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0.945.11

Convenzione concernente le esposizioni internazionali Conchiusa a Parigi il 22 novembre 1928 Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 1930 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 17 dicembre 1930

CS 14 321; FF 1929 II 33 ediz. ted. 33 ediz. franc.

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1931

(Stato 5 luglio 2017)

I sottoscritti plenipotenziari

dei Governi qui appresso enumerati, riuniti in conferenza a Parigi dal 12 al 22 novembre 1928,

hanno, di comune accordo e con riserva della ratificazione, convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Definizioni

Art. 1

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute. È considerata come esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta qualsiasi manifestazione, sotto qualunque denominazione, alla quale vengano invitati in via diplomatica paesi esteri, che abbia, in generale, carattere periodico, il cui scopo principale sia quello di dimostrare i progressi fatti dai differenti paesi in uno o più rami della produzione, e in cui, di massima, non venga fatta distinzione tra compratori e visitatori per l’entrata nei locali dell’esposizione. I paesi contraenti sono d’accordo di rifiutare alle esposizioni internazionali, cui si applica la presente Convenzione, che non soddisfino agli obblighi che si sono previsti, il patronato e le sovvenzioni di Stato, nonchè tutti gli altri vantaggi previsti ai titoli III, IV e V qui appresso.

Non sono soggette alle disposizioni della presente Convenzione:

  1. le esposizioni che durino meno di tre settimane;
  2. le esposizioni scientifiche organizzate in occasione di congressi internazionali, a condizione che la loro durata non oltrepassi quella prevista al N. l;
  3. le esposizioni di belle arti;
  4. le esposizioni organizzate da un solo paese in un altro paese, su invito di quest’ultimo.

Art. 22

Un’esposizione è generale allorchè comprende i prodotti dell’attività umana appartenenti a più rami della produzione, o è organizzata in modo da far rilevare l’insieme dei progressi conseguiti in un determinato dominio, come l’igiene, le arti applicate, l’agio moderno, lo sviluppo coloniale, ecc. Essa è speciale allorchè non interessa che una sola scienza applicata (elettricità, ottica, chimica, ecc.); una sola tecnica (tessitura, fonderia, arti grafiche, ecc.); una sola materia prima (cuoio e pelli, seta, nichelio, ecc.); un solo bisogno elementare (riscaldamento, alimentazione, trasporti, ecc.). Essa non deve comprendere padiglioni nazionali. Per cura dell’ufficio internazionale previsto all’articolo 10 sarà stabilita una classificazione delle esposizioni la quale servirà di base per determinare le professioni e gli oggetti che possono essere accolti da una esposizione speciale in virtù del capoverso precedente. Questa classificazione potrà essere riveduta ogni anno.

Art. 33

Durata delle esposizioni. La durata delle esposizioni internazionali non deve essere superiore a sei mesi. Questa durata è fissata al momento dell’iscrizione dell’esposizione e, in seguito, potrà essere prolungata dall’ufficio, solamente in casi di forza maggiore derivanti da avvenimenti accaduti nel corso dell’esercizio, come incendi, inondazioni, disordini sociali, che hanno per effetto di rendere impossibile l’apertura dell’esposizione alla data ufficiale prevista, o di intralciare il suo normale svolgimento durante il tempo ad essa assegnato. L’ufficio esamina la domanda di prolungamento presentata dallo Stato che organizza l’esposizione.

Titolo II Frequenza delle esposizioni

Art. 445

Frequenza delle esposizioni. La frequenza delle esposizioni internazionali contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti: Le esposizioni generali sono distinte in due categorie: Prima categoria: le esposizioni, generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali; Seconda categoria: le esposizioni generali che non permettono a nessun paese invitato di costruire un padiglione. Per l’organizzazione delle esposizioni internazionali il mondo è suddiviso nelle tre zone seguenti: la zona dell’Europa, la zona delle due Americhe e una terza zona per il resto del mondo. I paesi il territorio dei quali si estende in due zone devono scegliere quella in cui desiderano essere classificati. In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria. Un paese contraente può organizzare la partecipazione ad una esposizione generale di prima categoria solo allorchè questa esposizione segua almeno sei anni dopo l’esposizione generale di prima categoria precedente nella stessa zona o almeno due anni dopo in qualsiasi zona. Esso non può organizzare la partecipazione a una esposizione generale di seconda categoria che allorchè essa è separata dall’esposizione generale che l’ha preceduta da un intervallo di due anni nella stessa zona e di un anno in qualsiasi altra zona. Questi due intervalli sono portati rispettivamente a quattro e a due anni allorchè si tratta di esposizioni della stessa natura. I termini provvisti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione. Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio, un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di questo o quell’altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni. Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo. I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.

Art. 5

Il paese contraente sul territorio del quale è organizzata un’esposizione in conformità delle disposizioni della presente Convenzione deve, riservato l’art. 8 qui appresso, presentare per via diplomatica un invito ai paesi esteri: tre anni prima, quando trattasi di esposizioni generali della prima categoria; due anni prima, per le esposizioni generali della seconda categoria; un anno prima, per le esposizioni speciali. Nessun Governo può organizzare un’esposizione internazionale o concederle il suo patronato se non è stato fatto l’invito diplomatico menzionato.

Art. 6

Allorchè diversi paesi sono in gara tra loro per l’organizzazione di un’esposizione internazionale, essi si scambieranno reciprocamente le loro vedute allo scopo di stabilire quale è il paese cui sarà concesso il privilegio dell’organizzazione. Qualora non potessero giungere ad un accordo, essi chiederanno l’arbitrato dell’ufficio internazionale, che terrà conto delle considerazioni invocate e specialmente delle ragioni speciali di carattere storico o morale, del periodo scorso a contare dall’ultima esposizione e del numero delle manifestazioni già organizzate dai paesi concorrenti.

Art. 7

Allorchè un’esposizione che abbia le caratteristiche delle manifestazioni definite nell’art. 1 viene organizzata da un paese che non aderisce alla presente Convenzione, i paesi contraenti, prima di accettare l’invito a questa esposizione, chiederanno il parere dell’Ufficio internazionale. Essi non daranno la loro adesione all’esposizione ideata se essa non dà le garanzie che si esigono dalla presente Convenzione o almeno garanzie sufficienti. Qualora un’esposizione organizzata da un paese contraente cada nel periodo di tempo di un’esposizione organizzata da un paese non contraente, gli altri paesi contraenti daranno la preferenza, salvo circostanze eccezionali, alla prima.

Art. 8

I paesi che intendono organizzare un’esposizione prevista dalla presente Convenzione, sei mesi almeno prima dei termini per l’invito fissati nell’art. 5 devono presentare all’Ufficio internazionale una domanda, per ottenere la registrazione di questa esposizione. La domanda deve indicare il titolo dell’esposizione e la sua durata; essa sarà accompagnata dalla classificazione, dal regolamento generale, dal regolamento della giuria e da tutti i documenti circa i provvedimenti presi a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle costruzioni, della proprietà industriale ed artistica e per soddisfare agli obblighi previsti nei titoli IV e V. L’Ufficio concede la registrazione solo se l’esposizione soddisfa alle condizioni della presente Convenzione. Nessun paese contraente accetterà l’invito a partecipare a un’esposizione contemplata dalla presente Convenzione se l’invito non fa menzione che è stata concessa la registrazione. Tuttavia i paesi contraenti che hanno ricevuto questo invito restano completamente liberi di non partecipare a un’esposizione organizzata in conformità delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 9

Allorchè un paese rinunci a organizzare un’esposizione ch’esso aveva ideato e di cui aveva ottenuto la registrazione, l’Ufficio internazionale deciderà circa la data alla quale esso potrà essere ammesso a concorrere di nuovo con altri paesi per l’organizzazione di un’altra esposizione.

Titolo III Ufficio internazionale delle esposizioni

Art. 106

È istituito un Ufficio internazionale delle esposizioni il quale è incaricato di vigilare sull’applicazione della Convenzione. L’Ufficio comprende un consiglio di amministrazione, assistito da una commissione classificatrice, e un direttore di cui la nomina e le attribuzioni sono fissate dal regolamento previsto all’articolo seguente. La prima riunione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale sarà convocata a Parigi dal Governo della Repubblica Francese nell’anno che seguirà l’entrata in vigore della Convenzione. Durante questa riunione il consiglio stabilirà la sede dell’Ufficio internazionale ed eleggerà il suo direttore. Allorchè il posto di direttore è vacante, il consiglio dell’ufficio internazionale delle esposizioni elegge, a maggioranza assoluta, un direttore che abbia la cittadinanza di un paese aderente alla convenzione. Il direttore è nominato per un numero d’anni stabilito dal regolamento interno. La sua retribuzione è fissata dal Consiglio su proposta della commissione del bilancio. 7

Art. 11

Il consiglio d’amministrazione è composto di membri designati dai paesi contraenti in ragione di uno a tre per paese. Esso è autorizzato ad aggregarsi, a titolo consultivo, due o tre membri della Camera di commercio internazionale, designati da questa Camera stessa. Il consiglio statuisce su tutte le questioni per le quali la presente Convenzione gli attribuisce competenza; esso discute e adotta i regolamenti relativi all’organizzazione ed al funzionamento interno dell’Ufficio internazionale. Esso stabilisce il preventivo delle entrate e delle uscite, controlla e approva i conti.

Art. 12

Ciascun paese, qualunque sia il numero dei suoi delegati, dispone di un voto in seno al consiglio. Ogni paese può affidare la sua rappresentanza alla delegazione di un altro paese, il quale, in questo caso dispone di un numero di voti uguale al numero dei paesi che rappresenta. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di due terzi dei paesi rappresentati nel consiglio. Per questi quattro casi è necessaria la maggioranza di due terzi dei paesi rappresentati all’Ufficio internazionale.

Il voto ha luogo a maggioranza assoluta, salvo i casi seguenti:

  1. adozione del regolamento;
  2. aumento del preventivo;
  3. rifiuto di una domanda presentata da un paese contraente, o ammissione di una domanda allorchè più paesi si trovano in gara fra loro;
  4. permesso di tenere un’esposizione generale per una durata superiore a sei mesi.

Art. 13

La commissione classificatrice è composta dei rappresentanti di dodici paesi contraenti, nominati dal loro Governo. Metà di questi paesi è designata dall’Ufficio internazionale; l’altra metà è distribuita per turno in condizioni determinate dal regolamento dell’Ufficio. La commissione può aggregarsi, a titolo consultivo, uno o due membri della Camera di commercio internazionale, designati dalla stessa Camera. Questa commissione sottopone all’approvazione del consiglio d’amministrazione la classificazione prevista all’art. 2 e le modificazioni che vi potranno essere fatte. Per l’applicazione dei termini previsti all’art. 4, essa dà il suo parere allorchè trattasi di decidere se una esposizione soggetta a registrazione è speciale o generale e se, nonostante la sua denominazione e la sua classificazione, essa non è della stessa natura di un’esposizione precedente o di un’esposizione speciale che si organizza alla stessa data.

Art. 14

Il bilancio preventivo dell’Ufficio è provvisoriamente fissato a 4000 lire sterline. Le spose dell’Ufficio sono a carico dei paesi contraenti di cui le quote di contributo sono determinate nella maniera seguente: la quota dei paesi membri della Società delle Nazioni è determinata in proporzione del contributo che questi paesi versano alla Società delle Nazioni. Salvo il caso di aumento del bilancio fissato sopra, la quota del paese maggiormente gravato non può sorpassare 500 lire sterline. I paesi che non sono membri della Società delle Nazioni designano, tenendo conto del loro incremento economico, un paese membro della Società delle Nazioni e la loro quota è uguale a quella del paese così designato. Il consiglio di amministrazione può inoltre autorizzare la riscossione di altre entrate a compenso dei servizi resi ad associazioni o a privati.

Titolo IV Obblighi del paese che invita e dei paesi partecipanti

Art. 15

Il Governo che invita a un’esposizione internazionale deve nominare un commissario governativo o un delegato incaricato di rappresentarlo e di garantire l’esecuzione degli impegni presi di fronte ai partecipanti esteri. Il commissario o il delegato deve inoltre prendere tutti i provvedimenti utili per la salvaguardia materiale degli oggetti esposti.

Art. 16

I Governi dei paesi partecipanti devono nominare dei commissari o delegati per rappresentarli e vigilare affinchè siano rispettati i regolamenti emanati in occasione della manifestazione. Soltanto i commissari o delegati sono incaricati di regolare l’attribuzione o la distribuzione dei posti tra gli espositori nei padiglioni del loro paese e nelle sezioni nazionali.

Art. 17

In un’esposizione generale, l’amministrazione non può riscuotere tassa alcuna pei riparti coperti o non coperti previsti nel programma dell’esposizione e attribuiti a ciascuno dei paesi partecipanti.

Art. 18

In tutte le esposizioni contemplate dalla presente Convenzione, gli oggetti provenienti dall’estero e soggetti a tasse doganali ed altre saranno ammessi in franchigia temporanea a condizione che siano riesportati. Un certificato dello speditore accompagnante le merci attesta il numero e la natura, le marche e il numero dei colli, nonchè la denominazione commerciale dei prodotti, il peso, l’origine e il valore loro. Gli oggetti vengono sdoganati nei locali dell’esposizione, senza essere sottoposti a visita doganale al confine. Le disposizioni precedenti sono applicabili con riserva dei regolamenti doganali del paese che organizza l’esposizione. Allorchè secondo la legislazione nazionale del paese che invita, è necessaria una cauzione per ottenere la franchigia temporanea prevista nel paragrafo precedente, la cauzione data dal commissario di ciascun paese partecipante in nome dei suoi espositori sarà considerata come una garanzia sufficiente pel pagamento delle tasse doganali, degli altri diritti e tasse che graverebbero gli oggetti esposti che non fossero riesportati, nei termini fissati, dopo la chiusura dell’esposizione. Sono escluse dal beneficio della franchigia temporanea delle tasse, le scorte di merci che non costituiscono campioni propriamente detti e che sono importate al solo scopo di essere messe in vendita durante l’esposizione. Questo beneficio non sarà concesso allorchè gli oggetti avranno servito al consumo cui erano normalmente destinati. Le giustificazioni previste al capoverso quarto sono presentate dal commissario o dal delegato del paese di cui è cittadino l’espositore; la decisione appartiene all’amministrazione del paese dove è tenuta l’esposizione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli oggetti che, in forza della legislazione del paese organizzatore, fanno parte di un monopolio di Stato, o la cui vendita è vietata, o disciplinata da una licenza, salvo le condizioni prescritte dal Governo di questo paese. Tuttavia l’esposizione di questi prodotti resta permessa, con riserva delle misure di controllo allo scopo di vietarne la vendita.

In caso di distruzione totale o parziale degli oggetti esposti, l’espositore gode della franchigia:

  1. se esso giustifica che la quantità mancante o gli oggetti deteriorati sono stati utilizzati per i servizi dell’esposizione o non possono più essere venduti perché soggetti a guastarsi rapidamente, e
  2. se la tariffa doganale non prevede alcuna tassa d’entrata per gli oggetti deteriorati o inutilizzabili.

Devono essere considerati come oggetti destinati all’esposizione in applicazione delle disposizioni che precedono:

  1. i materiali di costruzione, anche se sono importati allo stato di materia prima destinata ad essere lavorata dopo giunta nel paese dove ha luogo l’esposizione;
  2. gli attrezzi e i materiali di trasporto per i lavori dell’esposizione;
  3. gli oggetti che servono alla decorazione interna dei locali, dei banchi o dei palchi degli espositori;
  4. gli oggetti che servono da decorazione e da mobiglia pei locali destinati ai commissari o delegati dei paesi contraenti nonchè il materiale d’ufficio destinato a loro uso;
  5. gli oggetti o prodotti usati nelle installazioni e pel funzionamento delle macchine e degli apparecchi esposti;
  6. i campioni necessari alla giuria per l’apprezzamento e il giudizio degli oggetti esposti, con riserva della presentazione di un certificato del commissario della sezione indicante la natura e la quantità degli oggetti consumati.

Vanno inoltre esenti da tasse:

  1. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d’affissione ufficiali, illustrati o no, pubblicati dal paese che partecipa all’esposizione;
  2. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d’affissione e tutte le altre pubblicazioni, illustrati o no, distribuiti gratuitamente dagli espositori degli oggetti forestieri nel recinto dell’esposizione e solo per la sua durata.

Art. 19

Il regolamento di qualsiasi esposizione internazionale deve contenere una clausola che dia all’espositore il diritto di ritirare la sua dichiarazione di partecipazione, nel caso in cui si verificasse un aggravamento delle tasse applicabili ai prodotti di questo espositore dopo che abbia accettato di partecipare all’esposizione.

Art. 20

Chiusa l’esposizione, l’espositore, sempreché la legislazione del paese che accoglie l’esposizione non vi si opponga, può vendere e fornire i campioni esposti. In questo caso esso paga solo le tasse che sarebbero dovute in caso di importazione diretta.

Art. 21

In un’esposizione internazionale, non è lecito usare, per designare un gruppo o uno stabilimento, una denominazione geografica che si riferisca a un paese partecipante che qualora se ne abbia ottenuta l’autorizzazione dal commissario o dal delegato di questo paese. In caso di non avvenuta partecipazione di paesi contraenti, tali divieti son pronunciati dall’amministrazione dell’esposizione su domanda del Governo interessato.

Art. 22

In un’esposizione non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non possono essere designate sotto questa denominazione, che le sezioni costituite sotto l’autorità di un commissario o di un delegato nominato in conformità degli art. 15 o 16 dal Governo del paese organizzatore o partecipante.

Art. 23

La sezione nazionale di un determinato paese non può comprendere che gli oggetti appartenenti a questo paese. Tuttavia, col permesso del commissario o del delegato del paese interessato, vi può essere ammesso un oggetto appartenente ad altro paese a condizione che esso non serva che a completare l’istallazione e che sia senza influenza quanto all’attribuzione di un’onorificenza all’oggetto principale, e che, a questo titolo, non ottenga egli stesso onorificenza alcuna. Sono considerati appartenere all’industria ed all’agricoltura di un dato paese, gli oggetti prodotti dal suo suolo, raccolti o fabbricati sul suo territorio.

Art. 24

Il commissario del paese organizzatore prenderà tutti i provvedimenti affinchè le tariffe della mano d’opera stabilite pei paesi partecipanti non siano più elevate di quelle fissate per l’amministrazione del paese organizzatore.

Salvo disposizioni contrarie della legislazione del paese organizzatore, di massima, in un’esposizione non deve essere concesso monopolio di qualsiasi natura. Tuttavia, l’amministrazione dell’esposizione potrà, se lo ritiene indispensabile, ammettere i monopoli seguenti: illuminazione, riscaldamento, sdoganamenti, manutenzione e pubblicità nell’interno dell’esposizione. In questo caso essa dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

  1. indicare l’esistenza di questo o di questi monopoli nel regolamento dell’esposizione e nel bollettino di adesione da firmarsi dagli espositori;
  2. garantire agli espositori l’uso dei servizi monopolizzati, alle condizioni attualmente applicate nel paese;
  3. non limitare in alcun caso i poteri dei commissari nelle loro rispettive sezioni.

Art. 25

Ciascun paese in cui abbia luogo un’esposizione si adopererà per ottenere dalle sue amministrazioni, compagnie, imprese ferroviarie, di navigazione o di aviazione, delle facilitazioni di trasporto, a profitto degli oggetti destinati a questa esposizione.

Art. 26

Ciascun paese farà uso di tutti i mezzi, che secondo la sua legislazione gli parranno più opportuni, per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti son dolosamente attratti da promesse, annunci o pubblicità menzogneri.

Titolo V Onorificenze

Art. 27

Il regolamento generale dell’esposizione dovrà indicare se, indipendentemente dai brevetti di partecipazione che possono sempre essere rilasciati, saranno concesse delle onorificenze agli espositori. Nel caso in cui fossero previste le onorificenze, la concessione loro può essere limitata a certe classi. Prima dell’apertura dell’esposizione, gli espositori che vi prendono parte sia nelle sezioni sia nel loro padiglione nazionale, e che volessero partecipare al conseguimento di onorificenze ne faranno dichiarazione all’amministrazione dell’esposizione, per mezzo dei loro commissari o delegati. I membri della giuria sono assolutamente esclusi dalla concessione delle onorificenze.

Art. 28

La partecipazione a un’esposizione è libera o soggetta a permesso d’ammissione. La partecipazione è libera, allorchè tutti gli oggetti possono essere ammessi all’esposizione con la riserva che l’espositore abbia firmato a tempo debito la scheda di adesione e soddisfatto alle condizioni generali stabilite per questa adesione. La partecipazione è soggetta a previo permesso di ammissione, allorchè il regolamento generale stabilisce che gli oggetti destinati ad essere esposti debbono soddisfare a certe condizioni speciali, quali la buona fabbricazione o l’originalità. In questo caso il regolamento farà conoscere i procedimenti che il paese organizzatore avrà adottato per l’ammissione degli oggetti nella sua sezione nazionale, allo scopo di permettere ai paesi invitati di sapersi regolare, fermo restando che ogni paese ha la facoltà di applicare secondo il suo apprezzamento i procedimenti nominati.

Art. 29

L’apprezzamento e il giudizio sugli oggetti esposti sono affidati ad una giuria internazionale, costituita in conformità delle norme seguenti:

  1. Ciascun paese è rappresentato nella giuria in proporzione della parte ch’esso prende nell’esposizione, tenendo soprattutto conto del numero degli espositori, non compresi i collaboratori e cooperatori, e della superficie ch’essi occupano.
  2. Ogni paese ha diritto ad un giurato almeno in ognuna delle classi in cui sono esposti i suoi prodotti, salvo il caso in cui l’amministrazione dell’esposizione e il commissario o delegato del paese interessato sono d’accordo nel riconoscere che questa rappresentanza non è giustificata dall’importanza della sua partecipazione in questa classe.
  3. Nessun paese può avere più di sette giurati in una stessa classe; tuttavia questa limitazione non è applicabile alle classi dell’alimentazione liquida e solida.
  4. Le funzioni di giurato devono essere conferite a persone che possiedono le conoscenze tecniche necessarie.
  5. I giurati non possono essere ammessi alle funzioni che col gradimento del loro Governo.
  6. La giuria ha tre gradi di giurisdizione, o istanze.

Art. 30

Inoltre, su proposta degli espositori cui furono conferite onorificenze, o dei membri della giuria, possono essere concessi dei diplomi ai loro collaboratori o cooperatori. La qualità di membro della giuria può essere menzionata dal titolare di questa funzione in tutti i casi in cui gli espositori hanno il diritto di menzionare le loro onorificenze. La qualificazione di «fuori concorso» è d’ora innanzi vietata tanto pei membri della giuria quanto per gli espositori che hanno chiesto di essere esclusi dal conferimento delle onorificenze.

Le onorificenze si dividono in cinque categorie:

  1. gran premi,
  2. diplomi d’onore,
  3. medaglie d’oro,
  4. medaglie d’argento,
  5. medaglie di bronzo.

Art. 31

L’elenco delle onorificenze concesse dall’esposizione sarà registrato presso l’Ufficio internazionale. Chi è in possesso di onorificenze non potrà far uso di esse che menzionando il nome esatto dell’esposizione dopo l’indicazione dell’onorificenza. Essi saranno autorizzati ad aggiungere a questa menzione il monogramma dell’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale delle esposizioni farà conoscere all’Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna, le esposizioni registrate e gli comunicherà l’elenco delle onorificenze concesse.

Art. 32

Per cura dell’Ufficio internazionale saranno stabiliti dei regolamenti per servire da modello che fissino le condizioni generali della composizione e del funzionamento delle giurie e determinino il procedimento per la concessione delle onorificenze. Ai paesi organizzatori ne sarà raccomandata l’adozione.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 33

La presente Convenzione sarà ratificata.

  1. Ciascun Governo non appena sarà disposto a fare il deposito delle ratificazioni ne informerà il Governo francese. Allorchè sette Governi si saranno dichiarati disposti a fare il deposito, sarà proceduto al deposito menzionato e ciò nel corso del mese che segue il ricevimento dell’ultima dichiarazione da parte del Governo francese e nel giorno fissato da detto Governo.
  2. Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.
  3. Il deposito delle ratificazioni sarà constatato con un processo verbale firmato dai rappresentanti dei paesi che vi prendono parte e dal ministro degli affari esteri della Repubblica francese.
  4. I Governi dei paesi firmatari che non saranno stati in grado di depositare i documenti di ratificazione nelle condizioni prescritte alla lett. a del presente articolo, potranno farlo ulteriormente per mezzo di notificazione scritta indirizzata al Governo della Repubblica francese e accompagnata dal documento di ratificazione.
  5. Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione e delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente sarà immediatamente rimessa ai Governi che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, per cura del Governo francese e per via diplomatica. Nel caso previsto nel capoverso precedente, il Governo francese farà nello stesso tempo conoscere la data alla quale avrà ricevuto la notificazione.

Art. 34

  1. La presente Convenzione si applica di pieno diritto solo ai territori metropolitani dei paesi contraenti.
  2. Se un paese desidera metterla in vigore nelle sue colonie, nei suoi protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, la sua intenzione sarà manifestata nell’istrumento stesso di ratificazione o sarà oggetto di una notificazione da farsi per iscritto al Governo francese e che sarà depositata negli archivi di questo Governo.
  3. Qualora venga scelto questo procedimento, il Governo francese trasmetterà ai Governi dei paesi firmatari o aderenti, copia certificata conforme della notificazione indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.
  4. Le esposizioni che non comprendono che i prodotti del territorio metropolitano e delle colonie, protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, sono considerate come esposizioni nazionali, e di conseguenza non contemplate dalla presente Convenzione senza che vi sia da esaminare se la presente Convenzione sia stata estesa a questi territori.

Art. 35

  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione i paesi che non l’abbiano firmata potranno aderirvi in qualsiasi epoca.
  2. A questo scopo, essi notificheranno, per iscritto e per via diplomatica al Governo francese la loro adesione, che sarà depositata negli archivi di questo Governo.
  3. Il Governo francese trasmetterà immediatamente ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti copia certificata conforme della notificazione, indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.

Art. 36

La presente Convenzione produrrà i suoi effetti, per i paesi contraenti che avranno partecipato al primo deposito delle ratificazioni, un mese dopo la data del processo verbale. Per i paesi che la ratificheranno ulteriormente o che vi aderiranno, nonchè per le colonie, protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato non menzionati negli strumenti di ratificazione, la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo la data del ricevimento delle notificazioni previste negli art. 33, lett. d, 34, lett. b, 35, lett. b.

Art. 37

I paesi contraenti non possono denunciare la presente Convenzione prima che sia scorso un termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. La denuncia potrà essere fatta in qualsiasi tempo con notificazione indirizzata al Governo della Repubblica Francese. Essa produrrà i suoi effetti un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione. Copia certificata conforme della notificazione, con indicazione della data alla quale essa è stata ricevuta, sarà immediatamente trasmessa dal Governo della Repubblica Francese ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimente alle colonie, ai protettorati, territori d’oltre mare, territori sotto sovranità o sotto mandato.

Art. 38

Se in seguito a denunzie della Convenzione, il numero dei paesi contraenti venisse ridotto a meno di sette, il Governo della Repubblica Francese convocherà subito una conferenza internazionale per convenire i provvedimenti da prendersi.

Art. 39

Il Governo della Repubblica Francese comunicherà parimente all’Ufficio internazionale copia di tutte le ratificazioni, adesioni e denunzie.

Art. 40

La presente Convenzione potrà essere firmata a Parigi sino al 30 aprile 1929.

In fede di che, i plenipotenziari designati qui appresso hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie certificate conformi saranno rimesse per via diplomatica a tutti i Governi dei paesi rappresentati alla conferenza di Parigi.

(Seguono le firme)

Protocollo

I plenipotenziari sottoscritti, riunitisi in data d’oggi, hanno emesso i voti seguenti che essi credono di dover specialmente raccomandare ai loro rispettivi Governi:

1° voto

La conferenza è stata chiamata a constatare la difficoltà di distinguere nettamente le esposizioni dalle fiere. Essa ritiene che l’applicazione della presente Convenzione non soddisferà pienamente che allorchè tutte le manifestazioni di presentazione di modelli e di campioni, di qualunque natura esse siano, saranno disciplinate con regolamenti.

La conferenza esprime il voto che la questione del disciplinamento delle fiere ed altre manifestazioni non contemplate dalla Convenzione venga studiata nei diciotto mesi che seguiranno alla firma della presente Convenzione, da una conferenza che preparerebbe una convenzione disciplinante queste diverse manifestazioni.

La conferenza esprime il voto che una commissione composta dei rappresentanti dei paesi i cui delegati sono stati chiamati a presiedere le commissioni e sottocommissioni della presente Convenzione, cioè: Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Italia, Belgio, Brasile, Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, alla quale sarà associata la Camera di commercio internazionale, venga convocata, a cura del Governo francese, per preparare un progetto di convenzione da sottoporre alla conferenza ideata.

Questa commissione, dopo aver nominato il suo presidente, consulterà le grandi organizzazioni economiche dei differenti paesi e le organizzazioni di fiere e farà un rapporto destinato a documentazione del testo ch’essa presenterà all’approvazione della futura conferenza.

A causa della connessione esistente tra le esposizioni e le fiere, questa commissione avrà la competenza di studiare i mezzi di applicazione della Convenzione concernente le esposizioni e preparare un progetto di regolamento dell’Ufficio internazionale da sottoporre al consiglio di amministrazione di questa istituzione.

2° voto

La conferenza esprime il voto che non si esiga imposta alcuna di carattere fiscale dall’espositore a causa dell’attività commerciale che svolge nel suo padiglione, a condizione tuttavia che questo espositore non faccia operazioni di vendita sul posto, ma che si limiti ad assumere ordinazioni.

3° voto

La conferenza esprime il voto che i dazi doganali non siano riscossi, durante i sei mesi che precedono l’apertura dell’esposizione e fino alla chiusura di essa, sugli oggetti atti ad essere esposti, e che non sia applicato alcun aumento di detti dazi su qualsiasi merce importata durante il termine di un anno dopo la chiusura dell’esposizione, in seguito ad ordinazioni prese e debitamente registrate presso il commissariato dell’esposizione.

4° voto

La conferenza esprime il voto che non siano ammessi all’esposizione gli oggetti e i prodotti recanti falsamente come indicazione di provenienza il nome di un paese, di una località o d’una città determinata, e che il rappresentante dei paesi interessati sia autorizzato a chiederne l’esclusione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo di firma

I plenipotenziari sottoscritti si sono riuniti in data d’oggi allo scopo di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali.

La delegazione belga fa constatare che la presente Convenzione non si applica alle esposizioni per cui è già stato fatto un invito ufficiale, per via diplomatica, ai paesi stranieri e specialmente all’esposizione internazionale organizzata a Bruxelles pel 1935.

Le delegazioni dei Governi del Regno Unito della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda e dello Stato libero dell’Irlanda dichiarano di considerare che la Convenzione per il disciplinamento delle esposizioni internazionali, non concerne le esposizioni che potrebbero essere tenute da un membro della comunità britannica delle nazioni e la cui partecipazione fosse limitata agli altri membri della comunità britannica delle nazioni.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana tiene a precisare che la sua firma è data ad referendum , con riserva d’eventuali comunicazioni del suo Governo, specialmente per il fatto che sono state comprese nelle disposizioni della Convenzione le esposizioni scientifiche che abbiano una durata superiore a tre settimane e organizzate in occasione di congressi internazionali.

Al momento di procedere alla firma del Protocollo allegato alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana dichiara che non le è possibile aderire al 4° voto espresso in questo Protocollo, non avendo l’Italia aderito all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911 concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci 8 .

La delegazione giapponese esprime il voto che l’invito diplomatico fatto dal paese organizzatore di un’esposizione speciale al Giappone sia mandato almeno un anno e mezzo prima, per tener conto della situazione geografica di questo paese 9 .

La delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara che, per l’applicazione della norma dell’art. 4 della Convenzione, giusta la quale le esposizioni speciali della stessa natura organizzate da uno stesso paese devono essere separate l’una dall’altra da un termine di almeno cinque anni, si riserva di tener conto separatamente di ciascuna delle sei repubbliche membri dell’Unione, cioè di quelle della Russia, dell’Ucraina, della Federazione Transcaucasiana, della Russia bianca, del Turkmenistan e dell’Uzbekistan.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo10
che modifica la Convenzione concernente
le esposizioni internazionali

Conchiuso a Parigi il 16 novembre 1966

Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 1967 11

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 novembre 1967

I Governi partecipanti al presente protocollo,

consapevoli che il termine minimo fra due esposizioni generali, qual è fissato nella convenzione del 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali, nel testo modificato dal protocollo del 10 maggio 1948, (appresso «la Convenzione») è ormai ritenuto troppo esiguo rispetto alle elevate spese ed ai complessi preparativi richiesti dalla partecipazione a tali manifestazioni, e desiderosi di ridurre sollecitamente la frequenza delle predette esposizioni generali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue: Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.

La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:

  1. Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:
  2. Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;
  3. Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale.
  4. In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
  5. Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati, a.sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria;b.quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione;c.due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione;d.due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria.
  6. I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
  7. Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
  8. Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.
  9. I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.

Art. 2

Il presente protocollo resta aperto alla firma dei Governi parte alla Convenzione, in Parigi, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 incluso. Detti Governi possono partecipare al presente protocollo.

  1. firmandolo senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione;
  2. notificando, dopo averlo firmato, al Governo depositario, il compimento delle relative procedure costituzionali;
  3. aderendovi, dopo il 31 dicembre 1966.

Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati negli archivi della Repubblica Francese.

Art. 3

Il presente protocollo entrerà in vigore non appena venti Governi se ne saranno fatti partecipi, giusta le modalità specificate nell’articolo 2.

Art. 4

A contare dal 30 giugno 1966, pur se il protocollo ancora non vigesse, ciascun Governo, firmatario o aderente, avrà facoltà di notificare all’Ufficio internazionale delle esposizioni che non parteciperà ad alcuna esposizione generale la cui registrazione sarebbe risultata inammissibile vigendo il protocollo.

L’Ufficio curerà d’informare via i Governi partecipanti alla convenzione di ogni notificazione pervenutagli giusta il precedente comma, nonchè di tenere a disposizione d’ogni Governo partecipante o no alla convenzione, o di chiunque altro ne lo richiedesse, un elenco dei Paesi che hanno inoltrato la suddetta notificazione.

Art. 5

Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, ogni adesione alla convenzione implica necessariamente l’adesione al medesimo.

Art. 6

Il protocollo non si applicherà alla registrazione d’un’esposizione, la cui domanda fosse già stata accettata dall’Ufficio prima della riunione del 17 novembre 1965 del Consiglio d’amministrazione.

Art. 7

Il Governo della Repubblica Francese informerà i Governi partecipanti alla convenzione di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione od adesione concernente il presente protocollo, come anche dell’entrata in vigore del medesimo.

Il protocollo è depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Governo firmatario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Parigi, il 17 novembre 1965.

0.945.11

Campo d’applicazione il 5 luglio 201712

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

7 giugno

2012 A

7 giugno

2012

Albania

1° luglio

2008 A

1° luglio

2008

Algeria

17 dicembre

1997 A

17 dicembre

1997

Andorra

3 dicembre

2004 A

3 dicembre

2004

Angola

25 novembre

2011 A

25 novembre

2011

Antigua e Barbuda

15 maggio

1997 A

15 maggio

1997

Arabia Saudita

5 novembre

2007 A

5 novembre

2007

Argentina

7 dicembre

1982 A

7 dicembre

1982

Armenia

25 marzo

2008 A

25 marzo

2008

Austria

8 dicembre

1947 A

8 gennaio

1948

Azerbaigian

19 marzo

2008 A

19 marzo

2008

Bahama

21 maggio

1997

21 maggio

1997

Bahrein

9 novembre

2007

9 novembre

2007

Bangladesh

6 giugno

1997 A

6 giugno

1997

Barbados

26 maggio

1997 A

26 maggio

1997

Belgio

15 aprile

1931

15 aprile

1931

Belize

12 maggio

1997

12 maggio

1997

Benin

18 settembre

2012 A

18 settembre

2012

Bielorussia

30 marzo

1960 A

30 aprile

1960

Bosnia ed Erzegovina

25 marzo

2008

25 marzo

2008

Brasile

17 maggio

1999 A

17 maggio

1999

Bulgaria

31 marzo

1960 A

30 aprile

1960

Burkina Faso

25 marzo

2008 A

25 marzo

2008

Burundi

21 marzo

2008 A

21 marzo

2008

Cambogia

9 aprile

1997 A

9 aprile

1997

Camerun

8 ottobre

2013 A

8 ottobre

2013

Ceca, Repubblica

21 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

26 marzo

2008 A

26 marzo

2008

Ciad

24 maggio

2013 A

24 maggio

2013

Cile

22 novembre

2007 A

22 novembre

2007

Cina

3 maggio

1993 A

3 maggio

1993

Hong Kong

19 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

15 luglio

2005

15 agosto

2005

Cipro

4 novembre

1999 A

4 dicembre

1999

Colombia

6 giugno

1997

6 giugno

1997

Comore

12 ottobre

2007 A

12 ottobre

2007

Congo (Brazzaville)

22 novembre

2007 A

22 novembre

2007

Congo (Kinshasa)

28 settembre

2007 A

28 settembre

2007

Corea del Nord

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Corea del Sud

19 maggio

1987 A

19 maggio

1987

Costa d’Avorio

16 novembre

2007 A

16 novembre

2007

Costa Rica

23 novembre

1982 A

23 novembre

1982

Croazia

14 marzo

2003 A

14 marzo

2003

Cuba

17 novembre

1982

17 novembre

1982

Danimarca

26 marzo

1932

26 aprile

1932

Dominica

5 giugno

1997 A

5 giugno

1997

Dominicana, Repubblica

22 novembre

2007

22 novembre

2007

Ecuador

18 maggio

2007 A

18 maggio

2007

Egitto

22 novembre

2007 A

22 novembre

2007

El Salvador

20 maggio

1997 A

20 maggio

1997

Emirati Arabi Uniti

6 giugno

1997 A

6 giugno

1997

Eritrea

12 marzo

2008 A

12 marzo

2008

Estonia

15 maggio

2009 A

15 maggio

2009

Figi

8 novembre

2007 A

8 novembre

2007

Filippine

13 luglio

1993 A

13 luglio

1993

Finlandia

3 luglio

1937 A

3 agosto

1937

Francia

17 dicembre

1930

17 gennaio

1931

Gabon

17 settembre

2007 A

17 settembre

2007

Gambia

22 novembre

2007 A

22 novembre

2007

Georgia

18 marzo

2008 A

18 marzo

2008

Germania

17 dicembre

1930

17 gennaio

1931

Ghana

14 novembre

2007 A

14 novembre

2007

Giappone

8 gennaio

1965

8 febbraio

1965

Gibuti

11 ottobre

2007 A

11 ottobre

2007

Giordania

10 dicembre

2004 A

10 dicembre

2004

Grecia

21 gennaio

1933

21 febbraio

1933

Grenada

5 giugno

1997 A

5 giugno

1997

Guatemala

18 ottobre

2007 A

18 ottobre

2007

Guinea

5 novembre

2007 A

5 novembre

2007

Guinea Equatoriale

17 dicembre

2004 A

17 dicembre

2004

Guinea-Bissau

15 novembre

2007 A

15 novembre

2007

Guyana

26 maggio

1997 A

26 maggio

1997

Haiti

17 giugno

1949

17 luglio

1949

Honduras

9 novembre

2007 A

9 novembre

2007

Indonesia

5 giugno

1997 A

5 giugno

1997

Iran

14 novembre

2002 A

14 novembre

2002

Islanda

22 gennaio

1999 A

22 gennaio

1999

Israele

10 giugno

1997 A

10 giugno

1997

Italia

19 gennaio

1931

19 febbraio

1931

Kazakistan

4 giugno

1997 A

4 giugno

1997

Kenya

26 ottobre

2001 A

26 ottobre

2001

Kirghizistan

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Kiribati

18 settembre

2007 A

18 settembre

2007

Kosovo

10 dicembre

2015 A

10 dicembre

2015

Kuwait

18 settembre

2007 A

18 settembre

2007

Laos

9 maggio

1997 A

9 maggio

1997

Lesotho

26 ottobre

2001 A

26 ottobre

2001

Libano

15 settembre

1947 A

15 ottobre

1947

Liberia

22 novembre

2007 A

22 novembre

2007

Libia

11 marzo

2008

11 marzo

2008

Lituania

2 febbraio

2009 A

2 febbraio

2009

Madagascar

4 giugno

1997 A

4 giugno

1997

Malawi

5 ottobre

2011 A

5 ottobre

2011

Malaysia

18 aprile

1995 A

18 aprile

1995

Maldive

9 novembre

2007 A

9 novembre

2007

Mali

13 novembre

2007 A

13 novembre

2007

Malta

15 marzo

2000 A

15 marzo

2000

Marocco

14 gennaio

1931

14 febbraio

1931

Marshall, Isole

12 settembre

2007 A

12 settembre

2007

Mauritania

22 aprile

2002 A

22 aprile

2002

Maurizio

12 maggio

2008 A

12 maggio

2008

Messico

7 dicembre

1982 A

7 dicembre

1982

Monaco

29 aprile

1958 A

29 maggio

1958

Mongolia

3 giugno

1997 A

3 giugno

1997

Montenegro

16 luglio

2012 A

16 luglio

2012

Mozambico

9 aprile

2013 A

9 aprile

2013

Namibia

4 giugno

1997 A

4 giugno

1997

Nauru

5 giugno

1997

5 giugno

1997

Nepal

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Nicaragua

7 dicembre

1982 A

7 dicembre

1982

Niger

5 ottobre

2007 A

5 ottobre

2007

Nigeria

2 gennaio

1963 A

2 febbraio

1963

Norvegia

24 dicembre

1936 A

24 gennaio

1937

Nuova Zelanda

9 aprile

2013 A

9 aprile

2013

Oman

16 gennaio

1997 A

16 gennaio

1997

Paesi Bassia

8 gennaio

1951 A

8 febbraio

1951

Pakistan

4 giugno

2007 A

4 giugno

2007

Palau

3 giugno

1997 A

3 giugno

1997

Panama

16 novembre

2007 A

16 novembre

2007

Paraguay

14 novembre

2007 A

14 novembre

2007

Perù

7 dicembre

1982

7 dicembre

1982

Polonia

4 aprile

1960 A

4 maggio

1960

Portogallo

11 gennaio

1932

11 febbraio

1932

Qatar

21 aprile

1997 A

21 aprile

1997

Regno Unito

2 settembre

1949 A

2 ottobre

1949

Falkland, Isole

15 dicembre

1950

15 dicembre

1950

Gibilterra

15 dicembre

1950

15 dicembre

1950

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

15 dicembre

1950

15 dicembre

1950

Romania

1° aprile

1960 A

1° maggio

1960

Ruanda

20 marzo

2008 A

20 marzo

2008

Russia

9 giugno

1959 A

9 luglio

1959

Saint Kitts e Nevis

4 giugno

1997 A

4 giugno

1997

Saint Lucia

13 maggio

1997 A

13 maggio

1997

Saint Vincent e Grenadine

25 aprile

1997 A

25 aprile

1997

Salomone, Isole

8 novembre

2007 A

8 novembre

2007

Samoa

13 maggio

1997 A

13 maggio

1997

San Marino

5 ottobre

2004 A

5 ottobre

2004

Seicelle

5 giugno

1997 A

5 giugno

1997

Senegal

5 novembre

2007 A

5 novembre

2007

Serbia

8 gennaio

2010 A

8 gennaio

2010

Sierra Leone

25 marzo

2008 A

25 marzo

2008

Siria

2 luglio

2007 A

2 luglio

2007

Slovacchia

12 luglio

1993 A

12 luglio

1993

Slovenia

2 novembre

2004 A

2 novembre

2004

Somalia

28 marzo

2013 A

28 marzo

2013

Spagna

3 novembre

1971 A

3 dicembre

1971

Sri Lanka

13 novembre

2007 A

13 novembre

2007

Stati Uniti d’America*

10 maggio

2017 A

10 maggio

2017

Sudafrica

1° settembre

1993 A

1° settembre

1993

Sudan

3 agosto

2008 A

3 agosto

2008

Sudan del Sud

28 maggio

2013 A

28 maggio

2013

Suriname

16 maggio

1997 A

16 maggio

1997

Svezia

17 dicembre

1930

17 gennaio

1931

Svizzera

17 dicembre

1930

17 gennaio

1931

Swaziland

14 novembre

2007 A

14 novembre

2007

Tagikistan

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Tanzania

11 giugno

1997 A

11 giugno

1997

Thailandia

30 marzo

1993 A

30 aprile

1993

Timor Est

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Togo

10 giugno

1997 A

10 giugno

1997

Tonga

19 novembre

2007 A

19 novembre

2007

Tunisia

17 dicembre

1930

17 gennaio

1931

Turchia

5 ottobre

2004 A

5 ottobre

2004

Turkmenistan

25 settembre

2012 A

25 settembre

2012

Tuvalu

12 settembre

2007 A

12 settembre

2007

Ucraina

30 marzo

1960 A

30 aprile

1960

Uganda

11 giugno

1997 A

11 giugno

1997

Ungheria

1° aprile

1960 A

1° maggio

1960

Uruguay

10 giugno

1983 A

10 giugno

1983

Uzbekistan

2 giugno

1997 A

2 giugno

1997

Vanuatu

16 novembre

2007 A

16 novembre

2007

Venezuela

23 novembre

1982 A

23 novembre

1982

Vietnam

11 aprile

2003 A

11 aprile

2003

Yemen

5 giugno

1997 A

5 giugno

1997

Zambia

7 aprile

2015 A

7 aprile

2015

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Per il Regno in Europa.