- Ai fini della presente Convenzione:
- l’espressione «autorità competente» designa:i)per il Kazakhstan: il Ministero del commercio e dell’integrazione della Repubblica del Kazakhstan,ii)per la Svizzera: l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi;
- l’espressione«legislazione nazionale» designa:i)per il Kazakhstan: la legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose e i regolamenti adottati per la sua attuazione, nonché la norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,ii)per la Svizzera: la legge del 20 giugno 19331 sul controllo dei metalli preziosi, l’ordinanza dell’8 maggio 19342 sul controllo dei metalli preziosi e le istruzioni concernenti l’applicazione della legislazione sui metalli preziosi, nonché le modifiche di tali disposizioni;
- l’espressione «metalli preziosi» designa: l’oro, l’argento, il platino e il palladio;
- l’espressione «lavori di metalli preziosi» designa:i)per il Kazakhstan: i prodotti, ad eccezione delle monete di metalli preziosi, fabbricati a partire da metalli preziosi e loro leghe, impiegando vari tipi di lavorazione artistica, con o senza inserti di pietre preziose e altri materiali di origine naturale o artificiale, e utilizzati come ornamenti vari, oggetti d’uso quotidiano e/o per scopi di culto e decorativi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i gioielli e altri oggetti contenenti parti di altri metalli, conformemente ai paragrafi 4.7 e 5.1.4 e alle sezioni 4 e 5 della norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,ii)per la Svizzera: i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i lavori costituiti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli (lavori plurimetallici) secondo l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
- l’espressione «marchio ufficiale» designa:i)per il Kazakhstan: un marchio del modello prestabilito, apposto su gioielli e altri prodotti, che certifica il titolo del metallo prezioso contenuto in tali prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 21 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: un marchio di cui all’articolo 15 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
- l’espressione «marchio di identificazione del fabbricante» designa:i)per il Kazakhstan: un marchio d’artefice, un marchio speciale apposto su gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose che certifica il fabbricante dei gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose, secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: un marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi oppure un marchio collettivo d’artefice di cui all’articolo 60 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi;
- l’espressione «titolo legale» designa:
per l’oro: | 999 millesimi |
750 millesimi | |
585 millesimi | |
375 millesimi | |
per l’argento: | 925 millesimi |
800 millesimi | |
per il platino: | 950 millesimi |
per il palladio: | 500 millesimi |
- l’espressione «indicazione del titolo legale» designa:i)per il Kazakhstan: l’indicazione del contenuto del metallo prezioso puro designato, espresso in millesimi di peso della lega di metalli preziosi secondo l’articolo 1 capoverso 19 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: l’indicazione del titolo di cui agli articoli 7 e 7a della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
- l’espressione «analisi XRF» designa:
- un metodo di esame non distruttivo e semi-quantitativo per determinare il titolo legale con lo spettrometro a fluorescenza a raggi X a dispersione di energia.