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Accordo provvisorio tra la Svizzera e la Persia concernente il domicilio e il commercio Conchiuso con scambio di note 28 agosto 1928

CS 14 483

Traduzione1

(Stato 28 agosto 1928)

Nota svizzera

Signor Incaricato d’affari,

Prendendo atto che le circostanze non permettono di conchiudere rapidamente un Trattato di domicilio e di commercio definitivo tra la Svizzera e la Persia, ho l’onore di rimetterLe, a nome del Consiglio federale, la dichiarazione seguente che costituisce un regolamento provvisorio delle relazioni tra la Svizzera e la Persia:

  1. 1. e 2. ...2
  2. 3. A condizione di perfetta reciprocità, le merci prodotte o fabbricate in Persia saranno sottoposte, alla loro entrata in Svizzera, al trattamento doganale previsto dalle leggi in vigore al momento della loro entrata in Svizzera e saranno messe a beneficio della tariffa minima svizzera e di tutte le riduzioni di questa tariffa che saranno accordate ai prodotti simili, naturali o fabbricati, originari di qualsiasi altro paese.

Le stipulazioni che precedono sono immediatamente applicabili e resteranno in vigore fino allo spirare di un termine di trenta giorni a contare dalla notificazione fatta dal Consiglio federale della sua intenzione di mettervi fine.

Gradisca, Signor Incaricato d’affari, i sensi della mia più distinta considerazione.

(Segue la firma)

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