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Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania Conchiuso il 13 dicembre 1972

RU 1973 605

Traduzione1

Entrato in vigore il 15 aprile 1973

(Stato 15 aprile 1973)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Socialista di Romania,

desiderosi di rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le relazioni economiche tra le Parti sottostanno, in ragione della loro adesione al GATT, alle disposizioni dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 2 , tenuto conto dei protocolli di adesione della Svizzera, del 1 o aprile 1966 3 , e della Romania, del 15 ottobre 1971. Conseguentemente le Parti s’accorderanno reciprocamente il trattamento della Nazioni più favorita, conformemente alle disposizioni pertinenti all’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 4 .

Art. 2

I due Governi si sforzeranno, con mezzi appropriati, di facilitare e sviluppare l’interscambio, cui applicheranno, nell’ambito delle disposizioni e regolamentazioni vigenti nei due Paesi, un trattamento il più possibile liberale. All’uopo terranno conto, quanto possibile, delle strutture d’esportazione dei due Paesi.

Art. 3

I due Governi presumono che gli scambi delle merci verranno effettuati ai prezzi praticati sugli specifici mercati. In caso di difficoltà nell’ambito dei prezzi, le autorità competenti delle Parti esamineranno il problema bilateralmente, allo scopo di eliminarle. Se non si giungesse ad una soluzione soddisfacente per ambedue Parti, si applicherà la procedura prevista nel protocollo d’adesione della Romania al GATT.

Art. 4

I due Governi annettono importanza allo sviluppo della collaborazione nel settore economico, industriale e tecnico come anche in quello della prestazione dei servizi. Essi promuoveranno i relativi sforzi delle aziende e delle organizzazioni dei due Paesi. I prodotti e le prestazioni risultanti dalla predetta collaborazione saranno trattati quanto più favorevolmente possibile nel quadro dei disposti vigenti nei due Paesi, segnatamente per quanto concerne il regime doganale ed i diritti doganali. I due Governi adotteranno tutti i provvedimenti intesi a facilitare la protezione dei diritti di proprietà industriale ai cittadini dell’altra Parte, in considerazione anche delle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.

Art. 5

Sarà istituita una commissione mista composta di rappresentanti dei due Governi. Essa vigilerà sul buon funzionamento del presente accordo e ne agevolerà l’applicazione. Farà proposte intese ad ampliare le possibilità d’interscambio e a migliorare le relazioni commerciali tra i due Paesi. Essa si riunirà a domanda di una delle Parti contraenti.

Art. 6

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania saranno effettuati conformemente al Protocollo allegato al presente accordo.

Art. 7

I seguenti accordi sono abrogati alla data dell’entrata in vigore del presente testo:

  1. Accordo commerciale provvisorio tra la Svizzera e la Rumenia del 25 agosto 19305, compreso il Protocollo addizionale del 16 gennaio 19336,
  2. Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Romena concernente lo scambio delle merci e il regolamento dei pagamenti del 3 agosto 19517 come anche i relativi protocolli e scambi di note.

Art. 8

Il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo rimarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 8 .

Art. 9

I due Governi si notificheranno, per via diplomatica, il rispettivo soddisfacimento delle premesse di attuazione e vigenza del presente accordo. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della seconda notifica. L’accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Tranne disdetta scritta, data tre mesi prima della sua cessazione, esso sarà considerato tacitamente rinnovato per l’anno successivo. Fatto a Bucarest, il 13 dicembre 1972, in due esemplari, ciascuno in lingua francese e in lingua romena, i due testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Raymond Probst

Per il Governo
della Repubblica Socialista di Romania:

Constantin Stancio

Protocollo
concernente il disciplinamento dei pagamenti

Art. 1

Atteso che l’accordo del 3 agosto 1951 9 concernente lo scambio delle merci e il regolamento dei pagamenti è abrogato contemporaneamente all’entrata in vigore dell’accordo economico, firmato oggi stesso, e che, conseguentemente, i reciproci pagamenti avverranno in franchi svizzeri o altre divise convertibili, i due Governi dichiarano che i trasferimenti, di qualunque natura, non saranno, in nessun caso sottoposti ad un regime meno favorevole di quello in atto al momento dell’abrogazione del detto accordo.

Art. 2

L’abrogazione dell’accordo in articolo 1, nonché del relativo protocollo di liquidazione, non incide punto sullo stato dei crediti in quest’ultimo menzionati. Non influenza né l’effetto liberatorio risultante, per i debitori romeni, dal versamento della somma di 5 milioni di franchi, né il disciplinamento circa i rapporti dei corsi. Il disposto in articolo 4, 2 del protocollo rimane applicabile.

Art. 3

I conti aperti in virtù dell’accordo menzionato qui sopra saranno liquidati e il saldo messo a libera disposizione della Banca romena del commercio estero, giusta intesa tra la medesima e l’Ufficio svizzero di compensazione. Fatto a Bucarest, il 13 dicembre 1972, in due esemplari, ciascuno in lingua francese e in lingua romena, i due testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Raymond Probst

Per il Governo
della Repubblica Socialista di Romania:

Constantin Stancio

Scambio di lettere del 13 dicembre 1972

Il Presidente della Delegazione romena

Bucarest, 13 dicembre 1972

Al Sig. Raymond Probst

Presidente della Delegazione Svizzera

Bucarest

Signor Presidente,

mi pregio di confermarLe ricevuta la Sua lettera odierna, del seguente tenore:

  1. «Riferendomi ai negoziati sfociati nell’odierna firma dell’accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania, ho l’onore d’informarla che si è convenuto il seguente disposto:
  2. Allorché un credito è fatto valere contro una persona giuridica d’uno dei due Stati, segnatamente contro un ente statale o parastatale, possono formare oggetto di sequestro soltanto i beni appartenenti in proprio all’ente stesso e situati nell’altro Stato, ma non già quelli appartenenti allo Stato in questione o ad altra persona giuridica.
  3. La prego di confermarmi il Suo accordo su quanto precede.»

Le confermo il mio accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Constantin Stanciu