Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera
1. Il Regno Unito consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o di professionisti indipendenti della Svizzera tramite la presenza di persone fisiche, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo, per i settori elencati nel presente allegato, fatte salve le limitazioni rilevanti elencate al paragrafo 15 del presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato:
- per «prestatore di servizi contrattuale» si intende una persona fisica alle dipendenze di una persona giuridica della Svizzera, la quale:(i)non è un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale e non opera per il tramite di una tale agenzia,(ii)non è stabilita nel territorio del Regno Unito, e(iii)ha stipulato un contratto in buona fede per la prestazione di un servizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti nel territorio del Regno Unito ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi in questione;
- per «professionisti indipendenti» si intendono le persone fisiche che :(i)prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio della Svizzera,(ii)non sono stabilite nel territorio del Regno Unito, e(iii)hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale) per la prestazione di un servizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la loro presenza temporanea nel territorio del Regno Unito ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi in questione;
- per «persona giuridica della Svizzera» si intende una persona giuridica che svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera; il concetto di «attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera» presuppone che la persona giuridica abbia un legame reale con l’economia della Svizzera;
- per «persona fisica della Svizzera» si intende un cittadino svizzero o un residente permanente della Svizzera, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni applicabili; e
- per «prestatore di servizi della Svizzera» si intende una persona fisica della Svizzera che è un prestatore di servizi contrattuale o un professionista indipendente.
3. L’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato è composto dai seguenti elementi:
- la prima colonna, in cui è indicato il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali o dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
- la seconda colonna, in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
4. In aggiunta a tale elenco delle riserve del presente allegato, il Regno Unito può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni in materia di qualifiche, alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni in materia di licenze o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo. Tali misure, tra cui l’obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, si applicano in ogni caso ai prestatori di servizi contrattuali o ai professionisti indipendenti della Svizzera, anche se non elencate nel presente allegato.
5. Il Regno Unito non si assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti impegnati in attività economiche che non figurano nell’elenco.
6. Gli impegni assunti per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire o incidere in altro modo sull’esito di una controversia o di una trattativa in materia di lavoro o di gestione.
7. Le misure di attuazione degli impegni del Regno Unito di cui al paragrafo 1 non esigono dai prestatori di servizi della Svizzera di soddisfare requisiti di lingua inglese come condizione per l’ingresso temporaneo.
8. Nell’elenco sottostante sono usate le seguenti abbreviazioni:
- prestatori di servizi contrattuali
- professionisti indipendenti
Prestatori di servizi contrattuali
9. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 e l’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato, il Regno Unito assume impegni secondo l’articolo 12 dell’Accordo relativamente alla categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei seguenti settori o sottosettori:
- servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero;
- servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza fiscale;
- servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;
- servizi informatici e affini;
- servizi di ricerca e sviluppo;
- servizi pubblicitari;
- servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- servizi di consulenza gestionale;
- servizi connessi alla consulenza gestionale;
- servizi tecnici di prova e di analisi;
- servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;
- estrazione mineraria;
- manutenzione e riparazione di navi;
- manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti;
- manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse da quelle per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi postali e di corriere;
- servizi di ricognizione sul campo;
- servizi ambientali;
- servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- servizi delle guide turistiche; e
- servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
10. I prestatori di servizi contrattuali devono rispettare le seguenti condizioni:
- le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- le persone fisiche che entrano nel Regno Unito hanno offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che fornisce i servizi almeno per l’intero anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nel Regno Unito ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda d’ingresso, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
- le persone fisiche che entrano nel Regno Unito devono possedere:(i)un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente, e(ii)la qualifica professionale per esercitare l’attività, se così richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o dalle prescrizioni giuridiche del Regno Unito;
- per la prestazione dei servizi nel territorio del Regno Unito la persona fisica non riceve altra remunerazione che quella corrisposta dall’impresa che impiega la persona fisica;
- l’accesso accordato riguarda unicamente l’attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale del Regno Unito, dove il servizio è fornito; e
- il numero delle persone contemplato dal contratto di servizi non deve superare quello necessario per l’adempimento del contratto, come può essere richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o da altre prescrizioni giuridiche del Regno Unito.
11. Per i prestatori di servizi contrattuali la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell’arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale periodo è più breve.
Professionisti indipendenti
12. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 13 e 14 e l’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15, il Regno Unito assume impegni secondo l’articolo 12 dell’Accordo relativamente alla categoria dei professionisti indipendenti nei seguenti settori o sottosettori:
- servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero;
- servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;
- servizi informatici e affini;
- servizi di ricerca e sviluppo;
- servizi di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione;
- servizi di consulenza gestionale;
- servizi connessi alla consulenza gestionale;
- estrazione mineraria;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi postali e di corriere;
- servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- servizi di consulenza relativi ai trasporti; e
- servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
13. I professionisti indipendenti devono rispettare le seguenti condizioni:
- le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti in Svizzera e devono aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- le persone fisiche che entrano nel territorio del Regno Unito devono aver maturato, alla data di presentazione della domanda d’ingresso, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
- le persone fisiche che entrano nel Regno Unito devono possedere:(i)un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente, e(ii)la qualifica professionale per esercitare l’attività, se così richiesto dalle leggi, dalle regolamentazioni o da altre prescrizioni giuridiche del Regno Unito; e
- l’accesso accordato riguarda unicamente l’attività del servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di avvalersi del titolo professionale del Regno Unito.
14. Per i professionisti indipendenti la durata del soggiorno è ammessa per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell’arco di 24 mesi oppure per la durata del contratto, se tale durata è più breve.
15. Il Regno Unito elenca le seguenti riserve di cui al paragrafo 1:
Onorevole Ministra,
Mi pregio di comunicarle di avere ricevuto la Sua lettera del 14 dicembre 2020, del seguente tenore:
«Signor Consigliere federale,
Mi pregio di fare riferimento all’Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») sulla mobilità dei prestatori di servizi, firmato a Londra il 14 dicembre («SMA»).
Mi pregio di proporre che il Regno Unito:
- provveda a garantire che il National Recognition Information Centre («NARIC») del Regno Unito stabilisca se le qualifiche della formazione professionale svizzera siano qualifiche che attestano conoscenze di livello equivalente a quello di un diploma universitario;
- provveda a garantire che le attività del NARIC di cui al paragrafo (a) si concentrino sulle qualifiche richieste per prestare servizi nei settori in cui il Regno Unito assume degli impegni nello SMA;
- inviti il NARIC a tenere conto della classificazione delle qualifiche svizzere definita dal Governo svizzero nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- provveda a garantire che venga mantenuto un dialogo tra le organizzazioni competenti presenti nel Regno Unito e in Svizzera, in modo da supportare le attività di cui al paragrafo (a); e
- provveda a garantire che il gruppo di lavoro di cui all’articolo 3 del capitolo 3 dello SMA venga informato delle attività di cui al paragrafo (a).
Se la Svizzera dovesse accettare la suddetta proposta, mi pregio di proporre che la presente lettera, insieme alla Sua risposta in merito, costituisca un accordo tra i nostri due Governi, che entri in vigore alla stessa data in cui lo SMA sarà applicato in via provvisoria o in cui entrerà in vigore tra la Svizzera e il Regno Unito, a seconda di quale data è precedente, e che si applichi finché lo SMA sarà applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito .
Colgo l’occasione, signor Consigliere federale, per rinnovarle l’espressione della mia più alta considerazione.»
In risposta, mi pregio di informarla, Onorevole Ministra, che la Svizzera accetta la suddetta proposta. La Sua lettera e la presente risposta saranno pertanto ritenute costituire un accordo tra la Svizzera e il Regno Unito, che entri in vigore alla stessa data in cui lo SMA sarà applicato in via provvisoria o in cui entrerà in vigore tra la Svizzera e il Regno Unito, a seconda di quale data è precedente, e che si applichi finché lo SMA sarà applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito.
Colgo l’occasione, Onorevole Ministra, per rinnovarle l’espressione della mia più alta considerazione.