Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini della promozione degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, dei marchi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Inoltre, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 1994;
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo TRIPS, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.