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0.946.117.14

Accordo
di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia
dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo
(di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera,
e la EKN – Exportkreditnämden, Casella postale 3064,
SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN),
che agisce per il Governo svedese

RU 2005 425; FF 2004 243

Traduzione1

Concluso il 18 novembre 2003

Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20042

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 2004

Entrato in vigore il 25 maggio 2004

(Stato 25 maggio 2004)

Art. 1 Scopo dell’Accordo

1. EKN si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svedese.

2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EKN a favore di esportatori svedesi e/o di banche che finanziano esportazioni svedesi, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.

3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di EKN o GRE.

Art. 2 Applicazione

Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali:

  1. l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si
    avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;
  2. gli esportatori residenti in Svizzera e in Svezia che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Svezia o dalla Svizzera
    contratti di esportazione relativi allo stesso oggetto; e
  3. l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore.

Il presente Accordo non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.

I sussidi per contratti di esportazione sono concessi a condizioni conformi ai requisiti dell’accordo sui crediti all’esportazione dell’OCSE concernente direttive per crediti all’esportazione al beneficio del sostegno statale, nella misura in cui tale accordo sia applicabile.

Art. 3 Definizioni

Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti. Assicuratore(i) dei crediti: GRE e EKN o uno dei due enti. Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione. Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza. Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero. Polizza: una polizza assicurativa o una garanzia emessa dall’assicuratore. Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore. Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.

Art. 4 Origine del prodotto

Gli assicuratori dei crediti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, nel caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, determina nella misura del possibile l’origine della merce dei prodotti d’esportazione e informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti in merito ai propri dubbi e al risultato dei propri accertamenti.

Art. 5 Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia mese a disposizione da GRE e EKN alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

Art. 6 Designazione dell’assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma.

Art. 7 Quota della riassicurazione

La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera e svedese nel prodotto d’esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine svedese.

Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra la quota svizzera e quella svedese dei prodotti d’esportazione.

L’allegato A illustra esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.

Art. 8 Obblighi del riassicuratore

Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.

Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

Il riassicuratore si impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un’indennità.

Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9 Obblighi dell’assicuratore

L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza e consultarlo immediatamente.

L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.

L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.

L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi

L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute.

Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:

  1. corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o
  2. è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio.

Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative.

Art. 11 Modifica dell’origine della prestazione

Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione si modifica nella sua composizione per un valore superiore al 10 per cento o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per un valore superiore al 10 per cento, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguaento della quota di riassicurazione.

Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12 Regresso

L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto o 50 000 EUR; è determinante l’importo più basso. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.

L’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.

Art. 13 Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.

Art. 14 Conversione del debito

Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di
conversione del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.

Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito con il Paese dell’acquirente o del debitore, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare, scambiare o condonare tale credito.

L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un’indennità.

Art. 15 Valuta

Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione in questione.

Art. 16 Procedura d’arbitrato

Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede. Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per EKN è Stoccolma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17 Entrata in vigore e modifica dell’Accordo

Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a EKN che le prescrizioni costituzionali del diritto svizzero per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).

Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell’Accordo.

Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificati in qualsiasi momento con il consenso scritto di GRE e EKN.

Art. 18 Lingue dell’Accordo

La lingua di lavoro nell’ambito del presente Accordo di riassicurazione è l’inglese. Tutti i documenti relativi al presente Accordo di riassicurazione devono essere redatti in lingua inglese. Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

Per conto della
Confederazione Svizzera:

Peter W. Silberschmidt

Per conto del
Governo svedese:

Olof Rydh

Allegato 1

Dettaglio delle agevolazioni accordate da EKN

Prodotto

Rischi coperti

Tasso di copertura

Osservazioni

Agevolazioni per gli esportatori:

Garanzia per perdite su crediti

Copre il rischio dell’esportatore o di società di leasing da mancati pagamenti in caso di singole operazioni

Eventi politici 100 %

Eventi economici

  1. Stati** 100 %
  2. privati 90 %*
  3. Con garanzia dello Stato 100 %
  4. Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

Garanzia sui limiti di credito

Copre il rischio dell’esportatore da mora nei pagamenti

Eventi politici 100 %

Eventi economici

  1. Stati** 100 %
  2. privati 90 %*
  3. Mit Staatsgarantie 100 %
  4. Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

La garanzia assicura all’esportatore una responsabilità massima (limite), fissata in precedenza da EKN per determinati clienti o Paesi e può essere accordata per forniture ricorrenti per un periodo di un anno con un termine di credito massimo di 12 mesi.

Garanzia per perdite nella fabbricazione e sui crediti

Copre il rischio dell’esportatore in singole operazioni d’esportazione

Eventi politici 100 %

Eventi economici

  1. Stati** 100 %
  2. privati 90 %*
  3. Con garanzia dello Stato 100 %
  4. Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

Copertura dei costi risultanti da un annullamento totale o parziale o da un’interruzione dell’adempimento del contratto per almeno sei mesi consecutivi e per mora nei pagamenti di prestazioni contrattuali. Fino al totale adempimento contrattuale (parziale o totale)

Agevolazioni per le banche:

Garanzia in favore del mutuante

Copre il rischio delle banche per mora in caso di crediti ai clienti o alle loro banche in relazione con operazioni d’esportazione svedesi.

Eventi politici 100 %

Eventi economici

  1. Stati** 100 %
  2. privati 90 %*
  3. Con garanzia dello Stato 100 %
  4. Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

Regresso nei confronti dell’esportatore se ha fornito indicazioni false sull’operazione.

Garanzia per accrediti confermati

Copre il rischio delle banche per mora in caso di accrediti confermati esplicitamente o tacitamente. Contempla sempre il rischio politico ed economico.

50 %

La durata del credito non deve superare 360 giorni.

Agevolazioni per gli esportatori e le banche:

Garanzia combinata

Garanzia agli esportatori per i costi accumulati e mora di pagamenti non finanziati, combinata con una garanzia ai mutuanti per mora del rimborso di crediti acquirenti.

Eventi politici 100 %

Eventi economici

  1. Stati** 100 %
  2. privati 90 %*
  3. Con garanzia dello Stato 100 %
  4. Altre istituzioni pubbliche nel singolo caso 100 % o 90 %

Entrambe le garanzie per rischi nella medesima operazione d’esportazione.

Agevolazioni particolari:

Garanzia per perdite reali

Copre il rischio che oggetti che vengono utilizzati per adempiere il contratto vengano espropriati o danneggiati in seguito a eventi politici. Copertura unicamente per eventi politici.

90 %

Di solito la garanzia è accordata unicamente in relazione con una garanzia per perdite nella fabbricazione e su crediti.

Garanzia per garanzie bancarie

Copre il rischio dell’esportatore in caso di richiesta abusiva di garanzie bancarie in relazione con un’operazione d’esportazione svedese.

Eventi politici 90 %

Eventi economici

  1. Stati 90 %
  2. privati 90 %

Controgaranzia

Copre il rischio delle banche quali emittenti di garanzie bancarie in relazione con operazioni d’esportazione svedesi.

Eventi politici ed

economici 50 %–75 %

Ripartizione dei rischi necessaria. Regresso nei confronti dell’esportatore in caso di una richiesta legittima della garanzia bancaria.

Allegato 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate da GRE

I

Agevolazione:

Copertura del credito

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione

Rischi coperti:

  1. Rischio politico:
  2. rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore;
  3. Rischio di trasferimento:
  4. rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale;
  5. Rischio economico:–connesso con i debitori pubblici;–connesso con i debitori privati,–che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o–il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o–che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;
  6. Eventuale rischio monetario:
  7. gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II

Agevolazione:

Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo di costo

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero.

III

Agevolazione:

Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II).

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell’esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione

Rischi coperti:

  1. richiesta abusiva
  2. richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.

Allegato 3

Norme procedurali (art. 13)

Art. 1 Osservazione preliminare

Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra EKN e GRE.

Art. 2 Domanda e risposta

  1. Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda (appendice B).
  2. Il riassicuratore potenziale tratta con rapidità la domanda e vi risponde a tempo debito per mezzo del formulario di risposta (appendice C).
  3. Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il formulario di emissione della polizza (appendice D).

Art. 3 Premi

Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.

Art. 4 Sinistro

Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti:

  1. il pertinente numero di riferimento,
  2. l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
  3. l’importo totale che l’assicuratore deve pagare,
  4. la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore,
  5. il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato),
  6. la data del pagamento dell’indennizzo.

Art. 5 Rimborsi

In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:

  1. il pertinente numero di riferimento,
  2. l’ammontare totale che egli ha riscosso,
  3. i costi di riscossione che egli ha pagato,
  4. la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
  5. la data del rimborso,
  6. i tassi d’interesse in vigore,
  7. il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso,
  8. (se necessario) i corsi di cambio.

Appendice A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 1

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Messa a disposizione Paese A: 70 unità

Messa a disposizione Paese B: 50 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 2

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Messa a disposizione Paese A: 70 unità

Messa a disposizione Paese B: 50 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

Esempio 3

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Messa a disposizione Paese A: 60 unità

Messa a disposizione Paese B: 40 unità

Messa a disposizione Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 45,6 unità.

Esempio 4

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.

L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 48 unità.

Esempio 5

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

  1. Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
  1. Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
Esempio 6

Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Forniture – Paese A: 60 unità

Forniture – Paese B: 40 unità

Forniture – Paese C: 20 unità

Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

  1. Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
  1. Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:

Osservazione:

Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:

Rischi politici:

95 %

Rischi economici prima della spedizione:

85 %

Rischi economici di perdite su crediti:

90 %

Tasso medio:

90 %

Appendice B

Formulario di domanda

Da:

A:

In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:

Nostro n. di riferimento:

Vostro n. di riferimento:

Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:

Esportatore del nostro Paese:

Esportatore del vostro Paese:

Relative relazioni contrattuali:

Progetto:

Acquirente/Paese:

Mutuatario/Paese:

Garante/garanzie:

Valore contrattuale:

Tasso d’interesse:

Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):

Durata del rischio

  1. Produzione:
  2. Credito:

Condizioni di rimborso:

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:

Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:

Importo del mutuo:

Tasso d’interesse:

Mutuante:

Importo determinante totale coperto:

  1. valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti)
  2. quota della copertura assunta dall’assicuratore
  3. quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)

Condizioni particolari:

Condizioni di rimborso:

Importo del premio da pagare:

  1. all’assicuratore:
  2. al riassicuratore:
  3. (presentazione del calcolo)

L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:

Osservazioni:

Data: Firma:

Appendice C

Formulario di risposta

Da:

A:

In riferimento all’Accordo concluso con voi il

e alla vostra domanda del

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

  1. Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto del .......…......... e alle condizioni stabilite nel formulario di domanda definitivo del .......….........
  2. Questa obbligazione è per noi giuridicamente vincolante fino al ........................., sempre che le condizioni determinanti rimangano invariate. Se il futuro beneficiario della garanzia non ha ancora depositato una domanda di garanzia alla data menzionata sul presente formulario di risposta, il termine è rispettato se presenta la domanda all’assicuratore al più tardi alla data di scadenza summenzionata.
  3. Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni:

Data: Firma:

* P.f. cancellare ciò che non fa al caso

Appendice D

Formulario di emissione di una garanzia

Da:

A:

Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:

e alla vostra risposta definitiva del:

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ............................. La copertura ammonta a:

La quota di riassicurazione ammonta a:

  1. Il premio totale da pagare ammonta a:
  2. L’importo da pagare all’assicuratore è di:
  3. L’importo da pagare al riassicuratore è di:

Il premio deve essere pagato come segue:

Data di scadenza:

................................

Importo:

..........................

Quota del premio:

..................................

Importo da pagare
al riassicuratore:
.....................................

Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Altre osservazioni: