Il presente Accordo aggiuntivo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure nazionali.
Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore contestualmente all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.
Sino all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, le Parti applicano provvisoriamente tale Accordo, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, per tutta la durata dell’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta alle altre Parti. La denuncia interviene il primo giorno del secondo mese che segue la notifica.
Il presente Accordo aggiuntivo:
- può essere denunciato mediante notifica scritta alle altre Parti e cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica;
- a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, cessa di essere applicabile alla scadenza:(i)del Trattato di unione doganale,(ii)dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, o(iii)sia dell’Accordo di libero scambio incorporato sia dell’Accordo agricolo incorporato.
Se la Svizzera o il Regno Unito sospendono l’Accordo agricolo incorporato o una parte di esso, le disposizioni pertinenti di cui nell’allegato al presente Accordo aggiuntivo sono sospese contestualmente, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.
Se l’Accordo agricolo incorporato cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito, l’allegato al presente Accordo aggiuntivo cessa di applicarsi contestualmente, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Fatto a Berna l’11 febbraio 2019 in tre esemplari, in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi originali, prevale il testo inglese.