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0.946.291.271.6

Protocollo del 9 aprile 1964
tra la Svizzera e l’Algeria concernente
la clausola della nazione più favorita

RU 1990 252

Traduzione1

Concluso il 9 aprile 1964

Entrato in vigore il 9 aprile 1964

(Stato 9 aprile 1964)

Il Governo svizzero e il Governo algerino,

animati dal desiderio di facilitare e di sviluppare le relazioni commerciali tra i due Paesi,

hanno convenuto di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali.

Tuttavia, il trattamento della nazione più favorita non si estende alle agevolazioni, concessioni ed esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi, nel traffico frontaliero;
  2. ai Paesi con essa partecipi di un’unione doganale o di una zona di libero scambio, già esistenti o che potranno essere istituite in futuro, oppure facenti parte di una stessa zona monetaria.

Il presente protocollo entrerà in vigore a decorrere dal momento della sua firma. Sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti non appena possibile. Resterà in vigore per un periodo di cinque anni e, nel caso che una delle Alte Parti Contraenti non l’avrà denunciato sei mesi prima della data della sua scadenza, sarà prorogato, per tacita riconduzione, per la durata di un anno.

Da quel momento, il protocollo potrà essere denunziato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante sei mesi a far data dalla denunzia.

Fatto, in due esemplari, a Berna, il 9 aprile 1964.

Per il Governo Svizzero:

Long

Per il Governo algerino:

Boumaza