Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Senegal si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.296.811
Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal Conchiuso il 16 agosto 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1962
RU 1964 726; FF 1962 1265
Traduzione1
Entrato in vigore il 13 agosto 1964
(Stato 13 agosto 1964)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Senegal,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in quel che concerne i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio o alla medesima zona monetaria, già istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera accorda, nell’ambito commerciale, all’importazione in Svizzera dei prodotti originali e provenienti dal Senegal, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco 1, qui allegato, il trattamento della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2. Esso autorizza, segnatamente, l’importazione dei prodotti indicati nell’elenco 1, qui allegato, almeno fino al raggiungimento dei valori menzionati, a titolo indicativo, nel citato elenco.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni nel Senegal
Il governo della Repubblica del Senegal autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco 2, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
Art. 5 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti indicati nell’accordo. In particolare, le autorità svizzere comunicano almeno una volta l’anno alle autorità senegalesi il totale e la composizione delle importazioni svizzere di prodotti originari e provenienti dal Senegal. Dal canto loro, le autorità senegalesi comunicano alle autorità svizzere il totale e la composizione delle importazioni senegalesi di prodotti originari e provenienti dalla Svizzera. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.
Art. 6 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati secondo l’ordinamento in vigore tra la zona del franco e la Svizzera.
Art. 7 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo secondo il diritto delle genti e la legislazione di ciascuna alta Parte, e almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio degli stessi per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi nè contrari a una obbligazione specifica.
Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie fra alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non si siano potute risolvere in maniera sodisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 9 Commissioni miste
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa vigila sull’applicazione del presente accordo e s’intende circa ogni disposizione intesa a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Art. 10 Applicazioni dell’accordo al Liechtenstein
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. 2
Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione
Il presente accordo ha effetto per due anni e sarà tacitamente prorogato ogni biennio, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso entrerà in vigore il giorno in cui le due parti contraenti si comunicheranno d’essersi conformate alle loro disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per cinque anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Berna, in due esemplari, il 16 agosto 1962.
Per il Long | Per il N’Diaye |
Allegato 1
Elenco 1
Prodotti senegalesi importabili in Svizzera senza limitazioni nell’ambito del presente ordinamento svizzero3
1. Arachidi e derivati s. b. 4
2. Fosfati s. b.
3. Primizie s. b.
4. Pesci di mare, freschi e in conserva s. b.
5. Crostacei s. b.
6. Cuoi e pelli s. b.
7. Gomma arabica s. b.
8. Minerale di titano s. b.
9. Sale greggio s. b.
10. Prodotti artigianali s. b.
11. Uccelli s. b.
12. Noci e mandorle palmiste s. b.
Allegato 2
Elenco 2
Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica del Senegal5
Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali in 1000 fr. s. |
|---|---|---|
1 | Bestiame d’allevamento | s. b.6 |
2 | Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc. | 280 |
3 | Prodotti chimici diversi contingentati, di cuisostanze coloranti e prodotti farmaceutici | 300 + s. b.7 |
4 | Prodotti tessili diversi contingentati, di cui tessuti di cotone e fazzoletti da naso | 300 |
5 | Materiali meccanici ed elettrici diversi contingentati, comprese le macchine calcolatrici e i registratori di cassa | 350 s. b.8 |
6 | Macchine per cucire | liberale |
7 | Macchine per scrivere | 200 |
8 | Apparecchi fotografici e accessori, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc., di cui almeno il 70 % per apparecchi cinematografici (proiettori e camere) | 100 |
9 | Apparecchi e strumenti diversi contingentati, compresi gli apparecchi radiofonici | 150 |
10 | Orologi e forniture per riparazioni | 300 |
11 | Diversi, compresi i pezzi di ricambio | 420 |