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Accordo sulla cooperazione in materia di certificazione e di accreditamento tra la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione di certificazione e accreditamento (CNCA) della Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 5 luglio 2013

RU 2014 2041

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2014

(Stato 1° luglio 2014)

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Confederazione Svizzera
e
l’Amministrazione di certificazione e accreditamento (CNCA della Repubblica popolare Cinese,

qui di seguito denominate singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;

al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le autorità riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che a nessun Paese dev’essere impedito di adottare le misure necessarie al raggiungimento di un obiettivo legittimo conforme all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio;

riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio;

intenzionate a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e ad agevolare l’attuazione del capitolo sugli ostacoli tecnici al commercio dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese 2 (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»); e

riconoscendo l’importanza della cooperazione in materia di certificazione e accreditamento al fine di facilitare il commercio bilaterale;

hanno raggiunto il seguente Accordo per rafforzare la cooperazione in materia di certificazione e accreditamento:

Art. 1 Cooperazione

Oltre che nei settori di cooperazione di cui al capitolo 6 dell’Accordo di libero scambio, le Parti cooperano in particolare nei seguenti ambiti:

  1. sistemi di certificazione obbligatori;
  2. sistemi di certificazione facoltativi, soprattutto in nuovi settori;
  3. accreditamento; e
  4. altri settori di comune interesse.

Art. 2 Modalità di cooperazione

Le Parti promuovono:

  1. la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti;
  2. la comunicazione e la cooperazione tra gli organismi di certificazione e accreditamento dei due Paesi;
  3. l’organizzazione, se necessario, di seminari per informare i rappresentanti dell’industria dei due Paesi su regolamenti tecnici, procedure di valutazione della conformità e relative norme; e
  4. progetti di ricerca comuni, all’occorrenza.

Art. 3 Cooperazione tra gli organismi competenti

Gli organismi di accreditamento, gli organismi di certificazione, i laboratori di prova e gli organismi di ispezione competenti della Cina e della Svizzera possono svolgere le attività di cooperazione previste dal presente Accordo, compresa la cooperazione tra organismi autorizzati in materia di ispezioni, prove, ammissione nazionale e certificazione obbligatoria.

Art. 4 Confidenzialità delle informazioni

Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima ha designato come confidenziali.

Art. 5 Disposizioni finali

Il Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio istituito conformemente all’articolo 6.7 dell’Accordo di libero scambio coordina e riesamina le attività di cooperazione previste dal presente Accordo. Il presente Accordo è concluso in conformità e in relazione con l’Accordo di libero scambio ed è uno degli accordi aggiuntivi di cui all’articolo 6.9 dell’Accordo di libero scambio. Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte. Le attività di cooperazione avviate possono essere proseguite indipendentemente dal ritiro di una Parte dal presente Accordo. Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per la SECO:

Christian Etter

Per la CNCA:

Wei Chuanzhong