Lexipedia

0.941.334.91

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco
dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi e
sui lavori plurimetallici

RU 2021 473

Traduzione

Conclusa il 19 giugno 2018

Entrata in vigore con scambio di note il 1° settembre 2021

(Stato 1° settembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

qui appresso denominate le Parti

desiderose di promuovere e facilitare gli scambi di lavori di metalli preziosi, pur garantendo la protezione del consumatore e la lealtà delle operazioni commerciali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo la presente convenzione:

  1. le espressioni «una Parte» e «l’altra Parte» designano, secondo il contesto, la Svizzera o la Francia;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. il termine «Francia» designa i dipartimenti della Francia metropolitana e d’oltremare;
  4. l’espressione «autorità competenti» designa:1.nel caso della Svizzera, l’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi,2.nel caso della Francia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Direction générale des douanes et des droits indirects);
  5. l’espressione «legge svizzera» designa la legge federale del 20 giugno 19331 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, nonché la rispettiva ordinanza esecutiva dell’8 maggio 19342;
  6. l’espressione «legge francese» designa gli articoli 521−553 del Code général des Impôts (CGI) nonché i decreti e le decisioni adottati per la loro applicazione, eccettuate le disposizioni concernenti i placcati o doppiati d’oro, d’argento e di platino;
  7. l’espressione «lavori di metalli preziosi» designa i lavori in leghe d’oro, d’argento e di platino come indicati nelle leggi svizzere e francesi;
  8. l’espressione «lavori plurimetallici» designa lavori costituiti da metalli preziosi e metalli comuni, ossia:1.per la Svizzera: i lavori plurimetallici come definiti agli articoli 1 e 7a della legge svizzera,2.per la Francia: i lavori plurimetallici come definiti all’articolo 4 del Décret no 84−624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux;
  9. l’espressione «marchio ufficiale» designa:1.per la Svizzera: il marchio di garanzia di cui all’articolo 15 della legge svizzera, nonché i marchi di garanzia e di piccola garanzia utilizzati tra l’8 maggio 1934 e il 31 luglio 1995,2.per la Francia: i marchi di cui agli articoli 523 e 524 del CGI;
  10. l’espressione «marchio del fabbricante» designa:1.per la Svizzera: il marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge svizzera,2.per la Francia: il marchio di cui all’articolo 524 capoverso 2 e all’articolo 548 capoverso 1 del CGI;
  11. l’espressione «indicazione del titolo» designa la marca di cui all’articolo 7 della legge svizzera.

Art. 2

I lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici che al momento della loro importazione in Svizzera recano il marchio ufficiale francese, il marchio del fabbricante e l’indicazione del titolo non sono subordinati a una nuova verifica, a un nuovo controllo o marchiatura in Svizzera, a condizione che soddisfino le disposizioni della legge svizzera. Sono tuttavia fatte salve le prove saltuarie di cui all’articolo 4 della presente convenzione. Dopo l’espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati a un ufficio di controllo affinché sia verificata la presenza dei marchi ufficiali francesi.

I lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici che al momento della loro importazione in Francia recano il marchio ufficiale svizzero, il marchio del fabbricante e l’indicazione del titolo non sono subordinati a una nuova verifica, a un nuovo controllo o marchiatura, siano essi ufficiali o di responsabilità in Francia, a condizione che tali lavori soddisfino le disposizioni della legge francese. Sono tuttavia fatte salve le prove saltuarie di cui all’articolo 4 della presente convenzione. Dopo l’espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati a un Ufficio di garanzia ( Bureau de garantie ) affinché sia verificata sugli stessi la presenza dei marchi ufficiali svizzeri.

I lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici non provvisti dei marchi ufficiali svizzeri o francesi non beneficiano delle disposizioni della presente convenzione. Questi lavori seguono il regime normale di controllo e di marchiatura in vigore nel Paese d’importazione.

Art. 3

Il detentore del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso un ufficio di garanzia francese è dispensato dall’obbligo di farla registrare in Svizzera e di fornire delle garanzie conformemente all’articolo 11 della legge svizzera.

Il detentore del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso l’Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi è dispensato dall’obbligo di farla registrare in Francia.

Art. 4

Le disposizioni della presente convenzione non impediscono a una delle Parti di effettuare prove saltuarie sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici recanti i marchi di cui all’articolo 2 della presente convenzione. Dette prove non devono essere eseguite in modo da ostacolare indebitamente l’importazione o la vendita dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici marchiati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5

Le prove analitiche di cui all’articolo 4 sono effettuate da laboratori accreditati e secondo i metodi stabiliti nelle corrispondenti norme elaborate dall’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO).

Non è ammessa nessuna tolleranza inferiore al titolo indicato.

Art. 6

Se lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici provenienti da una delle Parti non sono ritenuti conformi alle disposizioni legali dell’altra Parte, essi vengono rinviati all’esportatore con l’indicazione del motivo preciso del respingimento. L’autorità competente dell’altra Parte ne viene informata.

Art. 7

Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, subito dopo l’entrata in vigore della presente convenzione:

  1. la legislazione nazionale in vigore per la fabbricazione, il commercio e il controllo dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici;
  2. la riproduzione (illustrazione) dei marchi ufficiali.

Ciascuna Parte si impegna a notificare all’altra le eventuali modifiche che fossero apportate alle leggi menzionate al paragrafo 1 lettera a del presente articolo.

Art. 8

Ciascuna Parte deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione o uso abusivo dei marchi ufficiali dell’altra Parte, nonché qualsiasi modifica non autorizzata apportata al lavoro o qualsiasi modifica o cancellazione dell’indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo l’apposizione del marchio ufficiale di una delle Parti.

Ciascuna Parte avvia procedimenti in applicazione di detta legislazione, allorché sia accertata o portata a sua conoscenza dall’altra Parte una prova sufficiente della contraffazione o dell’uso abusivo dei marchi ufficiali di cui all’articolo 1 della presente convenzione o della modifica non autorizzata apportata al lavoro oppure della modifica o cancellazione dell’indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo l’apposizione del marchio ufficiale di una delle Parti. Ove appare più adeguato, possono essere prese altre misure pertinenti.

Art. 9

Le autorità competenti si sforzano, in via amichevole, di eliminare le difficoltà cui può dar luogo l’applicazione della convenzione.

A richiesta di una di esse, dette autorità competenti si concertano anche per:

  1. formulare le proposte volte a modificare la presente convenzione;
  2. promuovere la cooperazione tecnica e amministrativa fra i due Stati nei campi relativi alla presente convenzione.

Art. 10

Le Parti si notificano, per via diplomatica, l’adempimento di tutte le formalità richieste dalla loro legislazione per l’entrata in vigore della presente convenzione.

La convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Con l’entrata in vigore della presente convenzione, la Convenzione del 2 giugno 1987 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosiè abrogata ed è sostituita dalla presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione rimane in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti. Ogni Parte può denunciarla in qualsiasi momento, notificando la sua denuncia per via diplomatica. La convenzione decade un anno dopo la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 19 giugno 2018, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Bock

Per il
Governo della Repubblica Francese:

Rodolphe Gintz