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Accordo di cooperazione commerciale, economica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak Conchiuso l’11 febbraio 1978

RU1978 2047

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 28 novembre 1978

(Stato 28 novembre 1978)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica d’Irak,

desiderosi di promuovere la cooperazione commerciale, economica e tecnica tra i due Paesi su un fondamento di uguaglianza e al beneficio di quest’ultimi, desiderosi di consolidare i cordiali rapporti che li vincolano,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti opereranno a stimolare la cooperazione economica e tecnica come anche gli scambi commerciali fra i due Paesi. Per tale scopo le Parti Contraenti adottano tutti i provvedimenti utili nell’ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 2

Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente il trattamento della nazione più favorita riguardo ai diritti e alle formalità doganali, conditi o condenti, per le importazioni, esportazioni, lo smercio, il trasporto, il transito, il deposito e la distribuzione di beni d’origine estera.

Il trattamento della nazione più favorita non si riferisce tuttavia a concessioni o a esenzioni e vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine;
  2. ai Paesi partecipi di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di un’associazione analoga istituite o istituibili.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica neppure a esenzioni, concessioni e privilegi che la Repubblica d’Irak accorda o accorderà ai Paesi arabi.

Art. 3

Le autorità competenti delle due Parti rilasciano, se richiesto, le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione conformi alle proprie leggi e regolamenti.

Art. 4

Consapevole dell’interesse reciproco d’un consolidamento della cooperazione nei campi dell’economia, dell’industria, dell’agricoltura, delle comunicazioni, dei trasporti, dei lavori pubblici, della tecnologia, dei servizi e del turismo, ciascuna Parte Contraente sostiene e promuove gli sforzi attuati all’uopo da società e associazioni dei rispettivi Paesi.

Art. 5

Le Parti Contraenti prendono i provvedimenti utili e possibili per promuovere la cooperazione tecnica tra i due Paesi mediante formazione e scambio di personale specializzato e di periti e mediante lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nei diversi campi. Senza limitare la portata del presente articolo, la Commissione mista, di cui nell’articolo 13, esamina i settori, i mezzi e i modi di realizzazione di siffatta cooperazione.

Art. 6

Le realizzazioni risultanti dalla cooperazione menzionata all’articolo 5 godono del miglior trattamento possibile entro i limiti della legislazione e dei disciplinamenti applicati nei due Stati.

Art. 7

I due Governi s’accordano reciprocamente, nel quadro dei propri obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale, nonché quelli d’autore (comprese le designazioni d’origine), nei confronti di persone giuridiche dell’altra Parte Contraente.

Art. 8

I pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak vanno fatti in divise convertibili.

Art. 9

Le Parti Contraenti s’accordano vicendevolmente i diritti di transito per le merci assoggettate a leggi e regolamenti dei rispettivi Paesi.

Art. 10

Con riserva dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti nei due Paesi, le Parti Contraenti si sforzano di agevolare la partecipazione a fiere o esposizioni permanenti come anche all’allestimento di centri commerciali nei due Paesi.

Art. 11

Nessuna disposizione del presente Accordo può limitare il diritto di ciascuna Parte Contraente di adottare i necessari provvedimenti per la protezione della propria sicurezza nazionale e della salute pubblica.

Art. 12

Ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte assistenza per lavorare, studiare, formarsi ed eseguite missioni tecniche o scientifiche nei rispettivi Paesi con riserva di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 13

È costituita una Commissione mista comprendente i rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si riunisce su domanda dell’una o dell’altra Parte Contraente (in Svizzera o in Irak) per esaminare i problemi concernenti l’applicazione dell’Accordo, segnatamente i progressi della cooperazione economica prospettata e le vie e i mezzi di promovimento della cooperazione reciproca, prevista agli articoli 4, 5, 6. A tali riunioni possono partecipare anche rappresentanti dell’economia privata.

Art. 14

Qualsiasi controversia sorta nell’esecuzione dei contratti conclusi durante la validità del presente Accordo va sottoposta alla Commissione mista svizzero-irachena, menzionata all’articolo 13 del presente Accordo, la quale delibera in uno spirito d’amicizia e di cooperazione conformemente alle finalità dell’Accordo.

Art. 15

Il presente Accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .

Art. 16

Le disposizioni del presente Accordo vigono, oltre la scadenza del medesimo, per tutti i contratti conchiusi nel suo ambito e non eseguiti entro tale termine.

Art. 17

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla firma. Esso entra in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la messa in vigore di trattati internazionali; esso permane in vigore durante un anno.

È rinnovato d’anno in anno tacitamente se nessuna delle Parti Contraenti lo disdice per scritto con un preavviso di tre mesi. Fatto e firmato a Bagdad, l’11 febbraio 1978, in tre esemplari, inglese, arabo e francese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Arnold Hugentobler

Per il Governo
della Repubblica d’Irak:

Mahdi Muhsin Auda