Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Niger si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.295.891
Accordo concernente il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger Conchiuso il 28 marzo 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1962
RU 1963 47; FF 1962 1006
Traduzione1
Entrato in vigore il 17 novembre 1962
(Stato 17 novembre 1962)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Niger,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in quel che concerne i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipino a un’unione doganale, a un mercato comune, a una zona di libero scambio o a un’area monetaria, già istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica del Niger, segnatamente all’importazione delle arachidi, dei cuoi e delle pelli, il presente ordinamento liberale.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni nel Niger
Il Governo della Repubblica del Niger autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
Art. 5 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti indicati nell’accordo. In particolare, le autorità svizzere comunicheranno, almeno una volta all’anno, alle autorità nigeriane il totale e la composizione delle importazioni svizzere di prodotti originari della Repubblica del Niger. Le autorità nigeriane comunicheranno, del pari, alle autorità svizzere il totale e la composizione delle importazioni nigeriane di prodotti originari della Confederazione Svizzera.
Art. 6 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Niger, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in conformità dell’ordinamento in vigore tra l’area del franco e la Svizzera.
Art. 7 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’atra Parte, il trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte, o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio degli stessi, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio, sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi né contrari a un’obbligazione specifica. Le altre Parti contraenti convengono di conchiudere quanto prima un accordo per stabilire le condizioni favorevoli agli investimenti privati nei due Stati e a determinare i modi necessari a proteggerli.
Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non si sia potuto risolvere in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 9 Commissione mista
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo e s’intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Art. 10 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .
Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione
Il presente accordo ha effetto a contare dal 1° gennaio 1962 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1963. Esso sarà tacitamente prorogato di anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alla disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per cinque anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Berna, in due esemplari, il 28 marzo 1962.
Per il Governo svizzero: Paul R. Jolles | Per il Governo nigerino: A. Mayaki |
Elenco S
Importazione di prodotti svizzeri nella Repubblica del Niger
Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali in 10000 fr. s. |
1 | Latte medicinale, latte concentrato sterilizzato, pastorizzato | 8 |
2 | Prodotti chimici diversi, contingentati | 15 |
3 | Prodotti tessili diversi, contingentati, di cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti da naso | 76 |
4 | Apparecchi cinematografici (proiettori e camere), apparecchi fotografici e accessori, fonografici, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc. | 16 |
5 | Materiale meccanico ed elettrico, diversi, contingentati | 50 |
6 | Orologi e forniture per riparazioni | 40 |
7 | Diversi, compresi pezzi di ricambio | 76 |