I cittadini svizzeri che possedevano la cittadinanza svizzera al momento della riforma monetaria (21 giugno 1948) godono, per quanto concerne la perequazione degli oneri, del trattamento riservato in materia ai cittadini della nazione più favorita.
Lo stesso dicasi per:
- Le società, associazioni di persone e comunioni patrimoniali (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen), costituite conformemente al diritto svizzero e indipendentemente imponibili in virtù del diritto germanico;
- Le società costituite conformemente al diritto germanico, indipendentemente imponibili e nelle quali cittadini, società, associazioni di persone e comunioni patrimoniali svizzeri sopra menzionati possedevano, sia al 21 giugno 1948 sia all’8 maggio 1945, tanto direttamente quanto per il tramite di altre società, una partecipazione la cui entità conferisce il privilegio della nazione più favorita.