0.946.294.541.43
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
riguardante l’imbottigliamento dei vini italiani D.O.C.G.
in territorio della Confederazione
RU1994 143
Testo originale
Concluso il 28 settembre 1994
Entrato in vigore il 1° gennaio 1995
(Stato 1° gennaio 1955)
Viste le proposte presentate dalla Commissione mista di esperti in virtù dell’articolo 5 dell’Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 1 sull’esportazione di vini italiani in Svizzera, l’Accordo seguente viene concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana:
I
La partita di vino D.O.C.G. che ha superato i controlli analitici e organolettici previsti dal relativo disciplinare, può essere inviata, su richiesta dell’importatore svizzero, nel territorio della Confederazione Svizzera per essere ivi confezionata in recipienti previsti dal relativo disciplinare, salvo per i vini confezionati in recipienti di capacità fino a 20 cl.
II
Il trasporto deve essere effettuato in recipienti idonei ad assicurare la conservazione del prodotto anche sotto l’aspetto organolettico.
Prima della partenza, il recipiente deve essere sigillato a cura di persona autorizzata in Italia, previo prelevamento di un campione, secondo la procedura ufficiale.
III
L’importatore, all’atto del conferimento dell’ordine d’acquisto, deve specificare le capacità, tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione, nelle quali intende confezionare il vino D.O.C.G.
I contrassegni saranno inviati a destinazione a cura dell’esportatore ed a spese dell’importatore.
IV
Le autorità di controllo della Svizzera:
- assicurano che in territorio svizzero il vino D.O.C.G. non sia sottoposto ad alcuna pratica enologica e tanto meno ad aggiunte o tagli, nemmeno allo scopo di compensare l’evaporazione o per effettuare colmature;
- verificano che la partita sia presa in carico da parte dell’importatore, nell’apposito registro di cantina;
- dispongono che l’ente competente, dopo aver costatato l’integrità dei sigillo del recipiente di trasporto, prelevi un campione del vino in questione, nelle forme di rito;
- assicurano che l’imbottigliamento sia effettuato nel rispetto di una buona tecnica di cantina nel limite massimo di tre mesi a far data dall’avvenuto rilascio del certificato di idoneità all’uso della denominazione da parte della Commissione di degustazione, istituita presso la competente Camera di Commercio. Tale data dovrà essere indicata dall’esportatore in calce al certificato di origine che accompagna la merce.
V
Il vino D.O.C.G. confezionato deve essere presentato e designato secondo le norme generali previste dal disciplinare di produzione. In particolare, per quanto concerne la chiusura dei recipienti, il tappo a vite è ammesso soltanto per le capacità fino a 50 cl incluso, purché sia ricoperto di capsula protettiva. È vietato l’utilizzo del tappo a corona o con capsulone a strappo per tutte le capacità ammesse. Tuttavia, per il prodotto già confezionato, si concede un periodo di smaltimento di un anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
In etichetta dovrà essere obbligatoriamente riportato il nome e la sede del produttore o esportatore italiano, il nome e la sede di chi ha effettuato l’imbottigliamento nonché la menzione «imbottigliato in Svizzera». Il contrassegno della D.O.C.G. dovrà essere obbligatoriamente applicato secondo le disposizioni italiane.
VI
I campioni prelevati sia in spedizione, sia in arrivo, debbono essere conservati per almeno sei mesi.
VII
Il presente accordo entra in vigore il primo gennaio 1995, ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diverso avviso delle parti, da notificarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
Firmato a Roma, il 28 settembre 1994 in duplice esemplare originale in lingua italiana.
Per la Franz Blankart | Per la Livio Caputo |