuto a rimborsare un valore equivalente.
b) Per l’applicazione di tutte le disposizioni della presente decisione, il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo sarà calcolato dal Fondo, giusta la regola 0–2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Par. 13Trasferibilità
Un partecipante può trasferire tutto o parte del suo diritto al rimborso, giusta un accordo di credito, soltanto con il consenso anticipato del Fondo e secondo i termini e le condizioni che questo potrà approvare.
Par. 14Notificazione
Qualsiasi notificazione fatta, in virtù della presente decisione, a o da uno Stato membro partecipante deve essere trasmessa con lettera o attraverso la via più rapida e indirizzata al o dall’organismo finanziario dello Stato membro partecipante designato conformemente all’articolo V sezione 1 dello Statuto e alla regola G–1 delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notificazione fatta a o da un’istituzione partecipante dev’essere trasmessa per lettera o nel modo più rapido ed indirizzata a o da istituzione partecipante.
Par. 15Modificazione
La presente decisione potrà essere modificata durante il periodo stabilito nel paragrafo 19 a) soltanto con una decisione del Fondo e con l’accordo di tutti i partecipanti. Questo accordo non sarà necessario per modificare la presente decisione all’atto della sua proroga giusta il paragrafo 19 b).
Par. 16Revoca
Un partecipante può revocare la sua adesione alla presente decisione giusta il paragrafo 19 b) ma, durante il periodo indicato nel paragrafo 19 a), soltanto con l’accordo del Fondo e di tutti i partecipanti.
Par. 17Ritiro dal Fondo
Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione è un partecipante, si ritira dal Fondo, l’accordo di credito di tale partecipante cessa a contare dalla data in cui ha effetto il ritiro. L’indebitamento del Fondo in virtù dell’accordo di credito sarà considerato un importo dovuto dal Fondo giusta l’articolo XXVI sezione 3 e l’allegato J dello Statuto.
Par. 18Sospensione delle transazioni valutarie e liquidazione
a) Il diritto del Fondo monetario internazionale di far richieste di fondi in virtù del paragrafo 7 e l’obbligo d’eseguire rimborsi in virtù del paragrafo 11 sospesi durante ogni interruzione delle transazioni valutarie, decisa conformemente all’articolo XXVII dello Statuto.
b) Nel caso di liquidazione del Fondo, gli accordi di credito cessano e l’indebitamento del Fondo costituisce impegni giusta l’allegato K dello Statuto. Per l’applicazione del paragrafo 1 a) dell’allegato K, ognuno degli impegni del Fondo risulterà esigibile, in primo luogo, nella valuta del partecipante e, in secondo luogo, nella valuta del traente per gli acquisti del quale il partecipante ha eseguito trasferimenti.
Par. 19Validità e proroga
a) La presente decisione sarà valida quattro anni a contare dalla data della sua entrata in vigore. Un nuovo periodo quinquennale inizierà alla data d’entrata in vigore della decisione n. 7337‑(83/37), adottata il 24 febbraio 1983 2 . I riferimenti al paragrafo 19 b) concernenti il periodo prescritto nel paragrafo 19 a) designano questo nuovo periodo e ogni periodo di proroga successivo che potrà essere deciso conformemente al paragrafo 19 b). Se è ponderata una proroga della presente decisione per il periodo che segue quello quinquennale di cui al paragrafo 19 a), il Fondo e i partecipanti riesamineranno l’applicazione della decisione, comprese le disposizioni del paragrafo 21.
b) Il Fondo può decidere una o più proroghe della validità della presente decisione, anche con le modificazioni che potrà stabilire in virtù del paragrafo 5. Il Fondo prende questa decisione di proroga e, eventualmente, di modificazione, entro dodici mesi prima della scadenza del periodo indicato nel paragrafo 19 a). Ogni partecipante può notificare al Fondo, entro sei mesi prima della scadenza del periodo indicato nel paragrafo 19 a), il suo proposito di ritirare l’adesione alla decisione così prorogata. In difetto di una tale notificazione, si considera che il partecipante continua ad aderire alla decisione così prorogata. Qualsiasi revoca d’adesione notificata da un partecipante, figurante o non figurante nell’elenco dell’allegato, in virtù del presente paragrafo, non gl’impedirà di riaderire in virtù del paragrafo 3 b).
c) Se la presente decisione è annullata o se essa non è prorogata, i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b) continueranno tuttavia ad essere applicabili, sino al rimborso completo, per quanto concerne qualsiasi indebitamento del Fondo in virtù di accordi di credito vigenti alla data dell’annullamento o della scadenza della decisione. Il partecipante, se ritira la sua adesione alla presente decisione giusta i paragrafi 16 o 19 b), cessa d’essere tale secondo la presente decisione, tenuto conto che i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b) di detta decisione continueranno ad essere applicabili sino al rimborso completo ad ogni indebitamento del Fondo risultante dal precedente accordo di credito del partecipante.
Par. 20Interpretazione
Qualsiasi questione d’interpretazione riguardante la presente decisione, che non rientra nell’ambito dell’articolo XXIX dello Statuto, sarà regolata d’intesa reciproca tra il Fondo, il partecipante che l’ha sollevata e tutti gli altri partecipanti. Per l’applicazione del presente paragrafo, sono considerati partecipanti anche i precedenti partecipanti ai quali continuano ad applicarsi i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b), in virtù del paragrafo 19 c), nella misura in cui uno di questi precedenti partecipanti sia toccato dalla questione d’interpretazione sollevata.
Par. 21Applicazione degli accordi di credito ai non partecipanti
a) Il Fondo può fare richieste di fondi conformemente ai paragrafi 6 e 7 per transazioni valutarie proposte da Stati membri che non sono partecipanti, se tali transazioni sono i) transazioni nei lotti superiori di credito, ii) transazioni secondo gli accordi di conferma superanti il primo lotto di credito, iii) transazioni giusta gli accordi allargati o iv) transazioni del primo lotto di credito eseguite congiuntamente con un accordo di conferma o un accordo allargato. Tutte le disposizioni della presente decisione sono applicabili, con riserva delle disposizioni del paragrafo 21 b).
b) Il Direttore generale può iniziare la procedura di richiesta di fondi prevista nel paragrafo 7 in connessione con le domande di cui al paragrafo 21 a) se, previa consultazione, considera che il Fondo non disponga di un importo sufficiente di risorse per soddisfare le domande sia attuali sia prevedibili di finanziamento, che risultano dall’esistenza di una situazione eccezionale, vincolata a problemi di bilancia dei pagamenti degli Stati membri, la cui natura o dimensione globale potrebbe compromettere la stabilità del sistema monetario internazionale. Al momento in cui propone richieste di fondi in applicazione del paragrafo 21 a) e b), il Direttore generale tiene debitamente conto delle richieste che possono eventualmente risultare da altre disposizioni della presente decisione.
Par. 22Partecipazione della Banca nazionale svizzera
a) Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente decisione, la Banca nazionale svizzera (dappresso: «Banca») può divenire partecipante aderendo alla presente decisione giusta il paragrafo 3 c) e accettando, mediante l’adesione, un accordo di credito per l’importo equivalente a un miliardo e venti milioni di diritti speciali di prelievo. Dall’adesione, la Banca è considerata una istituzione partecipante e tutte le disposizioni della presente decisione concernenti le istituzioni partecipanti le saranno applicabili, con riserva delle disposizioni supplementari dei paragrafi 22 b), c), d), e) e f).
b) In virtù del suo accordo di credito, la Banca s’impegna a prestare qualsiasi valuta che il Direttore generale, previa consultazione della Banca, avrà stabilito all’atto della richiesta di fondi e che, secondo l’accertamento del Fondo, è liberamente utilizzabile giusta l’articolo XXX f) dello Statuto.
c) Ove trattisi della Banca, i rinvii alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve recati nei paragrafi 7 b) e d) e 11 e) sono interpretati come riferentisi alla situazione della Confederazione svizzera.
d) Ove trattisi della Banca, i rinvii alla valuta di un partecipante nei paragrafi 9 c), 11 a) e b) e 18 b) sono interpretati come riferentisi a qualsiasi valuta che il Direttore generale, previa consultazione della Banca, ha stabilito al momento del pagamento da parte del Fondo e che, secondo l’accertamento del Fondo, è liberamente utilizzabile giusta l’articolo XXX f) dello Statuto.
e) Il pagamento dei diritti speciali di prelievo alla Banca in applicazione dei paragrafi 9 c) e 11 è eseguito soltanto finché la Banca è detentrice riconosciuta in applicazione dell’articolo XVII dello Statuto.
f) La Banca si considera vincolata, nella stessa misura degli altri partecipanti, dalle decisioni prese dal Fondo su qualsiasi problema d’interpretazione sollevato riguardo alla presente decisione e rientrante nell’ambito dell’articolo XXIX dello Statuto.
Par. 23Accordi di credito associati
a) Mediante un accordo tra il Fondo e uno Stato membro non partecipante o un’istituzione ufficiale di un tale Stato membro, in virtù del quale lo Stato membro o l’istituzione ufficiale di cui si tratta si obbliga ad accordare prestiti al Fondo per gli stessi scopi di quelli dei prestiti concessi da partecipanti in virtù della presente decisione e a condizioni comparabili, il Fondo può, con il consenso di tutti i partecipanti, sia fare richieste di fondi ai partecipanti conformemente a paragrafi 6 e 7 per transazioni valutarie con questo Stato membro, sia sottoporre domande giusta il paragrafo 11 e) in occasione del rimborso anticipato di un credito secondo l’accordo di prestito, sia eseguire congiuntamente i due provvedimenti. Giusta la presente decisione, queste richieste di fondi e tali domande sono considerate richieste di fondi e domande concernenti un partecipante.
b) Nessuna disposizione della presente decisione impedisce il Fondo di concludere altri accordi di prestito di qualsiasi tipo, compresi gli accordi tra il Fondo stesso e un mutuante, implicanti un’associazione con partecipanti e non contenenti le autorizzazioni menzionate nel paragrafo 23 a).
Allegato
Partecipanti e importi degli impegni di prestiti
I. Innanzi la data dell’entrata in vigore3 della decisione n. 7337–(83/37)
Partecipante | Importo in unità monetarie del partecipante |
| 2 000 000 000 |
| 4 000 000 000 |
| 357 142 857 |
| 2 715 381 428 |
| 343 750 000 000 |
| 340 000 000 000 |
| 216 216 000 |
| 724 000 000 |
| 7 500 000 000 |
| 517 320 000 |
II. A contare dalla data d’entrata in vigore4 della decisione n. 7337–(83/37)
Partecipante | Importo in diritti |
| 4 250 000 000 |
| 2 380 000 000 |
| 2 125 000 000 |
| 1 700 000 000 |
| 1 700 000 000 |
| 1 105 000 000 |
| 892 500 000 |
| 850 000 000 |
| 595 000 000 |
| 382 500 000 |
| 1 020 000 000 |
17 000 000 000 |
Lettera di M. Baumgartner, Ministro delle Finanze
della Francia, indirizzata a M. Dillon,
Segretario al Tesoro degli Stati Uniti
15 dicembre 1961
Signor Ministro,
Con la presente lettera intendo ricordare quanto è stato convenuto nel corso di conversazioni che hanno avuto luogo recentemente a Parigi riguardo al procedimento adottabile dai Paesi e dalle istituzioni partecipanti (designati qui di seguito «partecipanti») per i prestiti di risorse supplementari che il Fondo monetario internazionale potrebbe operare, in virtù di accordi di credito conclusi in connessione con una decisione generale degli amministratori dei Fondo.
Questo procedimento, che s’applicherebbe a partire dall’entrata in vigore di detta decisione ai partecipanti i quali aderissero conformemente alla loro legislazione e che rimarrebbe applicabile nel corso del periodo d’esecuzione della decisione, è il seguente:
A. Un Paese partecipante, che ha bisogno di valuta dal Fondo monetario internazionale o di concludere con il Fondo un accordo (stand-by) in circostanze tali da esigere l’impiego di risorse supplementari, consulta dapprima il Direttore generale del Fondo, poi gli altri partecipanti.
B. Se il Direttore generale propone che siano prestate al Fondo risorse supplementari, i partecipanti si consultano riguardo a questa proposta e informano il Direttore generale circa l’importo complessivo nelle loro valute che reputano adeguato di prestare al Fondo, tenuto conto delle raccomandazioni del Direttore generale e della situazione presente e prevedibile delle loro bilance dei pagamenti e delle loro riserve. I partecipanti devono aspirare a un accordo unanime.
C. Se l’accordo unanime non può essere realizzato, dev’essere stabilito, mediante votazione tra i partecipanti, se essi sono disposti ad agevolare, mediante prestiti nelle loro valute, un’emissione o un’assegnazione di credito, come è previsto negli accordi di credito speciali, e se è necessario un rafforzamento delle risorse del Fondo nell’ordine di grandezza proposto dal Direttore generale.
L’eventuale traente non avrà diritto di voto. Una decisione favorevole ha luogo quando le seguenti maggioranze dei voti dei partecipanti presenti saranno state raccolte, restando inteso che le astensioni potranno fondarsi soltanto sui motivi di bilancia dei pagamenti menzionati nel paragrafo D:
- la maggioranza dei due terzi del numero dei partecipanti che avranno votato;
- a maggioranza dei tre quinti dei voti dei partecipanti che avranno votato, ponderati sulla base degli impegni assunti con l’approntamento di risorse supplementari.
D. Se la decisione prevista nel paragrafo C è favorevole, hanno luogo altre consultazioni tra i partecipanti e con il Direttore generale riguardo agli importi rispettivi delle valute dei partecipanti che saranno prestate al Fondo, per raggiungere un totale dell’ordine generale di grandezza convenuto conformemente al paragrafo C. Se, durante le consultazioni, un partecipante comunica di reputare, a cagione della situazione presente o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve, che non dovrebbero più essere fatte richieste nei suoi confronti o che le richieste dovrebbero essere di un importo minore, i partecipanti si consulteranno tra di loro e con il Direttore generale riguardo agli importi supplementari delle loro valute che potrebbero fornire in modo da raggiungere l’ordine generale di grandezza convenuto conformemente al paragrafo C.
E. Se è realizzato l’accordo previsto nel paragrafo D, ogni partecipante informa il Direttore generale circa le richieste di fondi cui è disposto a far fronte in virtù dell’accordo di credito che ha conchiuso con il Fondo.
F. Se un partecipante, il quale ha prestato valuta al Fondo in esecuzione dell’accordo di credito che ha concluso con esso, chiede successivamente il rimborso del prestito e se risulta che altri partecipanti devono consentire nuovi prestiti al Fondo, il partecipante che domanda il rimborso deve consultare il Direttore generale e gli altri partecipanti.
Per l’applicazione delle procedure testé descritte, i partecipanti designeranno rappresentanti autorizzati ad esprimere il parere riguardo alle proposte di utilizzazione delle risorse supplementari.
È convenuto che, nel caso in cui fosse presentata una proposta di richiesta in virtù degli accordi di credito o sorgessero altre questioni le quali, secondo la decisione del Fondo, esigono consultazioni tra i partecipanti, sarà organizzata una riunione di consultazione tra tutti i partecipanti. Il rappresentante della Francia si incarica di convocare la prima riunione e i partecipanti designeranno il presidente. Il Direttore generale del Fondo o il suo rappresentante dovrà essere invitato a partecipare a queste riunioni di consultazione.
È convenuto che, per la condotta delle consultazioni previste, i partecipanti devono, nella più ampia misura possibile, utilizzare le facilità offerte dalle organizzazioni internazionali cui appartengono per tenersi vicendevolmente informati riguardo agli sviluppi delle loro bilance dei pagamenti, che potessero provocare un ricorso alle risorse supplementari.
Il complesso di queste consultazioni è concepito nell’intento di assicurare, in uno spirito di cooperazione internazionale, la stabilità del sistema internazionale dei pagamenti.
Le sarei grato se mi confermasse per scritto che il testo della presente lettera costituisce esattamente quanto è stato convenuto riguardo al procedimento adottabile per i prestiti contratti dal Fondo monetario internazionale in virtù degli accordi di credito ai quali mi riferisco.
Invio lettere identiche agli altri partecipanti, ossia alla Germania, al Belgio, al Canada, all’Italia, al Giappone, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia. Allego un testo della presente lettera in inglese. I testi inglese e francese come anche le risposte dei partecipanti nell’una o nell’altra lingua fanno parimente fede. Informerò tutti i partecipanti delle conferme ricevute in risposta alla presente lettera.