Il presente Accordo è inteso ad agevolare il traffico delle merci tra le Parti attraverso la creazione di un meccanismo per il reciproco riconoscimento dei loro rispettivi programmi per operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO), di seguito denominati congiuntamente «programmi» e singolarmente «programma», nonché a migliorare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.
0.946.293.671.3
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento dei loro programmi per operatori economici autorizzati
RU 2021 541
Traduzione
Concluso il 1° giugno 2021
Entrato in vigore il mediante scambio di note il 1° settembre 2021
(Stato 1° settembre 2021)
La Confederazione Svizzera («Svizzera»),
da una parte,
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»),
dall’altra, congiuntamente denominati «Parti»,
considerando l’Accordo commerciale dell’11 febbraio 2019 1 tra la Svizzera e il Regno Unito;
considerando che le Parti hanno ratificato la Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere 2 ;
riaffermando l’impegno delle Parti ad agevolare il commercio nonché a semplificare i requisiti e le formalità per la rapida liberazione e imposizione delle merci;
considerando che le Parti sono decise a migliorare la sicurezza nel traffico delle merci che entrano nel loro territorio doganale o ne escono senza ostacolare la fluidità di tali scambi;
riaffermando che la sicurezza e l’agevolazione della catena di fornitura nel commercio internazionale possono essere notevolmente migliorate grazie al reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi in materia di operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO);
considerando che una valutazione comune ha confermato che i programmi AEO nelle Parti costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità alle norme che rafforzano la sicurezza delle catene di fornitura internazionali;
riconoscendo che i programmi AEO si fondano su standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, promossi dal «SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade» dell’Organizzazione mondiale delle dogane;
riconoscendo che i programmi AEO nelle Parti costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità alle norme, e che una valutazione comune ha rivelato che i requisiti di sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;
considerando che il reciproco riconoscimento consente alle Parti di concedere agevolazioni agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di fornitura e che sono stati certificati nell’ambito dei rispettivi programmi AEO;
riconoscendo le particolarità delle Parti per quanto concerne i processi, le procedure e i meccanismi di gestione dei confini nonché le basi legali validi per i programmi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Campo di applicazione territoriale
2.1 Il presente Accordo si applica, da una parte, al Regno Unito e all’Isola di Man e, dall’altra, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi ed exclavi doganali. 2.2 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che il Principato è legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale.
Art. 3 Campo di applicazione materiale
3.2 Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti risultanti da altri accordi internazionali di cui sono parte.
3.1 Il presente Accordo si applica ai seguenti programmi ed entità:
- il programma svizzero conformemente alla legge sulle dogane e all’ordinanza sulle dogane;
- il programma del Regno Unito (sicurezza e protezione) (art. 38 par. 2 lett. b del Codice doganale dell’Unione), come previsto dalla legislazione nazionale del Regno Unito; e
- gli operatori economici aventi la qualifica di AEO in Svizzera, conformemente alla lettera a, e gli operatori economici aventi la qualifica di AEO nel Regno Unito, conformemente alla lettera b (di seguito «partecipanti al programma»).
Art. 4 Reciproco riconoscimento
4.1 I programmi delle Parti sono reciprocamente riconosciuti compatibili ed equivalenti. Le qualifiche corrispondenti concesse ai partecipanti al programma sono reciprocamente riconosciute. 4.2 L’applicazione delle disposizioni del presente Accordo compete all’Amministrazione federale delle dogane 3 della Svizzera, al Her Majesty’s Revenue & Customs del Regno Unito e alla Divisione delle Dogane e delle Accise del Ministero delle Finanze dell’Isola di Man (di seguito denominati congiuntamente «autorità doganali» e singolarmente «autorità doganale») conformemente alle loro rispettive leggi e prescrizioni. 4.3 Le Parti si assumono le proprie spese nell’ambito del presente Accordo.
Art. 5 Compatibilità
Per garantire la coerenza tra i programmi, le autorità doganali si assicurano che:
- gli standard applicati in ciascun programma rimangano compatibili ed equivalenti per quanto riguarda i seguenti aspetti:i.procedura per la domanda,ii.valutazione delle domande,iii.concessione e sorveglianza della qualifica; e
- entrambi i programmi soddisfino gli standard internazionali del «SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade» nella sua versione adottata dall’ Organizzazione mondiale delle dogane.
Art. 6 Vantaggi
6.1 Ciascuna autorità doganale concede gli stessi vantaggi ai partecipanti al programma delle altre autorità doganali. 6.2 Le Parti possono accordarsi di concedere altri vantaggi volti ad agevolare il commercio.
I vantaggi sono:
- la presa in considerazione positiva della qualifica di partecipante al programma autorizzato dalle altre autorità doganali nella valutazione dei rischi al fine di ridurre ispezioni o controlli e altre misure connesse alla sicurezza per le merci importate;
- la presa in considerazione della qualifica di partecipante al programma autorizzato dalle altre autorità doganali in modo tale che i partecipanti al programma siano trattati come partner sicuri al momento di valutare i requisiti applicabili ai partner commerciali che chiedono di aderire al proprio programma;
- la presa in considerazione della qualifica di partecipante al programma autorizzato dalle altre autorità doganali in modo tale da garantire un trattamento prioritario, una procedura più rapida e una liberazione più veloce degli invii all’importazione in cui è coinvolto il partecipante al programma;
- la designazione di un ufficio della dogana responsabile della comunicazione al fine di risolvere problemi riscontrati dai partecipanti al programma all’atto dell’imposizione; e
- l’impegno a creare un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, alla chiusura di valichi di confine e/o a calamità naturali, situazioni pericolose, altri incidenti gravi o casi di forza maggiore, in cui gli invii prioritari di merci nei quali sono coinvolti partecipanti al programma potrebbero essere agevolati e accelerati, laddove possibile, da parte delle autorità doganali.
Art. 7 Scambio di informazioni e comunicazione
7.2 Ciascuna autorità doganale comunica alle altre autorità doganali eventuali irregolarità concernenti i partecipanti al programma dell’altra autorità al fine di assicurare un esame immediato dell’idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi dalle altre autorità doganali. 7.3 Lo scambio di informazioni avviene conformemente alle leggi, alle prescrizioni e alle misure nazionali delle Parti. 7.4 Le informazioni e i relativi dati riguardanti i partecipanti al programma sono scambiati sistematicamente per via elettronica. 7.6 Le autorità doganali utilizzano le informazioni scambiate solo ai fini dell’applicazione del presente Accordo. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in virtù del presente Accordo sono trattate in modo confidenziale dalle Parti e sottostanno al segreto professionale in base alla legislazione della rispettiva Parte. Un’autorità doganale può divulgare le informazioni ricevute ad altri uffici statali del proprio Paese solo ai fini dell’applicazione del presente Accordo. Tutte le informazioni scambiate in virtù del presente Accordo possono essere utilizzate come mezzi di prova in procedimenti giudiziari o amministrativi unicamente previo consenso scritto della Parte che le ha fornite.
7.1 Per un’efficace attuazione del presente Accordo, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse si scambiano informazioni riguardanti gli AEO e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi:
- trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi;
- fornendosi reciprocamente informazioni sui partecipanti al programma, fatto salvo il paragrafo 5;
- assicurando un reciproco e, per entrambe le Parti, vantaggioso scambio di informazioni riguardanti la politica di sicurezza della catena di fornitura e le sue tendenze evolutive; e
- garantendo un’efficace comunicazione volta a rendere più efficienti le prassi di gestione dei rischi in materia di sicurezza della catena di fornitura da parte dei partecipanti al programma.
7.5 Le informazioni da scambiarsi sui partecipanti al programma comprendono:
- il nome del partecipante al programma;
- l’indirizzo del partecipante al programma;
- la qualifica del partecipante al programma;
- la data di convalida o di autorizzazione;
- le sospensioni e le revoche;
- il numero di identificazione dell’operatore (TIN – Trader Identification Number); e
- altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, laddove opportuno, delle necessarie garanzie.
Art. 8 Comitato misto
8.1 È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti. 8.2 Il comitato misto delibera di comune accordo. 8.3 Ciascuna Parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità. 8.4 Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.
Art. 9 Competenze del comitato misto
9.1 Il comitato misto ha il compito di garantire la corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni. 9.2 Ad eccezione dei paragrafi 3 e 6 dell’articolo 7, il comitato misto può modificare gli articoli 6 e 7 del presente Accordo. Una modifica apportata ai sensi del presente articolo entra in vigore alla data concordata dal comitato misto. 9.3 Le Parti applicano le decisioni conformemente alle proprie prescrizioni giuridiche nazionali. 9.4 Ai fini di una corretta applicazione dell’Accordo, le Parti informano periodicamente il comitato misto in merito all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente Accordo e, su richiesta di una di esse, si consultano nell’ambito del comitato misto. 9.5 Il comitato misto si adopera per risolvere tutte le questioni derivanti dagli impegni correlati al presente Accordo. 9.6 Il comitato misto compone le controversie tra le Parti riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente Accordo.
Art.
10
Misure di protezione e sospensione
delle disposizioni dell’articolo 6
10.1 Se una Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo e, di conseguenza, non sono garantite la compatibilità e l’equivalenza dei programmi di cui all’articolo 5, l’altra Parte può, previa consultazione in seno al comitato misto e solo per la portata e la durata assolutamente necessarie per chiarire la situazione, sospendere del tutto o in parte l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6. 10.2 Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare purché, dopo l’adozione di dette misure, siano immediatamente avviate consultazioni in seno al comitato misto. 10.3 Una Parte può chiedere al comitato misto di condurre consultazioni sulla proporzionalità di tali misure.
Art.
11
Divieti e restrizioni all’importazione,
all’esportazione o al transito di merci
Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci stabiliti dalle Parti e giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
Art. 12 Modifica
Le Parti possono concordare, in forma scritta, di modificare il presente Accordo. La Parte che desidera modificare il presente Accordo sottopone una proposta in tal senso all’altra Parte. Una modifica apportata in virtù del presente articolo entra in vigore alla data concordata dalle Parti.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente Accordo è approvato dalle Parti in conformità con le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo la notifica della seconda Parte sulla conclusione della sua procedura.
Art. 14 Denuncia
Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato. Una Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica della sua intenzione di procedere in tal senso all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.
Art. 15 Lingue
15.1 Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca e inglese. 15.2 In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede la versione inglese. In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 1° giugno 2021 Per la Christian Bock | Fatto a Berna, il 1° giugno 2021 Per il Regno Unito Jane Owen |