Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e ordinanze, a fornire e garantire un’adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi e videogrammi e agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi, videogrammi e trasmissioni. Resta inteso che i programmi informatici sono coperti dalla protezione del diritto d’autore.
In aggiunta alla protezione prevista dagli accordi internazionali ai quali le Parti hanno aderito, ogni Parte:
- fornisce e garantisce, mutatis mutandis, la protezione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni audiovisive; e
- fornisce e garantisce, mutatis mutandis, la protezione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 WPPT ai produttori di videogrammi.
Una stazione radio o una stazione televisiva ha il diritto di vietare i seguenti atti intrapresi senza il suo consenso:
- ridiffondere i suoi programmi; e
- effettuare registrazioni sonore o video dei suoi programmi e riprodurre tali registrazioni.
Ciascuna Parte ha la facoltà, nella propria legislazione nazionale, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni audio-visive nonché alla protezione dei produttori di videogrammi e degli organismi di radiodiffusione di quelle previste per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.
Ciascuna Parte garantisce all’autore il diritto, indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestarne ogni modifica, distorsione, mutilazione o ogni altra azione derogatoria che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.
Dopo il decesso dell’autore, i diritti a esso riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti patrimoniali, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.
I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis mutandis , agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo – audio, visive o audiovisive – alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.
La durata della protezione concessa dal presente Accordo ai produttori di videogrammi è di almeno 50 anni dalla fine dell’anno in cui l’interpretazione o l’esecuzione ha avuto luogo.
La durata della protezione concessa dal presente Accordo ai produttori di videogrammi è di almeno 50 anni dalla fine dell’anno in cui il videogramma è stato pubblicato o, in assenza di pubblicazioni nei 50 anni dalla data di registrazione del videogramma, di almeno 50 anni dalla fine dell’anno in cui è stata realizzata la registrazione.
La durata della protezione concessa alle organizzazioni di radiodiffusione secondo il presente Accordo è almeno di 50 anni a partire dalla fine dell’anno in cui ha avuto luogo la radiodiffusione.
Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi dei paragrafi 8, 9 e 10 laddove sia possibile applicare le esenzioni previste dagli articoli 7 e 7 bis della Convenzione di Berna.