Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.
Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e s’impegnano ad aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
In conformità delle disposizioni di base dell’accordo TRIPS , in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In conformità dell’articolo 4 lettera d) dell’accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo di essa, sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte.
Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo.
Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo.
Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.
Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.