Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali:
- l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si
avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; - gli esportatori residenti in Svizzera e in Svezia che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Svezia o dalla Svizzera
contratti di esportazione relativi allo stesso oggetto; e - l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore.
Il presente Accordo non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.
I sussidi per contratti di esportazione sono concessi a condizioni conformi ai requisiti dell’accordo sui crediti all’esportazione dell’OCSE concernente direttive per crediti all’esportazione al beneficio del sostegno statale, nella misura in cui tale accordo sia applicabile.