Lexipedia

0.946.113.32

Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázques 74 E-28001 Madrid, Spagna (di seguito CESCE), che agisce per lo Stato spagnolo

RU 2003 3436; FF 2003 865

Traduzione1

Concluso il 12 novembre 2002

Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003

Entrato in vigore il 21 maggio 2003

(Stato 21 maggio 2003)

Art. 1 Scopo dell’Accordo

CESCE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine spagnola.

GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da CESCE a favore di esportatori spagnoli e/o di banche che finanziano esportazioni spagnole, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.

L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di CESCE o GRE.

Art. 2 Applicazione

Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore e

  1. l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;
  2. gli esportatori residenti in Svizzera e in Spagna che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Spagna o dalla Svizzera contratti di esportazione relativi allo stesso oggetto.
  3. 2. L’accordo del 10 novembre 1977 resta applicabile se le sue condizioni d’applicazione sono adempite.

L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare. L’accordo di riassicurazione è tuttavia applicabile se i prodotti d’esportazione sono pagati con un credito che un istituto finanziario concede all’acquirente.

Art. 3 Definizioni

Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti. Assicuratore(i) dei crediti: GRE e CESCE o uno dei due enti. Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione. Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza. Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero. Polizza: una polizza assicurativa emessa dall’assicuratore. Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore. Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.

Art. 4 Origine del prodotto

Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l’origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.

Art. 5 Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e CESCE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

Art. 6 Designazione dell’assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d’esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.

Art. 7 Quota della riassicurazione

La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera o spagnola nel prodotto d’esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine spagnola; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’appendice A.

Per principio, la quota di riassicurazione è calcolata conformemente al paragrafo 1 anche se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo (cfr. appendice A es. 2). Gli assicuratori dei crediti possono tuttavia convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Possono segnatamente calcolarla in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo, in particolare se la fornitura del Paese terzo è imputabile esclusivamente alla quota svizzera o spagnola (cfr. appendice A es. 3).

Art. 8 Obblighi del riassicuratore

Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.

Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

Il riassicuratore si impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un’indennità.

Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

Il riassicuratore si impegna a non opporsi a versare un’indennità se vi è tenuto in virtù della polizza, a condizione che il contenuto della stessa coincida con le informazioni che figurano negli allegati 1 e 2 e con le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13.

Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9 Obblighi dell’assicuratore

L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.

L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.

L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare immediatamente il riassicuratore.

L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi

L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute.

Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:

  1. corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o
  2. è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio.

Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.

Art. 11 Modifica dell’origine della prestazione

Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione si modifica nella sua composizione in termini di valore o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato nel valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.

Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12 Regresso

L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.

Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.

Art. 13 Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.

Art. 14 Conversione del debito

Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.

Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. Su richiesta del riassicuratore, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.

L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un’indennità.

Art. 15 Valuta

Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione.

Art. 16 Procedura d’arbitrato

Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede. Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per CESCE è Madrid e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17 Entrata in vigore e modifica dell’Accordo

Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a CESCE che le prescrizioni costituzionali del diritto svizzero per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).

Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un mese civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell’Accordo.

Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificate in qualsiasi momento con il consenso scritto di GRE e CESCE. Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

Per conto
della Confederazione Svizzera:

Peter W. Silberschmidt

Per conto
dello Stato spagnolo:

Javier Valero Artola

Annex 1

Allegato 1

Dettaglio delle agevolazioni accordate da CESCE

Agevolazione

Tasso di copertura (massimo)

Rischi coperti

Assicurato

Termine d’attesa

Osservazioni

Rischio economico

Rischio politico

Credito fornitore

94 %

99 %

Rischio di fabbricazione:

Copre la perdita netta dell’esportatore dovuta a una rescissione di contratto a causa di rischi politici (guerra o situazione analoga, provvedimenti adottati dal Governo del Paese dell’acquirente/mutuatario o dal Governo spagnolo, mancato adempimento del contratto da parte di un acquirente pubblico) o di rischi economici (rescissione del contratto in seguito a violazione del contratto da parte di acquirenti privati).

Esportatore

Rischio di fabbricazione:

6 mesi

Rischio di fabbricazione:

Copertura esclusivamente in euro.

La copertura è concessa per un importo garantito, fissato di volta in volta in ogni polizza.

Rischio di credito:

Distinzione tra rischio politico (rischi di trasferimento, guerre, impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa di provvedimenti presi da un Governo estero o dal Governo spagnolo, mora da parte dell’acquirente pubblico) e rischio economico (insolvenza dell’acquirente straniero, dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata)

Rischio di credito:

Rischi economici:

fissati di volta in volta in ogni polizza

Rischio politico: 100 giorni

Rischio di credito:

Copertura in divise straniere.

La copertura comprende l’ammontare del credito e gli interessi, conformemente al contratto di credito.

Credito acquirente

94 %

99 %

Rischio di credito:

Copre il mancato rimborso di crediti che una banca ha concesso a un acquirente.

Rischio politico (rischi di trasferimento, guerre, impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa di provvedimenti presi da un Governo estero o dal Governo spagnolo, mora da parte dell’acquirente pubblico) o rischio economico (insolvenza dell’acquirente straniero, dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata)

Banca

100 giorni

Copertura in divise straniere.

La copertura comprende l’ammontare del credito e gli interessi, conformemente al contratto di credito, nonché gli interessi di mora.

Richiesta abusiva di garanzie per gli esportatori

99 %

99 %

Questa polizza copre la richiesta abusiva di garanzie.

Questa polizza copre i rischi politici ed economici.

Esportatore

150 giorni in caso di rischi politici, eccetto se un beneficiario pubblico chiede abusivamente una garanzia

30 giorni per gli altri rischi

Copertura in divise straniere

Richiesta abusiva di garanzie per i garanti

99 %

Questa polizza copre la richiesta abusiva di garanzie e il mancato rimborso dell’importo della garanzia da parte dell’esportatore, qualora la garanzia sia stata chiesta illecitamente.

Banche

30 giorni

Copertura in divise straniere.

Progetti di costruzione

94 %

99 %

Questa polizza copre i rischi politici ed economici.

Essa copre l’impossibilità di realizzare il progetto, le interruzioni di cantieri e il mancato pagamento di cantieri approvati. Copre altresì la confisca di macchine e impianti, la richiesta abusiva o la trattenuta di garanzie nonché l’impossibilità del trasferimento di garanzie, se l’assicurato ha adempiuto i suoi obblighi contrattuali.

Società immobiliare o di assemblaggio

6 mesi

Assicurazione degli investimenti

99 %

Questa polizza copre le perdite dell’investitore dovute a:

  1. espropriazione
  2. rischi di trasferimento e legati alla non convertibilità
  3. guerre o a situazioni analoghe
  4. inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di autorità pubbliche

Investitore

Al massimo 12 mesi

La durata massima dell’assicurazione è di 20 anni, la durata minima di 5 anni.

La copertura del capitale proprio avviene sempre nella moneta del Paese. La copertura di tutti gli altri investimenti può aver luogo in divise straniere.

Allegato 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate da GRE

I

Agevolazione:

Copertura del credito.

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca).

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione.

Rischi coperti:

  1. Rischio politico:
  2. rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore;
  3. Rischio di trasferimento:
  4. rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale;
  5. Rischio economico:–connesso con i debitori pubblici;–connesso con i debitori privati,–che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o–il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o–che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;
  6. Eventuale rischio monetario:
  7. gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II

Agevolazione:

Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura).

Tipo:

Garanzia.

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca).

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo di costo

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero.

III

Agevolazione:

Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II).

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca).

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione.

Rischi coperti:

  1. richiesta abusiva
  2. richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.

Allegato 3

Norme procedurali (art. 13)

Art. 1 Osservazione preliminare

Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra CESCE e GRE.

Art. 2 Domanda e risposta

  1. Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda (appendice B).
  2. Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta (appendice C).
  3. Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il formulario di emissione della polizza (appendice D).

Art. 3 Premi

Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione della polizza (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.

Art. 4 Sinistro

Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti:

  1. il pertinente numero di riferimento,
  2. l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
  3. l’importo totale che l’assicuratore deve pagare,
  4. la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore,
  5. il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato)
  6. la data del pagamento dell’indennizzo.

Art. 5 Rimborsi

In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:

  1. il pertinente numero di riferimento,
  2. l’ammontare totale che egli ha riscosso,
  3. i costi di riscossione che egli ha pagato,
  4. la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
  5. la data del rimborso,
  6. i tassi d’interesse in vigore,
  7. il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso,
  8. (se necessario) i corsi di cambio.

Appendice A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 1

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 70 unità

Forniture – Paese B: 50 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L’importo riassicurato corrisponde quindi a 47,9 unità.

Esempio 2

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L’importo riassicurato corrisponde quindi a 46,1 unità.

Esempio 3

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

  1. Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A:
  1. Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A:

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

Osservazione:Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:Rischi politici:95 %Rischi economici prima della spedizione:85 %Rischi economici di perdite su crediti:90 %Tasso medio:90 %

Appendice B

Formulario di domanda n.

Da:

A:

In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:

Nostro n. di riferimento:

Vostro n. di riferimento:

Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:

Esportatore del nostro Paese:

Esportatore del vostro Paese:

Relative relazioni contrattuali:

Progetto:

Contratto: firmato/in fase di negoziazione

Acquirente/Paese:

Mutuatario/Paese:

Garante/garanzie:

Valore contrattuale:

Interessi:

Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):

Durata del rischio

  1. Produzione:
  2. Credito:

Condizioni di rimborso:

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:

Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:

Importo del mutuo:

Composizione del mutuo:

Interessi:

Mutuante:

Importo determinante totale coperto:

  1. valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti)
  2. quota della copertura assunta dall’assicuratore
  3. quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)

Condizioni particolari:

Condizioni di rimborso:

Importo del premio da pagare:

  1. all’assicuratore:
  2. al riassicuratore:

(presentazione del calcolo)

L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:

Osservazioni:

Data:

Firma:

Appendice C

Formulario di risposta n.

Da:

A:

Facciamo riferimento al contratto concluso con voi il

e alla vostra domanda del

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

  1. Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto del .......….. e alle condizioni stabilite nel formulario di domanda del ….......
  2. Possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti. Aspettiamo un vostro commento e una domanda modificata.
  3. In qualità di riassicuratori, chiediamo i seguenti premi:–importo–pagabile il
  4. Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni:Il presente accordo termina il ………. (data) se entro tale data non avrete emesso una garanzia. Se desiderate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire in tempo utile una domanda debitamente motivata.Data:Firma:*P.f. cancellare ciò che non fa al caso

Appendice D

Formulario di emissione di una garanzia

Da:

A:

Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:

e alla vostra risposta definitiva del:

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ............................. La copertura ammonta a:

La quota di riassicurazione ammonta a:

  1. Il premio totale da pagare ammonta a:
  2. L’importo da pagare all’assicuratore è di:
  3. L’importo da pagare al riassicuratore è di:

Il premio deve essere pagato come segue:

Data di scadenza

Importo

Quota del premio

Importo da pagare al riassicuratore

Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Altre osservazioni:

Data:

Firma: