La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore (compresi programmi per ordinatori e banche date) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria, non è esclusiva, sottostà a una compensazione proporzionale al suo valore economico e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di questa licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, al fine di garantire la protezione di questi diritti da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste disposizioni devono essere leali ed eque. Non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti inaudita altera parte . Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel settore della proprietà intellettuale sono soggette a ricorso davanti a un’istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.
Se la legislazione nazionale di una delle Parti non prevede la protezione menzionata nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Parte contraente in questione procede agli adeguamenti necessari entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Inoltre, se non sono parti ad almeno una di queste convenzioni, fanno il possibile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo del 15 aprile 1994 dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Le Parti contraenti che non hanno aderito al Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi fanno il possibile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Le Parti contraenti fanno il possibile per aderire o per mantenere la loro qualità di membri dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967) e dell’Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto complementare di Stoccolma, 1967) . Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni industriali, in particolare assicurando loro un periodo minimo di protezione di dieci anni o più.
Ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali contenute nell’articolo 3 dell’Accordo TRIPS.
Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Conformemente all’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali applicati da una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esentati da questo obbligo a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente. Una parte contraente membro dell’OMC è esentata dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono in particolare vertere sulle disposizioni del presente Accordo.
Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interessata. Il Comitato misto può fare le raccomandazioni che giudica adeguate alle Parti contraenti e decidere la procedura da seguire. Se non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 60 giorni dalla data di notifica, la Parte contraente lesa può prendere le misure necessarie per porre fine al pregiudizio subìto.