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0.941.290

Convenzione istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale Conchiusa a Parigi il 12 ottobre 1955 Firmata dalla Svizzera il 21 dicembre 1955 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 ottobre 1956

RU 1971 1145

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 maggio 1958

Modificata con effetto a contare dal 18 gennaio 1968

(Stato 8 luglio 2020)

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione,

animati dal desiderio di risolvere sul piano internazionale i problemi tecnici e amministrativi posti dall’uso degli strumenti di misura e

coscienti dell’importanza di un coordinamento dei loro sforzi per il raggiungimento di tale scopo,

hanno convenuto di istituire un’Organizzazione internazionale di metrologia legale definita come segue:

Titolo primo Scopo dell’Organizzazione

Art. I

È istituita un’Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Detta Organizzazione ha lo scopo di:

  1. formare un centro di documentazione e d’informazione:–da una parte, sui diversi servizi nazionali che si occupano della verificazione e del controllo degli strumenti di misura che sono, o possono essere, sottoposti a una regolamentazione legale;–dall’altra parte, su detti strumenti di misura, dal punto di vista della loro concezione, della loro costruzione e del loro uso;
  2. tradurre e pubblicare i testi delle prescrizioni legali sugli strumenti di misura e il loro uso, in vigore nei diversi Stati, con tutti i commenti, fondati sui relativi diritti costituzionali e amministrativi, necessari per comprendere pienamente dette prescrizioni;
  3. determinare i principi generali della metrologia legale;
  4. studiare, con il fine di unificare i metodi e i regolamenti, i problemi di carattere legislativo e regolamentare di metrologia legale, la cui soluzione è d’interesse internazionale;
  5. preparare un disegno di legge e di regolamento tipo sugli strumenti di misura e il loro uso;
  6. elaborare un disegno d’organizzazione materiale di un servizio tipo di verificazione e di controllo degli strumenti di misura;
  7. stabilire le caratteristiche e le qualità necessarie e sufficienti che devono presentare gli strumenti di misura affinché siano approvati dagli Stati membri e affinché il loro uso possa essere raccomandato sul piano internazionale;
  8. favorire i rapporti fra i servizi dei pesi e delle misure, o altri servizi incaricati della metrologia legale, di ciascun Stato membro dell’Organizzazione.

Titolo secondo Costituzione dell’Organizzazione

Art. II

Sono membri dell’Organizzazione gli Stati partecipanti alla presente convenzione.

Art. III

L’Organizzazione comprende:

  1. una Conferenza internazionale di metrologia legale,
  2. un Comitato internazionale di metrologia legale,
  3. un Ufficio internazionale di metrologia legale, di cui qui di seguito si tratta.

Conferenza internazionale di metrologia legale

Art. IV

I problemi concernenti la legislazione e l’amministrazione propri d’un singolo Stato non sono di pertinenza della Conferenza, salvo che quello Stato ne faccia espressa domanda.

La Conferenza ha lo scopo di:

  1. esaminare i problemi concernenti i fini dell’Organizzazione e prendere tutte le decisioni relative,
  2. garantire la costituzione degli organi direttivi incaricati di eseguire i lavori dell’Organizzazione;
  3. esaminare e sanzionare i rapporti redatti, a conclusione dei loro lavori, dai diversi organi di metrologia legale istituiti conformemente alla presente convenzione.

Art. V

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione fanno parte della Conferenza in qualità di membri, vi sono rappresentati come previsto nell’articolo VII e sono soggetti agli obblighi definiti dalla convenzione. I Corrispondenti non sono rappresentati alla Conferenza, ma possono delegarvi osservatori con semplice voto consultivo. Non sono tenuti a versare le quote degli Stati membri, ma devono sopperire alle spese cagionate dalla prestazione di servizi, che essi possono chiedere, e alle spese d’abbonamento alle pubblicazioni dell’Organizzazione.

Oltre ai membri, possono far parte della Conferenza in qualità di Corrispondenti:

  1. gli Stati o i territori che non possono o non desiderano ancora partecipare alla convenzione;
  2. le Unioni internazionali che svolgono un’attività connessa a quella dell’Organizzazione.

Art. VI

Gli Stati membri s’impegnano a fornire alla Conferenza tutta la documentazione di cui sono in possesso che, a loro parere, possa permettere all’Organizzazione l’adempimento dei compiti che le spettano.

Art. VII

Gli Stati membri delegano alle riunioni della Conferenza rappresentanti ufficiali, al massimo tre. Per quanto possibile, almeno uno di questi deve essere, nel suo Paese, un funzionario, ancora in attività, dei servizio dei pesi e delle misure o di un altro servizio che si occupa di metrologia legale. Uno solo dei delegati ha diritto di voto. I delegati non devono essere muniti dei pieni poteri, salvo, a domanda del Comitato, in casi eccezionali e per problemi ben determinati. Ciascun Stato sopperisce alle sue spese di rappresentanza in seno alla Conferenza. I membri del Comitato che non fossero delegati dal loro Governo hanno il diritto di partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Art. VIII

La Conferenza decide le raccomandazioni per un’azione comune degli Stati membri nei settori definiti nell’articolo I. Le decisioni della Conferenza sono applicabili solo se il numero degli Stati membri, presenti, è almeno uguale ai due terzi del numero totale degli Stati membri e se esse raccolgono almeno i quattro quinti dei voti espressi. Il numero dei voti espressi deve essere almeno uguale ai quattro quinti del numero degli Stati membri presenti. Non sono considerate voti espressi le astensioni e le schede bianche o nulle. Le decisioni sono immediatamente comunicate per informazione, esame e raccomandazione agli Stati membri. Gli Stati membri s’impegnano moralmente ad applicare, in quanto possibile, dette decisioni. Tuttavia, per qualsiasi votazione concernente l’organizzazione, la gestione, l’amministrazione, il regolamento interno della Conferenza, del Comitato, dell’Ufficio e qualunque problema analogo, la maggioranza assoluta è sufficiente per rendere immediatamente esecutiva la decisione in causa, a condizione che il numero minimo dei membri presenti e quello dei voti espressi siano gli stessi sopra indicati. Il voto dello Stato membro, il cui delegato occupa la presidenza, decide in caso di parità di voti.

Art. IX

La Conferenza nomina nel suo seno, per la durata di ogni singola sessione, un presidente e due vicepresidenti, cui è aggiunto, a titolo di segretario, il direttore dell’Ufficio.

Art. X

La Conferenza si riunisce almeno ogni sei anni convocata dal presidente del Comitato o, se questi è impedito, dal direttore dell’Ufficio, se ciò è richiesto da parte di almeno la metà dei membri del Comitato. Essa stabilisce, alla conclusione dei lavori, il luogo e la data della sua prossima riunione o ne delega la competenza al Comitato.

Art. XI

La lingua ufficiale dell’Organizzazione è il francese. Tuttavia, la Conferenza può prevedere l’uso di una o di più altre lingue per i lavori e le discussioni.

Comitato internazionale di metrologia legale

Art. XII

I compiti previsti nell’articolo I sono assunti e adempiuti dal Comitato internazionale di metrologia legale, organo di lavoro della Conferenza.

Art. XIII

Il Comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione. I rappresentanti sono designati dal Governo del loro Paese. I rappresentanti devono essere funzionari, in attività, del servizio che si occupa degli strumenti di misura o personalità aventi funzioni ufficiali attive nel settore della metrologia legale. Essi cessano d’essere membri del Comitato se non soddisfano più le condizioni suindicate e spetta allora ai Governi interessati di designare i sostituti. Essi mettono a disposizione del Comitato la loro esperienza, i loro consigli e i loro lavori, ma non impegnano il loro Governo, né la loro amministrazione. I membri del Comitato partecipano di diritto alle riunioni della Conferenza, con voto consultivo. Essi possono essere delegati del loro Governo alla Conferenza. Il presidente può invitare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, qualsiasi persona la cui partecipazione gli sembri utile.

Art. XIV

Le persone fisiche che hanno prestato un contributo importante alla scienza o all’industria metrologiche o che sono state membri del Comitato possono, per decisione di questo, essere nominate membri d’onore. Tali membri possono assistere alle riunioni con voto consultivo.

Art. XV

Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, che sono nominati per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Tuttavia, il loro mandato, se scade nell’intervallo fra due sessioni del Comitato, è automaticamente prorogato fino alla seconda di dette sessioni. Il direttore dell’Ufficio è loro aggiunto in qualità di segretario. Il Comitato può delegare talune sue funzioni al proprio presidente. Il presidente adempie i compiti che gli sono delegati dal Comitato e lo sostituisce nelle decisioni urgenti. Egli comunica dette decisioni ai membri del Comitato e ne rende loro conto il più presto possibile. Se sorgono problemi d’interesse comune per il Comitato e per organizzazioni affini, il presidente rappresenta il Comitato presso dette organizzazioni. In caso d’assenza, d’impedimento, di cessazione di mandato, di dimissione o di decesso del presidente, l’interinato è assunto dal primo vicepresidente.

Art. XVI

Il Comitato si riunisce almeno ogni due anni convocato dal suo presidente o, se questi è impedito, dal direttore dell’Ufficio, se ciò è richiesto da parte di almeno la metà dei membri del Comitato. Salvo motivi particolari, le sessioni normali hanno luogo nel Paese sede dell’Ufficio. Tuttavia, riunioni d’informazione possono essere tenute nel territorio dei diversi Stati membri.

Art. XVII

I membri del Comitato che sono impediti di assistere a una riunione possono delegare il loro voto a un collega che diventa così il loro rappresentante. In tal caso, uno stesso membro non può accumulare con il suo più di due altri voti. Le decisioni sono valide solo se il numero dei presenti e dei rappresentati è almeno uguale ai tre quarti del numero delle persone designate membri del Comitato e se il disegno ha raccolto almeno i quattro quinti dei voti espressi. Il numero dei voti espressi deve essere almeno uguale ai quattro quinti del numero dei presenti e dei rappresentati alla sessione. Non sono considerate voti espressi le astensioni e le schede bianche o nulle. Nell’intervallo fra le sessioni e in taluni casi speciali, il Comitato può deliberare per corrispondenza. Le risoluzioni prese in questa forma sono valide solo se tutti i membri del Comitato sono stati invitati a esprimere la loro opinione e se le risoluzioni sono state approvate all’unanimità dei voti espressi, a condizione che il numero dei voti espressi sia almeno uguale ai due terzi del numero dei membri designati. Non sono considerate voti espressi le astensioni e le schede bianche o nulle. L’assenza di risposta nei termini stabiliti dal presidente equivale a un’astensione.

Art. XVIII

Il Comitato affida studi speciali, ricerche sperimentali e lavori di laboratorio ai servizi competenti degli Stati membri, previo accordo formale con questi ultimi. Se per l’adempimento di detti compiti sono necessarie talune spese, l’accordo specifica in quale proporzione l’Organizzazione vi sopperisce. Il direttore dell’Ufficio coordina e raccoglie l’insieme dei lavori. Il Comitato può affidare taluni compiti, a titolo permanente o temporaneo, a gruppi di lavoro o a periti tecnici o giuridici che operano secondo modalità da esso stabilite. Se per l’adempimento di tali compiti sono necessarie retribuzioni o indennità, il Comitato ne stabilisce l’importo. Il direttore dell’Ufficio assume la segreteria di detti gruppi di lavoro o di periti.

Ufficio internazionale di metrologia legale

Art. XIX

L’Ufficio internazionale di metrologia legale, posto sotto la direzione e il controllo dei Comitato, provvede al funzionamento della Conferenza e del Comitato. L’Ufficio è incaricato di preparare le riunioni della Conferenza e del Comitato, di curare il collegamento fra i diversi membri di questi organi e di mantenere rapporti con gli Stati membri o con i Corrispondenti e i loro servizi interessati. Esso è pure incaricato di eseguire gli studi e i lavori definiti all’articolo I e di provvedere alla stesura dei verbali e all’edizione di un bollettino inviato gratuitamente agli Stati membri. Esso costituisce il centro di documentazione e d’informazione previsto all’articolo I. Il Comitato e l’Ufficio sono incaricati di eseguire le decisioni della Conferenza. L’Ufficio non effettua ricerche sperimentali, né lavori di laboratorio. Esso può tuttavia disporre di sale di dimostrazione convenientemente attrezzate per esaminare costruzione e funzionamento di taluni apparecchi.

Art. XX

L’Ufficio ha la sede amministrativa in Francia.

Art. XXI

Il personale dell’Ufficio consta di un direttore e di collaboratori nominati dal Comitato, nonché di impiegati o agenti, a titolo permanente o temporaneo, assunti dal direttore. Il personale dell’Ufficio e, se necessario, i periti, di cui all’articolo XVIII sono retribuiti. Essi ricevono uno stipendio o un salario, oppure indennità, il cui montante è stabilito dal Comitato. Gli statuti del direttore, dei collaboratori e degli impiegati o agenti sono determinati dal Comitato, in particolare per quanto concerne le condizioni di assunzione, di lavoro, di disciplina e di pensionamento. La nomina, il licenziamento o la revoca degli agenti e degli impiegati dell’Ufficio sono decisi dal direttore, salvo per quanto concerne i collaboratori designati dal Comitato, i quali possono essere oggetto dei medesimi provvedimenti solo per decisione del Comitato.

Art. XXII

Il direttore provvede al funzionamento dell’Ufficio sotto il controllo e secondo le direttive del Comitato, davanti al quale è responsabile e cui deve presentare, a ogni sessione ordinaria, un rapporto di gestione. Il direttore riscuote le entrate, prepara il bilancio, assume tutte le spese di personale e di materiale, emette i relativi mandati di pagamento e gestisce i fondi di tesoreria. Il direttore è, di diritto, segretario della Conferenza e del Comitato.

Art. XXIII

I Governi degli Stati membri dichiarano che l’Ufficio è riconosciuto di pubblica utilità, che ha una propria personalità civile e che, in generale, beneficia dei privilegi e agevolazioni comunemente concessi dalla legislazione in vigore, in ciascuno degli Stati membri, agli istituti intergovernativi.

Titolo terzo Disposizioni finanziarie

Art. XXIV

I crediti sono espressi in franchi-oro. La parità fra il franco-oro e il franco-francese è quella indicata dalla Banca di Francia. Durante il periodo finanziario, il Comitato può appellarsi agli Stati membri, se ritiene necessario un aumento di crediti per fronteggiare i compiti dell’Organizzazione o un mutamento delle condizioni economiche. Se, alla scadenza del periodo finanziario, la Conferenza non si è riunita o non ha potuto deliberare validamente, il periodo finanziario è prorogato fino alla successiva sessione valida. I crediti primitivamente concessi sono aumentati in proporzione della durata della proroga. Durante il periodo finanziario, il Comitato stabilisce, nei limiti dei crediti concessi, l’importo delle spese d’esercizio relative a periodi di bilancio di durata uguale all’intervallo fra le sue sessioni. Esso controlla l’investimento dei beni disponibili. Se, alla scadenza del periodo di bilancio, il Comitato non si è riunito o non ha potuto deliberare validamente, il presidente e il direttore dell’Ufficio decidono la rinnovazione fino alla successiva sessione valida, di tutto o parte del bilancio dell’esercizio scaduto.

La Conferenza, per un periodo finanziario corrispondente all’intervallo fra le sue sessioni, decide:

  1. l’importo globale dei crediti necessari per sopperire alle spese d’esercizio dell’organizzazione;
  2. l’importo annuale dei crediti da costituire in riserva per fronteggiare spese straordinarie obbligatorie e garantire l’esecuzione del bilancio qualora le entrate fossero insufficienti.

Art. XXV

Il direttore dell’Ufficio è autorizzato ad assumere e a pagare, di sua propria autorità, le spese d’esercizio dell’Organizzazione. soltanto dopo aver ottenuto il consenso del presidente del Comitato. Le eccedenze di bilancio possono essere utilizzate durante tutto il periodo finanziario. La gestione di bilancio del direttore deve essere sottoposta al Comitato che la verifica in ciascuna delle sue sessioni. Alla scadenza del periodo finanziario, il Comitato sottopone al controllo della Conferenza un bilancio di gestione. La conferenza determina la destinazione delle eccedenze di bilancio. L’importo di dette eccedenze può essere dedotto dai contributi degli Stati membri o aggiunto ai crediti di riserva.

Egli può:

  1. pagare le spese straordinarie;
  2. prelevare sui crediti di riserva le somme necessarie a garantire l’attuazione del programma previsto nel bilancio, qualora le entrate fossero insufficienti,

Art. XXVI

Per permettere lavori speciali, sussidi straordinari possono essere corrisposti da taluni Stati membri. Detti sussidi non sono compresi nel bilancio generale e sono conteggiati a parte. I contributi annui sono stabiliti in franchi-oro. Essi sono pagati in franchi francesi o in qualsiasi divisa convertibile. La parità tra il franco-oro e il franco-francese è quella indicata dalla Banca di Francia, la quotazione applicabile essendo quella al giorno del versamento. I contributi annui sono versati all’inizio dell’anno al direttore dell’Ufficio.

Le spese dell’Organizzazione sono compensate con:

  1. un contributo annuo degli Stati membri.
  2. Il totale delle quote contributive per un periodo finanziario è determinato secondo l’importo dei crediti concessi dalla Conferenza, tenuto conto di una valutazione delle entrate delle poste 2 e 5 qui di seguito.
  3. Per la determinazione delle rispettive quote, gli Stati membri Sono suddivisi in quattro classi secondo la popolazione totale della metropoli e dei territori che essi hanno dichiarato di rappresentare:
  4. classe 1. – popolazione inferiore o uguale a 10 milioni di abitanti;
  5. classe 2. – popolazione fra 10 milioni esclusi e 40 milioni inclusi;
  6. classe 3. – popolazione fra 40 milioni esclusi e 100 milioni inclusi;
  7. classe 4. – popolazione superiore a 100 milioni.
  8. Il numero degli abitanti è arrotondato al numero intero di milioni inferiore.
  9. Se in uno Stato il grado d’uso degli strumenti di misura è nettamente inferiore alla media, detto Stato può chiedere di essere collocato in una classe inferiore a quella assegnatagli secondo la sua popolazione.
  10. Seguendo le classi, le quote sono proporzionali a uno, due, quattro e otto.
  11. Per determinare il contributo annuo di uno Stato membro, la quota contributiva di detto Stato è suddivisa in parti uguali su tutti gli anni dei periodo finanziario.
  12. Allo scopo di costituire fin dall’inizio un margine di sicurezza destinato ad ammortire le fluttuazioni delle entrate, gli Stati membri forniscono anticipazioni sulle quote annue da pagare. L’importo di dette anticipazioni e la loro durata sono stabiliti dalla Conferenza.
  13. Se, alla scadenza del periodo finanziario, la Conferenza non si è riunita o non ha potuto deliberare validamente, i contributi annui sono prorogati allo stesso tasso fino a una sessione valida della Conferenza;
  14. il ricavo dalla vendita di pubblicazioni e dalle prestazioni di servizi ai Corrispondenti;
  15. i proventi da investimenti delle somme costituenti i fondi di tesoreria;
  16. i contributi per il periodo finanziario in corso e le tasse d’entrata dei nuovi Stati aderenti – i contributi retroattivi e le tasse d’entrata degli Stati membri reintegrati – i contributi arretrati degli Stati membri che riprendono a effettuare i loro versamenti dopo averli sospesi,
  17. sussidi, sottoscrizioni, doni o legati ed entrate diverse.

Art. XXVII

Il Comitato emana un regolamento finanziario fondato sulle prescrizioni generali degli articoli XXIV, XXV e XXVI della presente convenzione.

Art. XXVIII

Uno Stato che diventa membro dell’Organizzazione nel corso di uno dei periodi previsti all’articolo XXVI è vincolato fino alla scadenza di detto periodo ed è soggetto, a contare dalla sua adesione, agli stessi obblighi cui sono soggetti gli Stati già membri. Un nuovo Stato membro diventa comproprietario dei beni dell’Organizzazione e deve pertanto versare una tassa d’entrata stabilita dalla Conferenza. La sua quota annuale è calcolata come se esso aderisse il primo gennaio dell’anno che segue quello del deposito degli strumenti d’adesione o di ratificazione. Il suo versamento per l’anno in corso è di tanti dodicesimi della sua quota quanti sono i mesi rimanenti. Detto versamento non modifica le quote previste nell’anno in corso per gli altri membri.

Art. XXIX

Qualsiasi Stato membro che non ha pagato le sue quote durante tre anni consecutivi è, d’ufficio, considerato dimissionario e cancellato dall’elenco degli Stati membri. Tuttavia, la situazione di taluni Stati membri che si trovano in un periodo di difficoltà finanziarie e non possono momentaneamente adempire i loro obblighi, è esaminata dalla Conferenza che può, in determinati casi, concedere loro proroghe o condoni. L’insufficienza di entrate risultante dalla radiazione di uno Stato membro è compensata mediante prelevamento sui crediti di riserva costituiti conformemente all’articolo XXIV. Gli Stati membri volontariamente dimissionari e gli Stati membri dimissionari d’ufficio perdono qualsiasi diritto di comproprietà sul totale dei beni dell’Organizzazione.

Art. XXX

Uno Stato membro volontariamente dimissionario può essere reintegrato a sua semplice domanda. Esso è allora considerato come un nuovo Stato membro, ma la tassa d’entrata è esigibile solo se le sue dimissioni datano da oltre 5 anni. Uno Stato membro dimissionario d’ufficio può essere reintegrato a sua semplice domanda, riservato il versamento delle quote impagate al momento della sua radiazione. Dette quote retroattive sono calcolate secondo le quote degli anni anteriori alla sua reintegrazione. Esso è poi considerato come un nuovo Stato membro, ma la tassa d’entrata è calcolata, tenendo conto, nelle proporzioni stabilite dalla Conferenza, delle sue quote anteriori.

Art. XXXI

In caso di scioglimento dell’Organizzazione, l’attivo è suddiviso fra gli Stati proporzionalmente al totale delle loro quote anteriori, riservati qualsiasi accordo che potrebbe essere conchiuso fra gli Stati membri aventi regolarmente pagato le loro quote alla data dello scioglimento e i diritti contrattuali o acquisiti del personale in servizio o al beneficio della pensione.

Titolo quarto Disposizioni generali

Art. XXXII

La presente convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 dicembre 1955 presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica francese. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese che notificherà la data del deposito a ciascuno Stato firmatario.

Art. XXXIII

Gli Stati che non avranno firmato la convenzione potranno aderirvi alla scadenza del termine previsto nell’articolo XXXII. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese che notificherà la data di deposito a tutti i Governi firmatari e aderenti.

Art. XXXIV

La presente convenzione entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratificazione o di adesione. Essa entra in vigore, per ciascun Stato che la ratifica o vi aderisce successivamente, trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione. Il Governo della Repubblica francese notificherà a ciascuna Parte contraente la data d’entrata in vigore della convenzione.

Art. XXXV

Ciascuno Stato può, all’atto della firma, della ratificazione o in qualsiasi altro momento, dichiarare, mediante notificazione al Governo della Repubblica francese, che la presente convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La presente convenzione s’applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione a contare dal trentesimo giorno che segue la data alla quale il Governo della Repubblica francese avrà ricevuto la notificazione. Il Governo della Repubblica francese trasmetterà detta notificazione agli altri Governi.

Art. XXXVI

La presente convenzione è conchiusa per un periodo di 12 anni a contare dalla sua prima entrata in vigore. Essa resterà poi in vigore per un periodo di sei anni e così di seguito fra le Parti contraenti che non l’avranno disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine. La disdetta deve essere effettuata mediante notificazione scritta al Governo della Repubblica francese che ne avvertirà le Parti contraenti.

Art. XXXVII

L’organizzazione può essere sciolta mediante decisione della Conferenza, alla condizione che i delegati siano, al momento del voto, muniti dei pieni poteri a questo scopo.

Art. XXXVIII

Se il numero degli Stati partecipanti alla presente convenzione si trova ridotto a meno di sedici, la Conferenza potrà consultare gli Stati membri per sapere se la convenzione debba essere considerata caduca.

Art. XXXIX

La Conferenza può raccomandare alle Parti contraenti emendamenti alla presente convenzione. Ciascuna Parte contraente che accetta un emendamento notificherà per iscritto la sua accettazione al Governo della Repubblica francese che avvertirà le altre Parti contraenti del ricevimento di detta notificazione d’accettazione. L’emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che le notificazioni d’accettazione di tutte le parti contraenti saranno state ricevute dal Governo della Repubblica francese. Se un emendamento sarà così stato accettato da tutte le Parti contraenti, il Governo della Repubblica francese ne avvertirà tutte le altre Parti contraenti, nonchè i Governi firmatari, comunicando loro la data dell’entrata in vigore. Dopo l’entrata in vigore di un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente convenzione o aderirvi senza accettare anche l’emendamento.

Art. XL

La presente convenzione sarà redatta in lingua francese in un solo originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e aderenti.

In fede di che i seguenti plenipotenziari, i cui poteri sono stati riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 12 ottobre 1955.

(Si omettono le firme)

0.941.290

Campo d’applicazione l’8 luglio 20201

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

15 novembre

2001 A

15 dicembre

2001

Algeria

26 giugno

1979 A

26 luglio

1979

Arabia Saudita

19 ottobre

1989 A

18 novembre

1989

Australia

18 agosto

1959 A

17 settembre

1959

Austria

27 giugno

1956

28 maggio

1958

Belarus

30 dicembre

1993 A

29 gennaio

1994

Belgio

10 novembre

1959

10 dicembre

1959

Brasile

17 gennaio

1984 A

16 febbraio

1984

Bulgaria

4 giugno

1956 A

28 maggio

1958

Cambogia

10 maggio

2016 A

9 giugno

2016

Camerun

21 settembre

1970 A

21 ottobre

1970

Ceca, Repubblica

13 gennaio

1993 A

12 febbraio

1993

Cina

26 marzo

1985 A

25 aprile

1985

Cipro

19 giugno

1974 A

19 luglio

1974

Colombia

6 dicembre

2012 A

5 gennaio

2013

Corea (Nord)

9 maggio

1974 A

8 giugno

1974

Corea (Sud)

2 maggio

1978 A

1° giugno

1978

Cuba

30 ottobre

1962

29 novembre

1962

Danimarca

11 febbraio

1957

28 maggio

1958

Egitto

28 luglio

1961 A

27 agosto

1961

Etiopia

8 gennaio

1974 A

7 febbraio

1974

Finlandia

28 aprile

1958

28 maggio

1958

Francia

23 aprile

1958

28 maggio

1958

Territori d’oltre mare

23 aprile

1958

28 maggio

1958

Germania

8 dicembre

1959

7 gennaio

1960

Giappone

16 maggio

1961 A

15 giugno

1961

Grecia

26 giugno

1979 A

26 luglio

1979

Guinea

5 marzo

1960 A

4 aprile

1960

India

27 ottobre

1956

28 maggio

1958

Indonesia

30 settembre

1960 A

30 ottobre

1960

Iran

30 settembre

1959

30 ottobre

1959

Irlanda

5 marzo

1979 A

4 aprile

1979

Israele

7 luglio

1966 A

6 agosto

1966

Italia

28 ottobre

1958 A

27 novembre

1958

Kazakstan

14 dicembre

1994 A

13 gennaio

1995

Libano

6 novembre

1962 A

6 dicembre

1962

Macedonia del Nord

11 agosto

1994 A

10 settembre

1994

Marocco

18 settembre

1958 A

18 ottobre

1958

Monaco

9 agosto

1956

28 maggio

1958

Norvegia

28 aprile

1958

28 maggio

1958

Nuova Zelanda

27 agosto

2003 A

26 settembre

2003

Paesi Bassi

12 giugno

1958

12 luglio

1958

Territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi

12 giugno

1958 A

12 luglio

1958

Pakistan

12 luglio

1973 A

11 agosto

1973

Polonia

16 luglio

1957

28 maggio

1958

Portogallo

26 novembre

1986 A

26 dicembre

1986

Regno Unito

11 maggio

1962 A

10 giugno

1962

Gibilterra

11 maggio

1962 A

10 giugno

1962

Isole Turche e Caicos

11 maggio

1962 A

10 giugno

1962

Isole Vergini britanniche

11 maggio

1962 A

10 giugno

1962

Montserrat

11 maggio

1962 A

10 giugno

1962

Romania

17 ottobre

1956

28 maggio

1958

Russia

18 dicembre

1956

28 maggio

1958

Serbia

7 maggio

1957

28 maggio

1958

Slovacchia

13 gennaio

1993 A

12 febbraio

1993

Slovenia

22 gennaio

1993 A

21 febbraio

1993

Spagna

14 maggio

1957

28 maggio

1958

Sri Lanka

18 marzo

1968 A

17 aprile

1968

Stati Uniti

22 settembre

1972 A

22 ottobre

1972

Sudafrica

11 agosto

1998 A

10 settembre

1998

Svezia

11 luglio

1958

10 agosto

1958

Svizzera

9 ottobre

1956

28 maggio

1958

Tanzania

29 agosto

1979 A

28 settembre

1979

Thailandia

7 gennaio

2016 A

6 febbraio

2016

Turchia

1° giugno

2005 A

1° luglio

2005

Ungheria

19 settembre

1956

28 maggio

1958

Venezuela

25 luglio

1960 A

24 agosto

1960

Vietnam

25 agosto

2003 A

24 settembre

2003