1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Gli obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo. 2. In conformità delle disposizioni materiali dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In conformità dell’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo di essa sono esonerati da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esonerata dall’obbligo di notifica se quest’ultima è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS. 3. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo. 4. Se considera che l’altra Parte non abbia rispettato i suoi obblighi secondo il presente articolo, una Parte contraente può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo. 5. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice del presente Accordo al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste sono dovute ai livelli attuali. 6. Le Parti contraenti convengono modalità adeguate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.