Conformemente all’art. 11 della Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923 , non si esigerà, in generale, per l’importazione delle merci, la presentazione di certificati d’origine. Se, tuttavia, l’una delle alte Parti contraenti colpisce le merci di un terzo Stato con dazi più elevati di quelli applicabili alle merci dell’altra Parte, o se essa assoggetta le merci d’un terzo paese a divieti o a restrizioni d’importazione a cui non soggiacciono le merci dell’altra Parte, essa può, se le circostanze lo esigono, subordinare alla presentazione di certificati d’origine l’applicazione dei dazi più ridotti alle merci dell’altra Parte o la loro ammissione all’entrata. I certificati d’origine saranno rilasciati sia dalle autorità doganali, sia dalle camere d’agricoltura o di commercio competenti del paese esportatore e da questo designati, sia, infine, da qualsiasi altro organismo designato dal paese d’esportazione e accettato dal paese di importazione. I certificati saranno stesi secondo le formole adottate dai detti organismi e riconosciuti dall’amministrazione doganale del paese destinatario. Il paese di destinazione potrà esigere il visto delle sue autorità consolari. Queste visteranno gratuitamente i certificati quando il valore dell’invio per il quale sono stati allestiti non oltrepassa 500 franchi francesi o 100 franchi svizzeri. Quando il valore dell’invio è superiore a questa somma, la tassa riscossa per il visto consolare non dovrà eccedere 25 franchi francesi o 5 franchi svizzeri. Contrariamente a quanto dispone il presente capoverso e a condizione di reciprocità, i certificati d’origine saranno vistati gratuitamente in tutti i casi in cui terzi paesi fruissero del medesimo vantaggio. Le autorità doganali del paese esportatore possono rilasciare certificati d’origine e sono autorizzate a vistare i certificati allestiti dagli organismi indicati nel capoverso terzo del presente articolo. I certificati rilasciati da dette autorità doganali o da esse vistati saranno esentuati dal visto consolare. A condizione di reciprocità sono esentuati dalla prova dell’origine i prodotti seguenti: gli articoli di gioielleria, gli orologi e gli altri lavori d’oro, d’argento e di platino, muniti dei marchi nazionali; la cioccolata e i confetti contenuti in imballaggi caratteristici, muniti di marchi di fabbrica svizzeri o francesi; le farine lattee; i formaggi; il latte (fresco, concentrato, condensato, sterilizzato, zuccherato o no, ecc.); i cementi, la calce, i gessi, le pietre e le sabbie. Per i pacchi postali e gli invii per posta e per via aerea non si esigerà il certificato d’origine. Per i prodotti originari e provenienti dai territori francesi d’oltremare, dalle colonie francesi, dai protettorati e paesi sotto mandato francese, i certificati d’origine potranno essere indifferentemente allestiti sia nel territorio, colonia, protettorato o paese sotto mandato da cui la merce è stata spedita, sia nel porto metropolitano francese dove è stata sbarcata, sia nella città metropolitana dove la ditta esportatrice ha la sede oppure una agenzia. Nel caso in cui merci originarie d’un terzo paese non fossero importate direttamente dal paese d’origine nel territorio dell’una delle Parti con traenti, ma transitassero per il territorio dell’altra, le alte Parti contraenti accetteranno come prova dell’origine, salvo il caso di sospetto di frode o di abuso, allo stesso titolo che quelli rilasciati nel paese d’origine, gli attestati stesi dalle autorità competenti dell’altra Parte, purchè siano conformi alle prescrizioni regolamentari. Le disposizioni che precedono circa l’obbligo del visto consolare e l’importo della tassa consolare sono applicabili ai certificati d’origine rilasciati per le merci originarie d’un terzo paese; in nessun caso la tassa consolare sarà superiore a quella che sarebbe stata riscossa nel paese di origine. In tutti i casi in cui l’una delle alte Parti contraenti segnalerà all’altra che sono sorti dei dubbi circa l’esattezza d’un certificato di origine o che vi sono state delle pratiche fraudolente nel rilascio o nell’uso di un certificato, la Parte a cui sarà stata indirizzata la lagnanza ordinerà immediatamente un’inchiesta speciale sui fatti incriminati, ne parteciperà i risultati alla Parte che si lagna e, se è il caso, prenderà tutti i provvedimenti olio potrà per prevenire la continuazione di queste pratiche illecite o fraudolente. In nessun caso l’una delle alte Parti contraenti farà compiere da’ suoi propri organi delle investigazioni sul territorio dell’altra Parte.