Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie certificate conformi saranno rimesse per via diplomatica a tutti i Governi dei paesi rappresentati alla conferenza di Parigi.
Protocollo
I plenipotenziari sottoscritti, riunitisi in data d’oggi, hanno emesso i voti seguenti che essi credono di dover specialmente raccomandare ai loro rispettivi Governi:
1° voto
La conferenza è stata chiamata a constatare la difficoltà di distinguere nettamente le esposizioni dalle fiere. Essa ritiene che l’applicazione della presente Convenzione non soddisferà pienamente che allorchè tutte le manifestazioni di presentazione di modelli e di campioni, di qualunque natura esse siano, saranno disciplinate con regolamenti.
La conferenza esprime il voto che la questione del disciplinamento delle fiere ed altre manifestazioni non contemplate dalla Convenzione venga studiata nei diciotto mesi che seguiranno alla firma della presente Convenzione, da una conferenza che preparerebbe una convenzione disciplinante queste diverse manifestazioni.
La conferenza esprime il voto che una commissione composta dei rappresentanti dei paesi i cui delegati sono stati chiamati a presiedere le commissioni e sottocommissioni della presente Convenzione, cioè: Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Italia, Belgio, Brasile, Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, alla quale sarà associata la Camera di commercio internazionale, venga convocata, a cura del Governo francese, per preparare un progetto di convenzione da sottoporre alla conferenza ideata.
Questa commissione, dopo aver nominato il suo presidente, consulterà le grandi organizzazioni economiche dei differenti paesi e le organizzazioni di fiere e farà un rapporto destinato a documentazione del testo ch’essa presenterà all’approvazione della futura conferenza.
A causa della connessione esistente tra le esposizioni e le fiere, questa commissione avrà la competenza di studiare i mezzi di applicazione della Convenzione concernente le esposizioni e preparare un progetto di regolamento dell’Ufficio internazionale da sottoporre al consiglio di amministrazione di questa istituzione.
2° voto
La conferenza esprime il voto che non si esiga imposta alcuna di carattere fiscale dall’espositore a causa dell’attività commerciale che svolge nel suo padiglione, a condizione tuttavia che questo espositore non faccia operazioni di vendita sul posto, ma che si limiti ad assumere ordinazioni.
3° voto
La conferenza esprime il voto che i dazi doganali non siano riscossi, durante i sei mesi che precedono l’apertura dell’esposizione e fino alla chiusura di essa, sugli oggetti atti ad essere esposti, e che non sia applicato alcun aumento di detti dazi su qualsiasi merce importata durante il termine di un anno dopo la chiusura dell’esposizione, in seguito ad ordinazioni prese e debitamente registrate presso il commissariato dell’esposizione.
4° voto
La conferenza esprime il voto che non siano ammessi all’esposizione gli oggetti e i prodotti recanti falsamente come indicazione di provenienza il nome di un paese, di una località o d’una città determinata, e che il rappresentante dei paesi interessati sia autorizzato a chiederne l’esclusione.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.
(Seguono le firme)
Protocollo di firma
I plenipotenziari sottoscritti si sono riuniti in data d’oggi allo scopo di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali.
La delegazione belga fa constatare che la presente Convenzione non si applica alle esposizioni per cui è già stato fatto un invito ufficiale, per via diplomatica, ai paesi stranieri e specialmente all’esposizione internazionale organizzata a Bruxelles pel 1935.
Le delegazioni dei Governi del Regno Unito della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda e dello Stato libero dell’Irlanda dichiarano di considerare che la Convenzione per il disciplinamento delle esposizioni internazionali, non concerne le esposizioni che potrebbero essere tenute da un membro della comunità britannica delle nazioni e la cui partecipazione fosse limitata agli altri membri della comunità britannica delle nazioni.
Al momento di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana tiene a precisare che la sua firma è data ad referendum , con riserva d’eventuali comunicazioni del suo Governo, specialmente per il fatto che sono state comprese nelle disposizioni della Convenzione le esposizioni scientifiche che abbiano una durata superiore a tre settimane e organizzate in occasione di congressi internazionali.
Al momento di procedere alla firma del Protocollo allegato alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana dichiara che non le è possibile aderire al 4° voto espresso in questo Protocollo, non avendo l’Italia aderito all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911 concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci .
La delegazione giapponese esprime il voto che l’invito diplomatico fatto dal paese organizzatore di un’esposizione speciale al Giappone sia mandato almeno un anno e mezzo prima, per tener conto della situazione geografica di questo paese .
La delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara che, per l’applicazione della norma dell’art. 4 della Convenzione, giusta la quale le esposizioni speciali della stessa natura organizzate da uno stesso paese devono essere separate l’una dall’altra da un termine di almeno cinque anni, si riserva di tener conto separatamente di ciascuna delle sei repubbliche membri dell’Unione, cioè di quelle della Russia, dell’Ucraina, della Federazione Transcaucasiana, della Russia bianca, del Turkmenistan e dell’Uzbekistan.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.
(Seguono le firme)
Protocollo
che modifica la Convenzione concernente
le esposizioni internazionali
Conchiuso a Parigi il 16 novembre 1966
Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 1967
Entrato in vigore per la Svizzera il 10 novembre 1967
I Governi partecipanti al presente protocollo,
consapevoli che il termine minimo fra due esposizioni generali, qual è fissato nella convenzione del 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali, nel testo modificato dal protocollo del 10 maggio 1948, (appresso «la Convenzione») è ormai ritenuto troppo esiguo rispetto alle elevate spese ed ai complessi preparativi richiesti dalla partecipazione a tali manifestazioni, e desiderosi di ridurre sollecitamente la frequenza delle predette esposizioni generali,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
L’articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue: Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.
La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:
- Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:
- Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;
- Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale.
- In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
- Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati, a.sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria;b.quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione;c.due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione;d.due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria.
- I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
- Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
- Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.
- I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.
Art.
2
Il presente protocollo resta aperto alla firma dei Governi parte alla Convenzione, in Parigi, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 incluso. Detti Governi possono partecipare al presente protocollo.
- firmandolo senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione;
- notificando, dopo averlo firmato, al Governo depositario, il compimento delle relative procedure costituzionali;
- aderendovi, dopo il 31 dicembre 1966.
Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati negli archivi della Repubblica Francese.
Art.
3
Il presente protocollo entrerà in vigore non appena venti Governi se ne saranno fatti partecipi, giusta le modalità specificate nell’articolo 2.
Art.
4
A contare dal 30 giugno 1966, pur se il protocollo ancora non vigesse, ciascun Governo, firmatario o aderente, avrà facoltà di notificare all’Ufficio internazionale delle esposizioni che non parteciperà ad alcuna esposizione generale la cui registrazione sarebbe risultata inammissibile vigendo il protocollo.
L’Ufficio curerà d’informare via i Governi partecipanti alla convenzione di ogni notificazione pervenutagli giusta il precedente comma, nonchè di tenere a disposizione d’ogni Governo partecipante o no alla convenzione, o di chiunque altro ne lo richiedesse, un elenco dei Paesi che hanno inoltrato la suddetta notificazione.
Art.
5
Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, ogni adesione alla convenzione implica necessariamente l’adesione al medesimo.
Art.
6
Il protocollo non si applicherà alla registrazione d’un’esposizione, la cui domanda fosse già stata accettata dall’Ufficio prima della riunione del 17 novembre 1965 del Consiglio d’amministrazione.
Art.
7
Il Governo della Repubblica Francese informerà i Governi partecipanti alla convenzione di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione od adesione concernente il presente protocollo, come anche dell’entrata in vigore del medesimo.
Il protocollo è depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Governo firmatario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Parigi, il 17 novembre 1965.