Lexipedia

0.941.347.0

Convenzione
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica del Kazakhstan
relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali
impressi sui lavori di metalli preziosi

RU 2023 167

Traduzione

Conclusa il 29 novembre 2021
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2023

(Stato 1° aprile 2023)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Kazakhstan (Kazakhstan),

qui appresso denominati le «Parti», desiderosi di promuovere gli scambi tra le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

  1. Ai fini della presente Convenzione:
  2. l’espressione «autorità competente» designa:i)per il Kazakhstan: il Ministero del commercio e dell’integrazione della Repubblica del Kazakhstan,ii)per la Svizzera: l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi;
  3. l’espressione«legislazione nazionale» designa:i)per il Kazakhstan: la legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose e i regolamenti adottati per la sua attuazione, nonché la norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,ii)per la Svizzera: la legge del 20 giugno 19331 sul controllo dei metalli preziosi, l’ordinanza dell’8 maggio 19342 sul controllo dei metalli preziosi e le istruzioni concernenti l’applicazione della legislazione sui metalli preziosi, nonché le modifiche di tali disposizioni;
  4. l’espressione «metalli preziosi» designa: l’oro, l’argento, il platino e il palladio;
  5. l’espressione «lavori di metalli preziosi» designa:i)per il Kazakhstan: i prodotti, ad eccezione delle monete di metalli preziosi, fabbricati a partire da metalli preziosi e loro leghe, impiegando vari tipi di lavorazione artistica, con o senza inserti di pietre preziose e altri materiali di origine naturale o artificiale, e utilizzati come ornamenti vari, oggetti d’uso quotidiano e/o per scopi di culto e decorativi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i gioielli e altri oggetti contenenti parti di altri metalli, conformemente ai paragrafi 4.7 e 5.1.4 e alle sezioni 4 e 5 della norma nazionale ST RK 967 «Gioielli di metalli preziosi. Specifiche tecniche generali»,ii)per la Svizzera: i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. Nella presente Convenzione la definizione comprende anche i lavori costituiti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli (lavori plurimetallici) secondo l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
  6. l’espressione «marchio ufficiale» designa:i)per il Kazakhstan: un marchio del modello prestabilito, apposto su gioielli e altri prodotti, che certifica il titolo del metallo prezioso contenuto in tali prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 21 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: un marchio di cui all’articolo 15 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
  7. l’espressione «marchio di identificazione del fabbricante» designa:i)per il Kazakhstan: un marchio d’artefice, un marchio speciale apposto su gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose che certifica il fabbricante dei gioielli e altri prodotti di metalli preziosi e pietre preziose, secondo l’articolo 1 capoverso 4 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: un marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi oppure un marchio collettivo d’artefice di cui all’articolo 60 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi;
  8. l’espressione «titolo legale» designa:

per l’oro:

999 millesimi

750 millesimi

585 millesimi

375 millesimi

per l’argento:

925 millesimi

800 millesimi

per il platino:

950 millesimi

per il palladio:

500 millesimi

  1. l’espressione «indicazione del titolo legale» designa:i)per il Kazakhstan: l’indicazione del contenuto del metallo prezioso puro designato, espresso in millesimi di peso della lega di metalli preziosi secondo l’articolo 1 capoverso 19 della legge della Repubblica del Kazakhstan concernente i metalli preziosi e le pietre preziose,ii)per la Svizzera: l’indicazione del titolo di cui agli articoli 7 e 7a della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi;
  2. l’espressione «analisi XRF» designa:
  3. un metodo di esame non distruttivo e semi-quantitativo per determinare il titolo legale con lo spettrometro a fluorescenza a raggi X a dispersione di energia.

Art. 2

Con l’apposizione del marchio ufficiale sui lavori di metalli preziosi l’autorità competente:

  1. attesta che il titolo effettivo corrisponde al titolo legale;
  2. garantisce di aver verificato il contenuto di metallo prezioso dei lavori di metalli preziosi; e
  3. garantisce di aver identificato il marchio di identificazione del fabbricante apposto sui lavori di metalli preziosi.

Art. 3

I lavori di metalli preziosi che al momento dell’importazione nel territorio di una Parte recano l’impronta del marchio ufficiale dell’altra Parte, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti non sono soggetti a un nuovo controllo o alla marchiatura nella Parte importatrice, sempre che tali lavori soddisfino le disposizioni della presente Convenzione e della legislazione della Parte importatrice.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, la Parte importatrice presenta i lavori di metalli preziosi alla sua organizzazione autorizzata, che può verificare la presenza dell’impronta del marchio ufficiale dell’altra Parte e l’indicazione del titolo legale conformemente alla legislazione nazionale della Parte importatrice.

Art. 4

Il titolare del marchio di identificazione del fabbricante che ha registrato il suo marchio in una Parte, è dispensato dall’obbligo di registrarlo nell’altra Parte.

Art. 5

La presente Convenzione non impedisce alle Parti di effettuare controlli per campionatura su lavori di metalli preziosi recanti l’impronta del marchio ufficiale, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo legale conformemente all’articolo 3. Tali controlli per campionatura non devono influire sulla durata della procedura d’importazione dei lavori di metalli preziosi.

Art. 6

I controlli per campionatura su lavori di metalli preziosi sono effettuati di norma tramite l’analisi XRF.

Non sono ammesse tolleranze al di sotto del titolo legale.

Art. 7

I lavori di metalli preziosi che al momento dell’importazione nel territorio di una Parte non recano l’impronta del marchio ufficiale dell’altra Parte, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo legale o i cui marchi non corrispondono agli esempi di impronte, alle riproduzioni e alle descrizioni depositate presso l’organizzazione autorizzata dell’altra Parte conformemente all’articolo 8 e/o che non corrispondono al titolo legale della Parte importatrice sono rispediti all’esportatore unitamente all’indicazione esaustiva delle motivazioni del rifiuto.

L’autorità competente della Parte importatrice informa al riguardo l’autorità competente dell’altra Parte.

Art. 8

Le autorità competenti delle Parti si scambiano reciprocamente quanto prima i dati seguenti:

  1. informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina la fabbricazione, il commercio e il controllo dei lavori di metalli preziosi;
  2. riproduzioni e descrizioni dei marchi ufficiali nonché esempi di impronte dei marchi ufficiali su piastre metalliche;
  3. informazioni sulle organizzazioni autorizzate delle Parti.

Art. 9

Ogni Parte prende tutti i provvedimenti necessari al fine di vietare, nella propria legislazione nazionale, la contraffazione e l’impiego abusivo delle impronte dei marchi ufficiali dell’altra Parte, nonché la modificazione o la cancellazione non autorizzate delle indicazioni del titolo legale o delle impronte dei marchi di identificazione del fabbricante dopo che siano stati apposti i marchi ufficiali dall’autorità competente e/o dalle organizzazioni autorizzate dell’altra Parte.

Ogni Parte prende tutti i provvedimenti necessari se dispone di prove sufficienti oppure se l’altra Parte la informa che:

  1. il marchio ufficiale dell’altra Parte è stato contraffatto o impiegato abusivamente;
  2. il prodotto è stato modificato, dopo l’apposizione del marchio ufficiale, senza il consenso del fabbricante o senza l’indicazione del titolo;
  3. l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante è stata modificata o cancellata.

Art. 10

Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione della presente Convenzione attraverso consultazioni e trattative.

Art. 11

Su richiesta di una Parte, le Parti si consultano, se necessario, per verificare l’attuazione della presente Convenzione e la necessità di apportarvi modifiche.

Art. 12

Ogni Parte notifica all’altra Parte per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione. Quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica.

Art. 13

La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Ogni Parte può denunciarla mediante notifica scritta all’altra Parte per via diplomatica. La presente Convenzione decade un anno dopo la data di tale notifica, salvo diversamente convenuto dalle Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 29 novembre 2021, in due esemplari originali in lingua kazaka, tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale
della Confederazione Svizzera:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Per il Governo
della Repubblica del Kazakhstan:

Bakhyt Sultanov