Le Parti Contraenti si sforzeranno, ricorrendo a tutti i mezzi adeguati, d’intensificare gli scambi commerciali, conformemente alle leggi e alle normative vigenti in Svizzera e in Giordania.
0.946.294.671
Accordo di commercio e cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania Conchiuso l’11 novembre 1976 Approvato dall’Assemblea federale il l4 marzo 1977
RU 1977 804; FF 1977 I 561
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note il 28 aprile 1977
(Stato 28 aprile 1977)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo dei Regno Hascemita di Giordania,
desiderosi d’intensificare la cooperazione economica e di sviluppare, con vicendevole vantaggio, gli scambi commerciali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per quanto concerne i diritti doganali e le formalità amministrative ora o in futuro vigenti, applicati all’importazione, esportazione, smercio, trasporto, transito, immagazzinamento e distribuzione dei beni. Tuttavia il trattamento della nazione più favorita non si estenderà alle esenzioni, alle concessioni o ai vantaggi che ciascuna Parte accorda o accorderà:
- ai Paesi limitrofi nel traffico di confine;
- ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o d’una zona di libero scambio istituita o istituibile.
Art. 3
Le competenti autorità delle Parti Contraenti rilasceranno, a richiesta, licenze d’importazione ed esportazione, giusta la normativa pertinente.
Art. 4
I pagamenti tra la Svizzera e la Giordania s’operano in divise convertibili.
Art. 5
Le Parti Contraenti procurano di promuovere la cooperazione nei settori economico, industriale, tecnologico e turistico, nonché nel settore dei servizi. Esse sostengono gli sforzi fatti all’uopo dalle aziende ed organizzazioni dei due Paesi. Le realizzazioni procedenti da detta cooperazione godranno del trattamento più favorevole possibile, nel quadro delle leggi, e delle normative vigenti nei due Paesi. I due Governi si accordano reciprocamente, rispettando i loro obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale ed inerenti ai diritti d’autore (designazioni d’origine comprese), rispetto ai soggetti giuridici dell’altra Parte.
Art. 6
Le Parti Contraenti adottano le misure possibili e necessarie onde promuovere la cooperazione tecnica tra i due Paesi, tramite la formazione e lo scambio di personale specializzato e periti tecnici, nonché la reciproca informazione scientifico-tecnica nei diversi settori.
Art. 7
Il Governo della Giordania esenterà:
- da ogni tassa d’importazione ed esportazione, e da ogni altro onere fiscale, gli oggetti forniti dal Governo svizzero, nonché i mobili, i motoveicoli e gli effetti personali importati dai periti svizzeri, dai, tecnici, dai docenti e dai loro familiari;
- da ogni tassa e onere fiscale i periti svizzeri, i tecnici, i docenti e i loro familiari, per la durata del loro impiego.
- I privilegi e gli sgravi, di cui ai paragrafi a) e b) che precedono, sono limitati esclusivamente agli oggetti forniti dal Governo svizzero e ai periti, tecnici, docenti e loro familiari inviati da detto Governo e collaboranti, in Giordania, unicamente con i dicasteri e gli enti governativi.
Art. 8
Verrà costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si adunerà, a domanda dell’una o dell’altra Parte, in Svizzera o in Giordania, per esaminare le questioni connesse con l’applicazione dell’accordo, i progressi fatti nella cooperazione economica generale, come anche le vie ed i mezzi per il promovimento della cooperazione prospettata nell’articolo 5. Alle sedute saranno ammessi anche dei rappresentanti dell’economia privata.
Art. 9
Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale 2 .
Art. 10
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la vigenza degli atti internazionali; esso resterà in vigore per un anno.
Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Berna, l’11 novembre 1976, in due originali, in inglese e francese, il testo inglese facendo fede.
Per il Governo E. Moser | Per il Governo del Regno Hascemita di Giordania: I. Izziddin |